-  Mazzon Riccardo  -  25/06/2014

IL TRASPORTO MARITTIMO E' ATTIVITA' PERICOLOSA? - Riccardo MAZZON

Richiamato quanto già affermato in questo sito quanto al trasporto aereo e ferroviario e premesso che

"la responsabilità extracontrattuale dell'armatore è regolata, in mancanza di disposizioni del diritto della navigazione, dalle norme generali, onde, ove ad essa non risulti applicabile l'art. 274 c. nav., ben possono applicarsi gli art. 2050 e 2051 c.c." (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1976, n. 2796, DeG, 1978, 683 - cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012)

la Suprema Corte ha chiarito che possono considerarsi "pericolose", ad esempio, le operazioni di carico e scarico di navi con mezzi meccanici (nella pronuncia che segue, ad esempio, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, nel punto in cui questa - in relazione ai danni riportati da una petroliera in occasione dell'esplosione avvenuta a bordo dopo essere stata colpita da un fulmine mentre era ormeggiata al molo petroli del porto di Genova, per operazioni di zavorramento - ha escluso la responsabilità del Consorzio del porto, quale asserito soggetto coordinatore della predetta attività, in quanto detto ente non era stato partecipe della materiale attività pericolosa, nè era tenuto a prestare assistenza alla nave nella specifica operazione),

"a norma dell'art. 2050 c.c. - secondo cui l'attività generatrice della responsabilità deve essere pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati - sono da considerarsi "pericolose" le operazioni di carico e scarico di navi con mezzi meccanici ed il trasporto per condutture di petrolio greggio, ma non le operazioni che coordinano quelle attività, se ed in quanto non si connettono con esse, ma con esse interferiscono dall'esterno attraverso una condotta che si concreta in un intervento meramente organizzativo di per sè non concorrente alla produzione del risultato che l'attività si prefigge " (Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1996, n. 10951, DResp, 1997, 386; GCM, 1996, 1696)

il trasporto per condutture di petrolio – si confronti, a tal proposito, quanto decido dal seguente Lodo Arbitrale, sul presupposto che, ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c., deve qualificarsi come pericolosa l'attività consistente nel trasporto marittimo, nelle sue varie fasi, di una materia altamente infiammabile oltreché produttiva di gas esplosivi quale il petrolio - l'esistenza di una specifica disciplina della responsabilità dell'armatore contenuta nel vigente codice della navigazione (art. 274 c. nav.) non esclude l'applicabilità delle norme generali sulla responsabilità quale quella contenuta nell'art. 2050 c.c. -; l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2050 c.c. Postula, infatti, solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di un'attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso e il generico esercizio dell'attività pericolosa; e in materia, anche la prova del fortuito, della forza maggiore, del fatto del danneggiato o del terzo può raggiungere effetti liberatori soltanto se escluda, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, non già quando questi elementi possano aver concorso alla produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive richieste:

"qualora sia rimasto accertato il nesso causale tra l'attività pericolosa (e i mezzi usati per il suo svolgimento) e il danno che ne è seguito, la presunzione dell'art. 2050 c.c. può essere vinta con la prova positiva di aver adottato ogni cura e ogni misura idonea ad evitare il danno, e, tra queste misure, rientrano indubbiamente quelle previste da norme di legge generali ovvero suggerite dall'ordinaria diligenza e dalla comune prudenza. ne consegue che, per vincere la presunzione suddetta, non è sufficiente la mera osservanza delle prescrizioni dettate in materia dalle norme antiinfortunistiche; il nesso di causalità che, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. deve sussistere tra attività pericolosa esercitata dal danneggiante e danno deve pur sempre essere un nesso di causalità adeguata: per la configurabilità di un simile nesso, non è sufficiente che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e il dato consequenziale (danno) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente; nel sistema della prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. la mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno dà luogo a responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa solo in quanto sia dotata di efficienza causale rispetto alla produzione dell'evento dannoso. L'idoneità delle misure eventualmente non adottate dall'esercente l'attività pericolosa deve essere valutata secondo un giudizio "ex ante", e non già "ex post", rispetto all'evento dannoso" (Lodo Arbitrale 10 agosto 1984, Soc. Garrone ERG e altro c. Takabayashi Kisen, DM, 1985, 853) -

l'utilizzo di gru – in quanto, in effetti, per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalle norme speciali contro gli infortuni sul lavoro e, altresì, quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura ancorché trattasi di attività di carattere tecnico svolta da enti pubblici:

"pertanto, deve ritenersi pericolosa l'attività di esercizio di una gru da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova (che è un ente pubblico economico) perché tale definita sia dalla normativa emanata dallo stesso consorzio, sia dall'art. 1 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965" (Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1987, n. 5764, GCM, 1987, fasc. 7) -

nonché le operazioni di zavorramento, che hanno luogo durante e dopo quelle di discarica (nella fattispecie prodromica alla pronuncia che segue, zavorramento di nave cisterna: infatti, costituiscono esercizio di attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le operazioni di caricazione e scaricazione di una nave cisterna, ma anche le operazioni di zavorramento che hanno luogo durante e dopo quelle di discarica):

"la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c. non si esaurisce nell'adozione delle misure prescritte in relazione ad una determinata attività pericolosa, ma si estende all'adozione di tutte le misure idonee. Tale prova pertanto non è fornita allorché l'armatore di una nave cisterna omette di installare a bordo di tale nave l'impianto di gas inerte, ancorché tale installazione non sia al momento ancora obbligatoria" (Trib. Genova 6 giugno 1990, DM, 1990, 1102).

 




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