-  Comand Carol  -  26/09/2014

IN TEMA DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - Carol COMAND

Il codice di rito, all'art. 568 co. 4 - norma contemplata fra le disposizioni generali relative alle impugnazioni -, stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

In relazione alla nozione dell'interesse necessario, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno puntualizzato che "la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta ed indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante" e che dall'eliminazione o la riforma della pronuncia possa conseguire un risultato vantaggioso (Cass. Pen. 29.3 - 28.6.2013, n. 25457/12).

Storicamente, pare altresì possibile ricordare - benchè riferito alle norme del codice abrogato - quanto affermato, relativamente alla cosa giudicata, da Corte Cost. n. 200/86 in cui l'interesse è stato riconosciuto semplicemente in quello ad una formula più favorevole.

Escluse le ipotesi di dichiarazione che il fatto non sussiste o che il reato non è stato commesso dal prevenuto - ritenute le "uniche appaganti l'interesse morale dell'imputato" - si è così ritenuto che in taluni casi anche le formule di proscioglimento potessero essere idonee a "ferire la dignità del cittadino", peraltro paragonandole ad una pronuncia di rinvio a giudizio.

Interesse che, sempre storicamente, parrebbe aver trovato un limite solo a causa delle ipotetiche ripercussioni che la sua soddisfazione avrebbe avuto sui diritti dei terzi, nei confronti dei quali allora la pronuncia avrebbe "fatto stato".

Il requisito dell'interesse parrebbe indispensabile anche al fine dell'instaurazione, delle impugnazioni proposte avverso le ordinanze applicative di misure cautelari coercitive.

E se da un lato, - data la presunzione di non colpevolezza - l'interesse tutelato dall'ordinamento nel predisporre la possibilità di applicazione delle misure de quo, in specie custodiali, parrebbe doversi ricercare nella norma volta a predeterminare le esigenze cautelari, al ricorrere di determinati presupposti, il soggetto legittimato all'impugnazione parrebbe dover essere in grado a sua volta di dimostrare, quando si tratti di ricorso in cassazione, già all'atto della domanda, attraverso il suo contenuto, la sussistenza di tale requisito (l'interesse) per quanto concerne la richiesta avanzata.

Quanto precede parrebbe evincersi da una sentenza recentemente resa pubblica dalla Corte di Cassazione (attualmente consultabile presso il sito della stessa) che ha dichiarato inammissibile un'istanza volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame di un'ordinanza applicativa di una misura custodiale carceraria per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

La misura cautelare veniva disposta per reati di cui agli art. 73 e 74 del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ed all'imputato venivano contestati in particolare diversi reati ai sensi dell'art. 73 ed il ruolo di promotore ed organizzatore in una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante anche all'estero, da cui l'addebito dell'aggravante di cui all'art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146 (applicabile a tutti i reati puniti nel massimo a 4 anni nella commissione dei quali abbia contribuito un gruppo organizzato ed impegnato in più di uno Stato), oltre che della circostanza dell'ingente quantità (art. 80 co. 2 d.p.r. n. 309/90).

Nel ricorso alla Corte di cassazione si formulavano motivi di violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) in riferimento alle sole menzionate circostanze aggravanti ad effetto speciale, ed in particolare alla mancata deduzione (nella motivazione del provvedimento) della relativa gravità indiziaria.

Nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte, richiamata la pronuncia a sezioni unite poco sopra citata aggiunge che: l'interesse all'impugnazione deve "necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando con l'impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare si è affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 co. 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente".

Secondo quanto si evince dalla medesima sentenza, che prende altresì in considerazione una qualche possibile rilevanza ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure, dati i reati contestati - avuto quindi riguardo alla peculiare formulazione dell'art. 275 c.p.p. per come risultante dalle recenti modifiche apportate dalla Corte Costituzionale - dai motivi di ricorso dedotti non potrebbe conseguire alcun risultato vantaggioso per la parte ricorrente.

A seguito di esame della menzionata pronuncia, parrebbe d'altra parte potersi rilevare che, se di norma, con riferimento alla gravità indiziaria legittimante la misura, la sussistenza di circostanze aggravanti pare essere dotata di scarso rilevo, la situazione potrebbe mutare in relazione alla valutazione relativa alle esigenze della cautela, in cui le stesse circostanze del fatto, secondo la formulazione della norma, potrebbero determinare quel concreto pericolo, anche nell'attualità, temuto dal legislatore. (c.c)




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