-  Redazione P&D  -  09/02/2016

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE: VERSO LABROGAZIONE? - Maria PORCELLI

Maria Porcelli*

 

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. Carattere residuale dei rimedi tradizionali dell"interdizione e dell"inabilitazione in séguito all"introduzione dell"istituto dell"amministrazione di sostegno. Il problematico rapporto tra vecchi e nuovi strumenti di protezione – 2. La mancata esplicitazione da parte della l. 6/2004 di un criterio ordinante la scelta fra la nuova misura ed i previgenti istituti. Necessità di individuare, in chiave interpretativa, sulla scorta del canone teleologico e sistematico, un criterio di scelta. Le indicazioni della Consulta e il discrimen funzionale individuato dalla Suprema Corte di Cassazione tra vecchi e nuovi rimedi. La casistica che emerge dai primi dieci anni di convivenza dei tre istituti di protezione denota una elevata discrezionalità del giudicante nella scelta della misura protettiva da applicare. – 3. Incompatibilità delle norme che consentono l"interdizione, e per quel che vale l"inabilitazione, con i princípi sanciti dalla Convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità. L"esperienza di alcuni Paesi europei di avanzata civiltà giuridica che hanno già da tempo eliminato queste figure dai loro codici. – 4. Riflessioni conclusive. Verso l"abrogazione dei rimedi tradizionali dell"interdizione e dell"inabilitazione e la necessaria individuazione di correttivi alla disciplina dell"amministrazione di sostegno. Rafforzamento della nuova figura.

 

 

1. Com"è noto, la l. 9 gennaio 2004, n. 6[1], che ha introdotto nel nostro ordinamento l"amministrazione di sostegno[2], non ha soppresso i preesistenti istituti di tutela dell"interdizione e dell"inabilitazione[3], ma li ha soltanto modificati attraverso la novellazione degli artt. 414 Persone che possono essere interdette e 417 c.c. Istanza d"interdizione o di inabilitazione[4]. Conseguentemente, le misure protettive tradizionali assumono oggi un carattere, per così dire, residuale rispetto all"amministrazione di sostegno[5].

Questa affermazione, avvalorata dalla collocazione codicistica prioritaria delle norme dedicate al nuovo istituto – che sono anteposte a quelle preesistenti – nonché dal disposto dell"art. 414 c.c. – in forza del quale il ricorso ai rimedi tradizionali è consentito «quando ciò [sia] necessario per assicurare [l"]adeguata protezione» – e dalla clausola di cui al terzo comma dell"art. 418 c.c. – che consente al tribunale al quale sia demandata l"inabilitazione o l"interdizione di disporre, anche d"ufficio, la trasmissione degli atti al giudice tutelare quando «appare opportuno applicare l"amministrazione di sostegno»[6] – trova conferma in una ormai copiosa giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che afferma con forza il principio della minore limitazione possibile della capacità d"agire[7].

Ebbene, se è vero, quindi, che la legge n. 6 del 2004 ha decretato che all"interdizione giudiziale e all"inabilitazione ci si riferisca oramai soltanto come extrema ratio, proprio il problematico rapporto tra vecchi e nuovi strumenti di protezione offre all"interprete l"occasione per interrogarsi sull"utilità e sulla necessità di tenere in vita rimedi per alcuni versi, come si cercherà di dimostrare, anacronistici, in quanto fortemente invalidanti, propri di un sistema di protezione di stampo ottocentesco[8]. E ciò a fronte dell"evoluzione del sistema normativo – che nel 2004 ha visto l"introduzione di un istituto molto più duttile ed elastico rispetto ai rimedi tradizionali quale quello dell"amministrazione di sostegno – e, soprattutto, a fronte dei comuni presupposti richiesti, dato che i rimedi tradizionali si differenziano rispetto al nuovo rimedio non tanto in termini quantitativi quanto piuttosto in forza di un criterio funzionale che attiene alla natura e al tipo di attività che l"incapace non può compiere da solo[9]. Più dettagliatamente, l"infermità mentale, stando al tenore letterale dell"art. 404 c.c., legittima tanto il ricorso all"amministrazione di sostegno, quanto, stando agli artt. 414 e 415, primo comma, c.c., il ricorso all"interdizione e, se meno grave, all"inabilitazione. Appare di immediata evidenza come la mancata aggettivazione dell"infermità richiesta ai fini della nomina dell"amministratore di sostegno faccia sì che vi sia una parziale sovrapposizione tra il testo dell"art. 404 c.c. e quello degli artt. 414 e 415, primo comma, c.c. con la conseguenza che l"infermità tout court, e non invece la "grave" infermità, diviene l"unico presupposto della misura protettiva[10]. Il ché induce inevitabilmente ad affermare che le norme che dispongono i presupposti applicativi dei diversi strumenti di protezione realizzano una sovrapposizione fra i rispettivi àmbiti di applicazione in tutti i casi nei quali un soggetto sia affetto da «infermità psichica che determini incapacità totale e permanente»[11].

