-  Redazione P&D  -  30/11/2015

IL RASOIO DI OCCAM: QUANDO IL PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA PREVALE SU QUELLO DISPOSITIVO - Antonio ARSENI

- Art. 276 c.p.c. ed ordine di trattazione delle questioni da decidere così come sottoposte dalle parti al Giudice

- Assorbimento ed eccezioni pregiudiziali

- Giudicato sulle questioni rimaste assorbite

 

"Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora", ossia "è inutile fare con più ciò che si può fare con meno" (c.d. "rasoio di Occam").

Abbiamo voluto richiamare il famoso brocardo latino, con cui viene contraddistinto un principio metodologico, espresso nel XIV secolo dal filosofo e frate francescano Guglielmo di Occam, per sottolineare come la metafora del rasoio, applicata in ambito giuridico, bene esprime l"idea di quell"approccio che vede nella eliminazione, con il taglio di lama, di quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo, profilandosene fin da subito la inutilità, una scelta oltre che opportuna anche inevitabile, alla luce del dovere del Giudice di esercitare tutti i poteri intesi al sollecito e leale svolgimento del processo stesso (art. 175 cpc)

In altri termini, non vi sarebbe motivo di complicare ciò che è semplice ed in ciò risiede il motivo per cui da tempo nella giurisprudenza di merito e di legittimità si è fatta applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel contesto di quelle problematiche che vedono contrapposti, da una parte, il dovere del Giudice di pronunciare su tutte le domande ex art. 112 c.p.c., secondo l"ordine di trattazione scandito dalla parte, in ossequio al c.d. principio dispositivo, e dall"altra lo stesso dovere di una pronuncia sollecita per la definizione della controversia (art. 187 c.p.c.) in ossequio ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, presidiati costituzionalmente.

È nota, dunque, la problematica posta dal frequente conflitto tra principi generali processuali e quelli di economia e logica processuale che stanno alla base del principio della ragione più liquida che sempre più spesso viene applicato nei Tribunali e nelle Corti di merito del nostro Paese.

L"occasione di parlarne ci è fornita da una ultima e recente sentenza della Corte di Cassazione 17/03/2015 n° 5264 che ha ribadito il suo precedente orientamento secondo cui una domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata , senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette attraverso l"art. 111 Cost. (v. Cass. 16/05/2006 n° 11356 ma anche Cass. 27/12/2013 n° 28663). Particolarmente efficace in tal senso appare Cass. 28/05/2014 n° 12002, secondo cui, testualmente, "il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell"impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell"ordine delle questioni da trattare, di cui all"art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall"art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così v. anche Cass. 22/01/2015 n° 1113).

Riecheggia in tale massima la formula cara a Guglielmo da Occam "pluralitas non est ponenda sine necessitate" ossia "non considerare la pluralità se non necessario".

Il principio della ragione più liquida, come si legge in molte sentenze, si fonda su una visione della attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità Statale ma come un servizio reso alla Collettività, con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte di avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. ex pluribus Cass. S.U. 24883/2008)

Nel caso deciso da Cass. 5264/2015, in commento, si dibatteva su chi dovesse corrispondere i compensi al difensore, relativi ad un processo penale in cui un Tizio era stato coinvolto, in qualità di consigliere, assessore e poi sindaco di un Comune del Nord Italia, tratto a giudizio per reati di truffa e corruzione per aver ricevuto in tale veste somme di denaro da un amministratore di una società, nella quale il medesimo aveva interessi come socio e legale rappresentante, andando però assolto con formula piena. Secondo Tizio, il costo della difesa, ex DPR 191/76 e 268/87 abrogati dalla L. 35/2012, doveva essere sostenuto dal Comune, che avversava la richiesta, essendo la vicenda correlata al suo ruolo, nell"espletamento del servizio e nell"adempimento di compiti dell"Ufficio.

Il Tribunale di Rho prima e la Corte di Appello di Milano poi, riconoscevano che l"obbligo di pagamento di dette spese non potesse essere posto a carico del Comune, non tanto in virtù della soluzione della questione circa la estensibilità di detta normativa anche a coloro i quali, come consiglieri, assessori o sindaci, non siano legati al Comune da un rapporto di impiego pubblico, quanto sulla base di altri e diversi profili impeditivi la applicabilità della normativa, ossia in particolare per la esistenza di un conflitto di interessi con l"Ente e per la mancanza di concerto nella scelta del legale. Secondo la Cassazione i Giudici del merito avrebbero fatto applicazione del principio della ragione più liquida, avendo rigettato la domanda sulla base della soluzione di una e più questioni assorbenti senza aver esaminato specificamente la questione della applicabilità della suddetta normativa agli amministratori locali.

Importante il percorso seguito dalla Cassazione.

