Si allega la recente pronuncia della Corte di cassazione nella quale si è peraltro precisato che:
"nei casi in cui il soggetto investito di una funzione pubblica sia gravato da obbligo di rendiconto, deve ascriversi al predetto, in assenza di specifica e alternativa giustificazione, di aver conferito alle somme non contabilizzate una destinazione diversa da quella dovuta e quindi di aver esercitato su di esse i tipici poteri proprietari, in definitiva "appropriandosene"."
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