Si pone, dunque, all"attenzione dell"interprete un problema di individuazione dell"istituto applicabile. Problema di non poco conto in considerazione del fatto che, a fronte dei comuni presupposti richiesti, conseguono alle diverse pronunce effetti completamente divergenti. Non pare sia superfluo ricordare, a tal riguardo, che la disciplina dell"interdizione e dell"inabilitazione – seppur con i "temperamenti" introdotti dal legislatore del 2004, che ha provato, in un certo qual senso, a renderla più sensibile alla promozione della persona – rappresenta comunque un quid individuato a priori, una volta per tutte, e destinato a trovare applicazione nei confronti di ciascun destinatario sempre nello stesso ed identico modo[12]; senza operare, quindi, alcuna distinzione tra i diritti che attengono all"esercizio di situazioni a carattere patrimoniale e quelli, invece, relativi alla sfera personale, esistenziale[13]: si priva un soggetto della totale autonomia, salvo poi prevedere, nel provvedimento di interdizione, minimi atti di ordinaria amministrazione che l"interdetto può compiere da solo[14].

Di contro, il nuovo istituto di protezione si presta ad essere opportunamente adattato di volta in volta dal Giudice tutelare sulla scorta delle concrete circostanze del caso e delle effettive necessità del destinatario[15], sì da consentire, da un lato, al beneficiario il potere di compiere quegli atti compatibili con le sue condizioni di salute e, dall"altro lato, al giudicante di esprimere un giudizio di meritevolezza ed adeguatezza della misura protettiva[16].

 

 

2. Come ben si intuisce dalle brevi considerazioni che precedono, la l. 6/2004 ha mancato di esplicitare in maniera chiara un criterio ordinante la scelta fra la nuova misura ed i previgenti istituti, limitandosi a stabilire la necessità di una minore limitazione possibile della capacità d"agire e il carattere residuale dei rimedi tradizionali nei termini innanzi precisati.

È emersa, dunque, la necessità di individuare, in chiave interpretativa, sulla scorta in primis del canone teleologico e sistematico[17], un criterio di scelta.

La Consulta ha affermato che «in nessun caso i poteri dell"amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore e del curatore»[18]. La Cassazione, dal canto suo[19], ha provato ad individuare un discrimen tra le diverse misure di protezione, indicando alcuni elementi che se presenti giustificano l"applicazione dell"amministrazione di sostegno in luogo dell"interdizione, ossia: la scarsa consistenza del patrimonio; la semplicità delle operazioni da svolgere; e l"insussistenza di una vita di relazione che esponga l"infermo a compiere atti a sé pregiudizievoli.

Il discrimen funzionale individuato dalla Suprema Corte, tuttavia, ha mostrato notevoli difficoltà applicative spesso affidando la scelta della misura protettiva alle valutazioni discrezionali del giudice di merito[20].

Senza considerare poi, che detto tentativo si espone anche all"obiezione della violazione del principio dell"eguaglianza di cui all"art. 3 cost. che appare violato ogniqualvolta due soggetti colpiti dallo stesso tipo d"infermità mentale siano protetti l"uno con l"amministrazione di sostegno e l"altro con l"interdizione[21].

La stessa complessità del patrimonio e la permanenza di un minimo di vita di relazione non sembrano costituire elementi tali da differenziare in maniera decisiva le due ipotesi fino a giustificare delle regole diverse[22].

La casistica che emerge dai primi dieci anni di convivenza dei tre istituti di protezione è assai ampia e denota una elevata discrezionalità del giudicante nella scelta della misura protettiva da applicare.

Nonostante la gran parte delle pronunce in materia sottolineino la maggiore capacità dell"amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del beneficiario[23], sono ancora migliaia quelle che propendono per l"interdizione[24] e, seppur in misura minore, per l"inabilitazione[25].

È agevole osservare come, nella maggior parte dei casi, i rimedi tradizionali dell"interdizione e dell"inabilitazione si rivelino completamente inidonei a soddisfare le esigenze di tutela dei soggetti deboli[26]. Il ché induce inevitabilmente ad affermare l"inadeguatezza di tali categorie giuridiche tradizionali[27], non tanto in relazione alla protezione degli interessi di carattere patrimoniale quanto soprattutto in relazione agli interessi sottesi alla sfera esistenziale della persona debole, alle forme di manifestazione dell"essere umano nella sua complessità (si pensi al diritto alla vita di relazione, alle esigenze culturali e via discorrendo)[28].

Ma allora, se tutto ciò che occorre per la protezione di un soggetto debole lo si può fare benissimo con il nuovo rimedio – che presenta una maggiore capacità di adeguarsi alle esigenze del destinatario, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa[29] –, forse i tempi sono oramai maturi per affermare che «non esiste alcuna seria ragione che giustifichi, in effetti, l"ulteriore conservazione nel codice civile dei due vecchi modelli, per così dire, incapacitanti»[30].