Siccome su detta questione di diritto, rimasta assorbita, non si è formato giudicato, nemmeno implicito, che non interviene sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del Giudice, cioè di un accertamento effettivo e concreto (si citano anche Cass. 11356/2006 e 21266/2007), la questione dell"ambito soggettivo di applicabilità del citato DPR 268/1987 (Art. 67), non trattata né rilevata dalla Corte di Appello, non può considerarsi nuova e di conseguenza non scrutinabile dal Giudice di legittimità "dal momento che sono nuove e quindi inammissibili solo le questioni che presuppongono, o comunque richiedono, un nuovo accertamento o apprezzamento in fatto e non quelle che lasciano immutati i fatti controversi come accertati dai Giudici di merito, sempre che non siano stati decise, nei termini anzidetti, dal Giudice di primo e secondo grado, senza essere riproposte in fase di impugnazione sino a quella di legittimità" (9297/2007). Non ricorrendo, quest"ultima ipotesi, nella fattispecie de qua è stato precisato dalla S.C. "che il Giudice ha l"obbligo di rilevare la questione d"Ufficio circa l"esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, sulla base delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte e ciò anche in sede di legittimità, senza che abbia rilievo la circostanza che, nei gradi di merito, le questioni controverse abbiano investito altri profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione" decidendo in tal senso.

Dovendosi dare risposta negativa al quesito relativo all"applicabilità del citato DPR 268/1987, conformemente all"orientamento del S.C., quest"ultimo ha corretto la motivazione della sentenza gravata rigettando il ricorso, essendo il dispositivo conforme al diritto.

Dall"articolata motivazione appare che, nella selezione della ragione più liquida, pur costituendo questa il criterio che deve orientare il Giudice sulla base del prevalente principio della economicità processuale, deve essere obbligatoriamente data precedenza "tra più ragioni idonee a condurre ad una rapida e più agevole definizione, all"esame di quella che rappresenta una questione di diritto ancorché sia rimasta assorbita nei precedenti gradi di giudizio ma non coperta da giudicato".

Si tratterebbe, nello specifico, di un caso di assorbimento improprio (tematica connessa al criterio della decisione secondo la ragione più liquida), figura, questa, distinta dal c.d. assorbimento proprio, e che "ricorre (come chiarito ex multis da Cass. 27/12/2013 n° 28663, ma anche Cass. 20/03/2015 n° 5724 e Cass. 16/05/2012 n° 7663) quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda c.d. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno ed, in senso improprio, quando la decisione c.d. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto delle altre domande".

In buona sostanza, la ipotesi di assorbimento improprio, a cui, come visto, si raccorda il criterio della decisione secondo la ragione più liquida, è caratterizzata dal fatto che la controversia viene decisa sulla base della soluzione di una questione esaustiva che rende vano esaminare le altre.

In tale contesto, è ovvio che il non aver deciso sulle domande assorbite non comporta il vizio di omessa pronuncia.

In definitiva e sintetizzando, si può affermare quanto segue.

Il criterio della ragione più liquida permette al Giudice di rigettare una domanda basandosi solo sulla questione assorbente già provata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Sappiamo, infatti , che il principio da seguire è quello della domanda (altrimenti vi sarebbe violazione dell"art. 112, ossia della corrispondenza fra chiesto e pronunciato) nel senso che il Giudice non può derogare dall"ordine stabilito dall"art. 276cpc sulla priorità delle questioni processuali rispetto a quelle di merito, salvo quando , tuttavia, all"interno delle due categorie di questioni, lo stesso non debba esaminare le domande nell"ordine in cui la parte le ha poste o presentate a meno che l"ordine della presentazione non corrisponde alla naturale successione logica, laddove il Giudice allora dovrà riordinare le questioni secondo tale ordine.

Il principio della ragione più liquida interviene, per così dire, su detto ordine delle questioni in un certo senso derogandovi anche rispetto ad una pregiudiziale di rito, come vedremo.

Dall"applicazione di tale criterio discende il venir meno dell"obbligo del Giudice di trattare tutte le questioni secondo l"ordine gradato richiamando dal Codice di rito di talché non potrà esserci un vizio di omessa pronuncia e senza che la parte possa essere pregiudicata nel diritto di difesa in quanto la decisione avrà efficacia di giudicato solo sulle questioni decise e non su quelle assorbite, salvo l"eventuale giudicato implicito che si sia formato.

In questo senso, si può rigettare una domanda per l"esistenza di fatti impeditivi o estintivi che rendono vano accertare i fatti costitutivi del diritto ed allorché l"inesistenza del diritto azionato dipenda dalla stessa carenza di uno solo dei suoi fatti costitutivi idoneo a risolvere la causa senza esaminare una per una tutte le componenti necessarie del diritto.

È bene precisare, al riguardo, che la tecnica dell"assorbimento comporta, laddove il Giudice accogliesse la domanda principale, l"esonero dalla pronuncia sulla subordinata che rimane assorbita, mentre, laddove accogliesse la subordinata senza nulla dire sulla principale, si avrebbe vizio di omessa pronuncia (v. Cass. 6248/1991; Cass. S. Lav. 15344/2002).