La cura personale della persona debole può essere meglio affidata all"amministratore di sostegno non essendo la stessa – malgrado l"assenza di un richiamo dell"art. 357 c.c. (Funzioni del tutore) nella disciplina dell"amministrazione di sostegno – una prerogativa esclusiva del tutore, come tale preclusa e non demandabile alla nuova figura[31]. Il ché trova conferma negli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, c.c. dove si afferma che «[l]a scelta dell"amministrazione di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario».

Giunti a questo punto della trattazione appare non più differibile domandarsi se non sarebbe forse il caso anche di riconsiderare tutte le tutele/curatele già aperte valutando di riconvertirle in amministrazione di sostegno[32]. E ciò in quanto appare, in un certo qual senso, tautologico continuare ad utilizzare misure di protezione stigmatizzanti quando esistono rimedi molto più rispettosi dei bisogni e delle aspirazioni della persona umana e, quindi, in grado di attribuire effettività ai valori costituzionali che impongono la massima tutela dei diritti dei soggetti deboli. Il riferimento è alla capacità di agire quale diritto inviolabile dell"uomo riconosciuto dalla Costituzione, alla violazione del principio del rispetto della persona, alla violazione dell"art. 3 cost. laddove non si rimuovano gli ostacoli indotti dalla fragilità, alla libertà personale come bene inviolabile della persona nelle sue plurime componenti: diritto di riunirsi e di associarsi, di professare la propria fede religiosa. Tutti diritti che vengono ad essere gravemente compromessi allorché un soggetto venga dichiarato interdetto o inabilitato.

 

 

3. Un"ulteriore considerazione supporta quanto innanzi affermato. Ci si riferisce all"incompatibilità delle norme che consentono l"interdizione, e per quel che vale l"inabilitazione, con i princípi sanciti dalla Convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità[33], che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) l"importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte. Più dettagliatamente il riferimento è all"art. 12 che vieta il ricorso a misure di annullamento e/o compromissione permanente della capacità d"agire e, più in particolare al comma quarto di tale articolo che consente esclusivamente una temporanea limitazione della capacità legale[34], revocabile, costantemente proporzionata e, quindi, adattabile e periodicamente rivedibile. A ciò si aggiunga che gli artt. 3, lettera c) e 26 della Convenzione prevedono, rispettivamente, il diritto alla piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società e il diritto al c.d. progetto di sostegno le cui caratteristiche risultano coerenti con quelle che connotano la l. 6/2004 e, in particolare, con l"art. 405 c.c.[35].

Ebbene, in forza della ratifica da parte dell"Italia della Convenzione di New York si potrebbe addirittura affermare[36] che vi sia stata una abrogazione di fatto dei rimedi tradizionali di interdizione e inabilitazione per assoluta incompatibilità degli stessi con i princípi affermati da una legge posteriore (art. 15 prel).

A ciò si aggiunga che, in considerazione del fatto che l"istituto dell"interdizione elimina permanentemente la capacità di agire della persona, si potrebbe arrivare ad ipotizzare una responsabilità dello Stato, in forza dell"art. 6 del Protocollo aggiuntivo, per l"eventuale applicazione da parte di organi dello Stato di uno strumento da ritenersi contrario ai principi della Convenzione; responsabilità che potrebbe sussistere anche per non aver previsto alcuna modalità di immediata revoca espressa delle interdizioni già dichiarate[37]. A tal riguardo è il caso di osservare che l"art. 4, lett. d), Conv. impone agli Stati di «astenersi dall"intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la […] Convenzione e [di] assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la [stessa]».

Senza considerare poi che sono ormai tanti i Paesi europei di avanzata civiltà giuridica che hanno, già da tempo, eliminato queste figure dai loro codici[38]. Si pensi all"Austria che, con la legge del 2 febbraio 1983, n. 136, ha abolito gli istituti dell"interdizione e dell"inabilitazione, dando vita ad un sistema assolutamente nuovo nella tradizione giuridica occidentale, imperniato sulla figura di un curatore i cui compiti vengono stabiliti di volta in volta dal giudice della corte nel cui distretto risiede il soggetto bisognoso di sostegno, in base alle esigenze del caso concreto e, segnatamene, in ragione del grado di infermità della persona e della natura e quantità di atti da compiere[39].

Anche la Germania, con la l. 12 settembre 1990, n. 48, ha sostituito le vecchie misure dell"interdizione e della curatela con il rimedio dell"assistenza (c.d. Betreuung) che lascia un"ampia autonomia decisionale alla persona bisognosa di protezione[40].

 

 

4. Le considerazioni innanzi svolte non sottendono l"intenzione di sostenere una abrogazione sic et simpliciter dei rimedi tradizionali.

È normale che sarà necessario prevedere dei correttivi alla disciplina dell"amministrazione di sostegno[41] e, allo stesso tempo, un rafforzamento della nuova figura. Si pensi alla previsione di opportuni rimedi nell"ipotesi in cui vi fosse una volontà oppositiva da parte della persona priva di autonomia e, più in generale, si tengano a mente tutti quei casi nei quali la persona da proteggere non fosse in grado di rendersi conto della necessità dell"intervento protettivo; la stessa figura dell"amministratore di sostegno dovrebbe essere meno burocratizzata[42]: l"amministratore dovrebbe essere una persona di fiducia dell"interessato, non necessariamente un avvocato, magari un insieme di persone.

Ed è proprio nella direzione delineata che si stanno muovendo alcuni tribunali di merito[43] che, inscrivendosi nel sistema di protezione caso per caso delineato dalla normativa in materia di amministrazione di sostegno, si sono pronunciati in materia di capacità testamentaria, ammettendo un paziente affetto dalla Sla a rilasciare disposizioni testamentarie mediante l"utilizzo di un comunicatore oculare, aiutato dal proprio amministratore di sostegno; laddove, invece, il soggetto interdetto è sempre e comunque legalmente privato della capacità di negoziare validamente un testamento (ex art. 591, secondo comma, c.c.), nonostante gli intervalli di lucidità[44].

Ebbene, in conclusione pare si possa affermare che la tutela della persona umana sia maggiormente compatibile con approcci, per così dire, "dal basso"[45], caratterizzati da una particolare attenzione al caso concreto, che impone che il sistema di protezione per ciascun destinatario venga costruito di volta in volta e non, invece, definito a priori dal legislatore una volta per tutte sì da applicarlo indistintamente a ciascun soggetto a prescinder dal suo vissuto e dalla sua concreta esperienza di vita.



* Lo scritto riproduce – con l"aggiunta di qualche nota bibliografica esplicativa – il testo della relazione tenuta presso l"Aula Magna dell"Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il 26 novembre 2015, in occasione del Convegno Identità fragili: tutele e prospettive, organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.

[1]Intitolata Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all"istituzione dell"amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2004, n. 14). Tra i primi commenti si segnalano, senza pretesa di completezza i seguenti contributi: P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli. L"amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Fam. dir., 2004, p. p. 122 ss.; G. Bonilini, Amministrazione di sostegno, Padova, 2004; G. Autorino Stanzione e V. Zambrano (a cura di), Amministrazione di sostegno, Milano, 2004; M. Pini, Amministrazione di sostegno e interdizione. La riforma del sistema di protezione delle persone prive di autonomia, Milano, 2004; E. Calò, Amministrazione di sostegno, Milano, 2004; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell"amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale, in Nuova giur. comm., 2004, II, p. 29 ss.; S. Chiarloni, Prime riflessioni su alcuni aspetti della disciplina processuale dell"amministrazione di sostegno, in Giur. it., 2004, p. 2433 ss.; F. Ruscello, «Amministrazione di sostegno» e tutela dei «disabili», impressioni estemporanee su una recente legge, in Studium Juris, 2004, p. 149 ss.; S. Patti (a cura di), L"amministrazione di sostegno, Milano, 2005; G. Ferrando (a cura di), L"amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano, 2005; F. Parente, Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e donativi, in Rass. dir. civ., 2005, p. 709 ss.

[2] Sul travagliato percorso che ha portato all"inserimento nel codice civile dell"istituto dell"amministrazione di sostegno non si può non rinviare a P. Cendon, Infermi di mente ed altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Pol. dir., 1987, p. 621 ss. e, ancor prima, Id., Profili dell"infermità di mente nel diritto privato, in Riv. critica dir. priv., 1986, p. 31 ss., ora anche in P. Cendon (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, Napoli, 1988; A. Venchiarutti e P. Cendon, Sofferenti psichici, in Enc. dir., Agg., III, 1999, p. 1003 ss.

[3] Sulla disciplina dell"interdizione e dell"inabilitazione prima della riforma del 2004 cfr., in particolare, P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell"«infermo di mente». A proposito dell"handicappato psichico permanente, in Rass. dir. civ., 1985, p. 46 ss. Cfr.: L. Bruscuglia, L"interdizione per infermità di mente, Milano, 1983; G.P. Lisella, Interdizione giudiziale e tutela della persona, Napoli, 1984, spec. p. 783 ss.; Id., Le persone, le persone fisiche, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon, Torino, 2000; P. Forchielli, Sub art. 414, Infermità di mente, interdizione, inabilitazione, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; E.V. NAPOLI, L"infermità di mente, l"interdizione, l"inabilitazione, in Comm. Schlesinger, 2ª ed., Milano, 1995; A. Venchiarutti, La protezione giuridica dell"incapace, Milano, 1995; R. Pescara, Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di salvaguardia e modello dell"incapacità legale, in Tratt. Rescigno, III, 2ª ed., Torino, 1999, p. 755 ss.