Per quanto riguarda le domande alternative, il Giudice può limitarsi a motivare sulla domanda accolta senza nulla dire dell"altra, da ritenersi implicitamente rigettata (v. Cass. 169/1999).

Scendendo nel dettaglio di alcuni casi pratici, è stato così deciso che si applica il principio della ragione più liquida ad esempio:

in ipotesi di eccezione di prescrizione fondata (v. Tribunale di Reggio Emilia 29/11/2012 n° 2039);

in ipotesi di difetto di prova del fatto generatore del danno rispetto alla questione della legittimazione passiva degli asseriti danneggianti (Tribunale di Reggio Emilia 27/05/2015 n° 847);

in presenza di un vincolo derivante dal giudicato espresso conseguente all"accertata cessazione della materia del contendere, per l"effetto della intervenuta transazione inter partes relativa al medesimo rapporto giuridico, già oggetto di detto accertamento, che non può essere riproposto in altro giudizio (Tribunale di Milano 03/12/2014 n° 14383);

in ipotesi di controversia in cui si discute della inclusione del TFR, ai fini del computo del trattamento di disoccupazione agricola, dovendo il Giudice rilevare d"ufficio, in base al principio della ragione più liquida, l"inesistenza di tale diritto (Cass. 20/03/2015 n° 5724, non dissimile dalla decisione Cass. 5264/2015 in commento);

in ipotesi di eccezione relativa alla mancanza di forma scritta di un incarico per il collaudo di una opera pubblica (Tribunale di Bari 19/09/2013);

in ipotesi in cui dall"istruttoria emerga la inesistenza dei vizi del materiale fornito al compratore sicché, a prescindere dalla verifica della loro tempestiva denuncia o della ammissibilità della domanda di risoluzione, deve essere respinta l"opposizione proposta al decreto ingiuntivo (Tribunale di Piacenza 19/02/2011 n° 154).

Accanto a tali ipotesi, che rappresentano un modesto numero nel panorama giuridico, va ricordata la vexata quaestio circa il rilievo di ufficio della nullità negoziale su cui è intervenuta recentemente la Cassazione a Sezioni Unite ( nn.26242 e 26243 /2014), affermando il principio che "il rilievo ex officio di una nullità negoziale, sotto qualsiasi profilo ed anche quando sia configurabile una nullità speciale o di protezione, deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale , adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione.

Per concludere, va ricordato che proprio in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale: in un caso particolare, sebbene il ricorrente avesse formulato la eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, la S.C. ha dichiarato la infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 CC, avendo ravvisato l"origine dell"evento dannoso in una utilizzazione impropria della cosa da parte del danneggiato, sostanziando una ipotesi di caso fortuito soggettivo (v. Cass. S.U. 08/05/2014 n° 9936).

In pratica, dovendosi, nella specie, accogliere il ricorso essendo fondato il motivo (secondo) per cui la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi al danneggiato conseguiva, ipso fatto, l"assorbimento, per difetto, di interesse di quella relativa al difetto di giurisdizione del Codice Italiano, fatto valere dalla stessa parte ricorrente con il primo motivo di gravame. In questo senso, tale schema costituirebbe una deroga al principio secondo cui le pregiudiziali di rito sono da esaminare con precedenza su tutte le altre e va ricordato che nell"ambito delle prime sono considerate paritarie le questioni di giurisprudenza rispetto a quelle di competenza (v. Cass. S.U. 248/1999; Cass. S.U. 261/2003). Per completezza va anche ricordato che la questione di giurisdizione, nell"ordine di trattazione, dovesse cedere il passo a quella di inammissibilità ed improcedibilità (per tardività od altre ragioni, come, ad esempio, nell"impugnazione che comporta il passaggio in giudicato, la intempestività), della sentenza di primo grado (Cass. S.U. 256/2003) o il difetto di contraddittorio (Cass. S. Lavoro 432/2003) oggetto di specifica pronuncia di rimessione al primo Giudice ex art. 354 e 383 c.p.c., o come, per riferirci ad altro esempio, il difetto dello ius postulandi (Cass. 10434/2002).

Inoltre, nel caso di concorrenza di questioni pregiudiziali, il criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare le questioni aventi precedenza di trattazione, è quello della priorità logica, ed a tal riguardo è stato elaborato il seguente schema: 1) nullità della notifica dell"atto introduttivo ed integrità del contraddittorio; 2) inammissibilità; 3)improcedibilità; 4) giurisdizione; 5) competenza. Con la precisazione che le questioni rilevabili ex officio sono decise con precedenza su quelle deducibili ad istanza di parte.

Su tale schema e nei termini suindicati, si inserisce il principio della ragione più liquida che può, in un certo senso, derogarvi in una prospettiva, come visto, di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall"art. 111 Cost.

 




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