[4] Sull"argomento vedi soprattutto P. Cendon e P. Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009; G. Bonilini e F. Tommaseo, Dell"amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, Milano 2008; M. Pini, Amministrazione di sostegno e interdizione: la riforma del sistema di protezione delle persone prive di autonomia, Milano 2007; G. Ferrando e L. Lenti (a cura di), Soggetti deboli e misure di protezione, Torino 2006.

[5] M. Dossetti, M. Moretti e C. Dossetti, L"amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell"interdizione e dell"inabilitazione, Milano, 2004; F. Anelli, Il nuovo sistema di protezione delle persone prive di autonomia, in Studi in onore di Schlesinger, Milano, 2004, V, 4175 ss.; G. Bonilini, Residualità dell"interdizione giudiziale, e non necessarietà dell"istituzione dell"amministrazione di sostegno, in Fam. pers. e succ., 5, 2007, p. 407 ss.; Id., Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale, ivi, 6, 2007, p. 490 ss.

[6] Cfr. S. Stefanelli, Disabilità, pari opportunità e tutele. Verso l"abrogazione delle forme di incapacità generale, in A. Sassi (a cura di), La protezione dei soggetti deboli. Profili di integrazione e ricerca tra America Latina e Europa, Perugia, 2011, p. 249.

[7] Sul punto si avrà modo di soffermarsi ampiamente nel prosieguo della trattazione (v. infra § 2). Tuttavia, è doveroso precisare, sin d"ora, che la stessa Consulta si è espressa in tal senso: C. Cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in Fam. dir., 2006, p. 124 ss. con nota di F. Tommaseo, L"amministrazione di sostegno al vaglio della Corte costituzionale, e in Fam. pers. succ., 2006, 2, p. 136 ss., con nota di S. Patti, Amministrazione di sostegno al vaglio della Corte costituzionale.

[8] In questi termini P. Cendon, Abrogare l"interdizione: lettera al Presidente Mattarella, in www.personaedanno.it, 9 aprile 2015.

[9] La stessa Corte di Cassazione (sent. 12 giugno 2006, n. 13584, in Fam. dir., 2007, p. 31 ss., con nota di M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario; in Fam. pers. succ. 2006, p. 811 ss., con nota di S. Patti, Amministrazione di sostegno e interdizione: interviene la Corte di cassazione; in Dir. fam. pers., 2007, p. 127 ss. con nota di A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte costituzionale si pronuncia la Corte di cassazione; in Riv. not., 2007, p. 502, con nota di A.M. Pedron, La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica; in Nuova giur. civ. comm., 2007, p. 281 ss., con nota di U. Roma, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione; nella stessa direzione Cass., 29 novembre 2006, n. 25336, in Fam. dir., 2007, p. 19 ss., con nota di F. Tommaseo; in Corr. giur., 2007, p. 199 ss., con nota di M.N. Bugetti; in Riv. not., 2007, p. 486 ss.; in Guida al dir., 2006, 49, p. 36 ss., con commento di M. Fiorini), nel delineare i confini tra amministrazione di sostegno e interdizione e inabilitazione, ha negato la rilevanza di un più o meno intenso grado di infermità o di capacità di attendere ai propri interessi del soggetto privo di autonomia, valorizzando la maggior capacità dell"amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del beneficiario. In senso conforme anche Cass., 22 aprile 2009, n. 9628, in Fam. dir., 2010, p. 15 ss., con nota di M. Gozzi, La Cassazione sul discrimine fra amministrazione di sostegno e interdizione; in Giur. it., 2010, 2, p. 316 ss., con nota di G. Rispoli, Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile. Sul punto cfr. le osservazioni di M. Paladini, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno, in Riv. dir. civ., 2005, p. 590 ss.

[10] Si vedano in proposito i rilievi di M.N. Bugetti, Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Corr. giur., 2006, p. 781 ss.; Id., Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona e interessi patrimoniali, in Corr. giur., 2006, p. 1537 ss.; A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e infermità: difficile coesistenza con interdizione e inabilitazione, in Obbl. e contr., 2009, 10, p. 821 ss.; Id., L"infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione, in www.personaedanno.it, 14 aprile 2010.

[11] Come, tra l"altro, affermato da Cass., 2 agosto 2012, n. 13917, in Diritto e Giustizia, 3 agosto 2012.

[12] Cfr. in proposito i rilievi di P. Perlingieri, Un dialogo ravvicinato tra scuole diverse, in Rass. dir. civ., 1993, p. 734 ss. il quale nega che si possa attribuire «valenza ontologica» al «forte processo di astrazione e generalizzazione concettuale» al quale può, tutt"al più, riconoscersi un «ruolo ordinatore e strumentale». Per rilievi analoghi, v. anche G. Alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1993. Con specifico riguardo all"interdizione giudiziale, cfr. P. Cendon, Non abbandonare, non mortificare, in Fam. e minori, 3, 2007, p. 256 ss.: «[n]ell"interdizione, l"incapacità è vista come una "gabbia" da applicarsi a ciascun sofferente nell"identica maniera, insuscettibile di variazioni». E aggiunge: «[t]utti uguali fra di loro i tutelati: stesso labirinto di doveri istituzionali, stesso bagaglio di assoggettamenti al vicario o al tribunale (anche dopo il 2004: impossibile ammettere un incapace ex art. 414 ss. a sposarsi, a fare testamento, etc.)».

[13] Su queste problematiche cfr. amplius P. Perlingieri, La personalità umana nell"ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 412 ss.; Id., Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 113 s.; Id., "Depatrimonializzazione" e diritto civile, ivi, 1983, p. 2 s. Con specifico riguardo alle persone prive di autonomia, cfr. M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario, cit., p. 37 ss., il quale rileva come, la Corte di Cassazione, nell"individuare gli interessi del soggetto idonei a far preferire l"interdizione, privilegia quelli di carattere patrimoniale, senza porsi il problema dell"eventuale pregiudizio che l"interdizione, ancorché astrattamente più idonea alla loro tutela, possa arrecare alla personalità del soggetto. Da qui l"esigenza di una valutazione che tenga conto del caso concreto.

[14] Per una lettura in chiave evolutiva della disciplina dell"interdizione con riguardo agli atti che l"interdetto può compiere senza il tutore, v. G.P. Lisella, Interdizione giudiziale e tutela della persona, cit., spec. p. 81 ss. il quale, attraverso la valorizzazione della nozione di capacità di discernimento, afferma l"efficacia delle scelte dell"interdetto in tutti quegli atti relativi alla materia extrapatrimoniale che attengono alla realizzazione della persona umana, quali ad esempio il matrimonio e il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Sul diritto alla salute da intendersi non come assenza di stati morbosi bensì come benessere psico-fisico e, quindi, come strumento per la realizzazione del pieno e libero sviluppo della persona v., per tutti, P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1020 ss., ora in Id., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p. 101 ss. In posizione analoga relativamente al diritto alla salute del minore d"età, cfr. G. Recinto, Il diritto alla salute della persona di età minore e il suo superiore interesse, in Rass. dir. civ., 4, 2014, p. 1223 ss.

[15] Cfr. F. Gentile, La controversia alle radici dell"esperienza giuridica, in P. Perlingieri (a cura di), Soggetti e norma, individuo e società, Napoli, 1987, p. 143 s.: «la conoscenza giuridica non è prospettabile mai separata dal fine pratico dell"applicazione e non si considera completa se distinta dall"impatto con il caso concreto, con il fatto storico da regolamentare»; Id., Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, Padova, 2005, p. 46 ss.; Id., Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, 2006, p. 216 ss. Sull"importanza dell"attenzione alle circostanze del caso concreto nell"ascolto dei soggetti minori d"età v. G. Recinto, Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori d"età?, in Dir. fam., 4, 2013, spec. p. 1482 ss.; Id., La situazione italiana del diritto civile sulle persone minori d"età e le indicazioni europee, ivi, 2012, p. 1295 ss.

[16] Sulla ragionevolezza quale principio guida nel bilanciamento, v. P. Femia, Interessi e conflitti culturali nell"autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, 1996, pp. 158 ss. e 516 ss.; J. Luther, Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. disc. pubbl., XII, Torino, 1997, spec. p. 341 ss.; E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli, 2010, passim; G. Perlingieri, La ragionevolezza, Relazione al Convegno dal titolo "Norme aperte e limiti ai poteri del giudice", organizzato dal Consiglio dell"Ordine degli Avvocati di Modena in collaborazione con la Fondazione Forense Modenese, tenutosi a Parma il 14 ottobre 2011.

[17] Sul punto sia consentito rinviare a F. Ciccariello e M. Porcelli, Il coordinamento sistematico tra Costituzione e legislazione ordinaria nell"ermeneutica della Corte, in P. Femia (a cura di), Interpretazione a fini applicatici e legittimità costituzionale, Collana Cinquant"anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli, 2006, p. 275 ss.

[18] Il riferimento è a C. Cost., 9 dicembre 2005, n. 440, cit. (v. retro nota 7). Cfr. sul punto le riflessioni di M. Lupoi, Profili processuali del rapporto tra l"amministrazione di sostegno e le altre misure di protezione dell"incapace, in Familia, 2006, p. 366 ss.; L. Balestra, Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno ed interdizione, ivi; L. Passanante, Rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: profili processuali, in Giust. civ., 2006, p. 776 ss.; M.D. Bembo, Amministrazione di sostegno e interdizione: un rapporto difficile, in Giur. cost., 2005, p. 4754 ss.; R. Scotti, La lettura costituzionale dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Notariato, 2006, p. 393 ss. Sui poteri dell"amministratore di sostegno, cfr. G.P. Lisella, I poteri dell"amministratore di sostegno, in G. Ferrando (a cura di), L"amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, cit., p. 115 ss.

[19] Il riferimento è ancora una volta a Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.

[20] In chiave estremamente critica nei confronti del criterio individuato dalla Cassazione che assumerebbe come prevalente termine di riferimento l"aspetto di carattere patrimoniale, M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi personali e patrimoniali, cit., p. 38; in posizione analoga cfr. A. Di Sapio, A proposito di tre ordinanze della Corte costituzionale e dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Dir. fam., 2008, p. 9 ss.; A. Fabbricatore, Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: insoddisfacente l"individuazione degli ambiti applicativi, in Giur. it., 2009, p. 136 ss.

[21] Sulla corretta accezione del principio di eguaglianza quale strumento attuativo del valore della persona umana, v. P. Perlingieri, Art. 3 Cost., in Id., Commento alla costituzione italiana, Napoli, 2001, p. 13 ss. Cfr., in posizione simile, M. Fioravanti, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma-Bari, 2009, p. 125 là dove si sottolinea che «il principio di eguaglianza si realizza anche tenendo conto delle differenze».

[22] Cfr. per questi rilievi A. Gorgoni, L"infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione, cit., dove si legge che «[i]l fatto che un infermo di mente, diversamente da un altro infermo di mente, sia in grado di muoversi e di entrare in contatto con altre persone, non giustifica l"applicazione di due misure differenti: l"interdizione per il primo, l"amministrazione di sostegno per il secondo. Entrambi i soggetti devono potere beneficiare del nuovo istituto, stante il medesimo grado di infermità».

[23] Oltre alle fondamentali pronunce della Suprema Corte già citate, si ricordano: Cass., 1 marzo 2010, n. 4866, in www.personaemercato.it; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, in Giust. civ., Mass., 2011, 10, p. 1517 ss.; in Giust. civ., 2011, 12, I, p. 2807 ss.; in Il civilista, 2011, 12, p. 19 ss.; in Guida dir., 2011, 46, p. 66 ss.; in Dir. fam., 2012, 1, p. 215 ss.; in Riv. not., 2013, 2, p. 460 ss., con nota di M.F. Giorgianni, La flessibilità dell"amministrazione di sostegno; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1770, in Giust. civ., 2012, 3, I, p. 621 ss. Nella più recente giurisprudenza di merito cfr. Trib. Genova, 28 maggio 2015, n. 1727, in www.personaedanno.it, 8 giugno 2015, con nota di commento di L. Provenzali, Ads misura adeguata al caso concreto: no all"interdizione, che, nell"affrontare la questione della scelta tra misure di protezione per due donne, madre e figlia, la prima affetta da disturbo psicotico senile e la seconda da schizofrenia, conferma l"orientamento di favore nei confronti dell"amministrazione di sostegno.

[24] Relativamente all"interdizione, cfr., tra le tante, Trib. Torino, 3 maggio 2012, in www.personaedanno.it, 18 maggio 2012, con nota di commento di R. Rossi, Ancora interdizione in Piemonte, Salpetrière italiana, relativa all"interdizione di una vittima di un incidente stradale con facoltà cognitive non affatto annullate. Alcuni passaggi della sentenza meritano di essere riprodotti: «Attualmente il signor S. risulta vigile, responsivo e collaborante, ma l"orientamento nello spazio e nel tempo è altalenante, sono presenti deficit delle funzioni cognitive superiori dell"attenzione, memoria e capacità logiche, persiste amnesia per il trauma e si apprezzano alterazioni anche sul versante emotivo, con inibizione affettiva». Si leggono ancora in sentenza espressioni di questo tipo: «stato evidente di sostanziale [e non totale!] deficit cognitivo»; «non risulta in grado di relazionarsi adeguatamente»; «assenza di piena consapevolezza» (che non vuol dire però inconsapevolezza!); «non apparendo pienamente orientato nello spazio». Come giustamente afferma chi ha commentato la sentenza (cfr. R. Rossi, Ancora interdizione in Piemonte, Salpetrière italiana, cit.), sono le stesse condizioni che possono trovarsi in un malato di Alzheimer. Cfr. Trib. Catanzaro, 18 novembre 2013, in www.personaedanno.it, 3 gennaio 2014, con nota di commento di S. Rossi, Per il suo bene: note sulla sterilizzazione coatta dell"interdetta, avente ad oggetto una richiesta presentata dal tutore di una donna interdetta, volta ad ottenere l"autorizzazione del giudice tutelare per praticare alla stessa un intervento di interruzione della gravidanza e, successivamente, un intervento di sterilizzazione, completamente ablativo della capacità riproduttiva della donna (richiesta fortunatamente rigettata). V., infine, decr. Trib. Biella, 25 novembre 2008, in www.ilcaso.it che si esprime a favore dell"interdizione di una persona portatrice della sindrome di Down, sentenza poi cassata e rinviata alla Corte d"appello di Torino (da Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, cit. In proposito, si segnala che Trib. Varese, 6 ottobre 2009, in Giur. merito, f. 4, 2010, p. 1004 ss. ha, invece, riconosciuto il diritto di unirsi in matrimonio per le persone down.

[25] Il riferimento è, in particolar modo, ad una recente sentenza della Suprema Corte (Cass., 26 febbraio 2014, n. 7999, in www.assostegno.it) che ha escluso la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto particolarmente facoltoso affetto da psicosi paranoidea in stato di miglioramento grazie ad una terapia farmacologica, ritenendo maggiormente consono a tutelare il soggetto in questione l"istituto dell"inabilitazione, non mancando, tuttavia, di sottolineare ed elogiare nella motivazione della sentenza la flessibilità e l"efficacia dell"amministrazione di sostegno salvo poi propendere però per l"istituto preesistente.

[26] Cfr. Trib. Milano, 27 agosto 2013, in www.ilcaso.it che, in relazione ad un soggetto con tendenze suicidarie, preferisce l"interdizione in quanto – si legge in sentenza – «[i]n un contesto del genere, l"amministrazione di sostegno rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta […] perché le tendenze suicidarie non potrebbero essere inibite». In proposito, è appena il caso di osservare che «chi viene interdetto ha un motivo in più per suicidarsi» (v. P. Cendon, Lettera al Presidente Mattarella, in www.personaedanno.it: «[l]"interdizione rappresenta ormai una misura di stampo oppressivo, dal sapore manicomiale, che imprime su chi verrà interdetto un marchio incancellabile, sicuramente antiterapeutico».

[27] Osserva a tal riguardo P. Rescigno, Le categorie civilistiche, in Le fonti e i soggetti, Milano, 2009, I, p. 202, come l"amministrazione di sostegno abbia determinato il «superamento della rigorosa contrapposizione tra soggetti pienamente capaci e soggetti privi di tale qualità», in modo da consentire, in un"ottica di eguaglianza sostanziale «la possibilità di accedere in concreto alle varie situazioni garantite dal diritto».

[28] In questa direzione, già da tempo, P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell"«infermo di mente». A proposito dell"handicappato psichico permanente, cit., p. 46; cfr. in direzione analoga C.M. Bianca, La protezione giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, I, p. 25 ss.; M. De Acutis, C. Ebene e P. Zatti, La cura degli interessi del malato. Strumenti di intervento organizzato e occasionale, in F.D. Busnelli e U. Breccia (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978, p. 103 ss.; P. Zatti, Infermità di mente e diritti fondamentali della persona, in Pol. dir., 1986, p. 25 ss.

[29] Sul punto si rinvia a P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli. L"amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 135 ss.; G. Bonilini e A. Chizzini, L"amministrazione di sostegno, Padova, 2007, p. 1 ss.; G. Bonilini e F. Tommaseo, Dell"amministrazione di sostegno, in Commentario Schlesinger, Milano, 2008, p. 3 ss.

[30] Un percorso in tal senso è stato già indicato: il riferimento è alla proposta di legge n. 1985, presentata alla Camera il 23 gennaio 2014 dal prof. Paolo Cendon, in tema di Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell"amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell"interdizione e dell"inabilitazione (dalla quale si cita).

[31] Cfr. Trib. Vercelli, 31 ottobre 2014, n. 147, in www.personaedanno.it, 6 novembre 2014.

[32] R. De Dominicis, Le interazioni tra i procedimenti di interdizione e di inabilitazione e quello di nomina di amministratore di sostegno, in Fam. pers. succ., 8-9, 2010, dove l"autore riflette, nel silenzio della legge in materia, sulle modalità con le quali si dovrebbe disporre il passaggio dal procedimento di interdizione-inabilitazione precedentemente introdotto a quello per la nomina di un amministratore di sostegno.

[33] Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, in Italia ratificata con la legge del 3 marzo 2009, n. 18.

[34] Il cui concetto è equivalente rispetto a quello di capacità d"agire di cui all"art. 2 c.c.

[35] Si veda anche il «Progetto individuale per la persona con disabilità» previsto dall"art. 14 della l. n. 328 del 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

[36] Come la dottrina più attenta non ha mancato di rilevare S. Trentanovi, Amministrazione di sostegno, schema di una lettura attualizzata, in www.personaedanno.it, 10 giugno 2015.

[37] S. Trentanovi, Amministrazione di sostegno, schema di una lettura attualizzata, cit.

[38] Sull"argomento cfr. tra i tanti: A. Venchiarutti, Incapaci in diritto comparato, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XI, Torino, 1993, p. 384 ss.; Id., La riforma psichiatrica in Francia, in Pol. dir., 1984, p. 327 ss.; G.P. Lisella, Fondamenti e limiti della incapacitatiòn nell"ordinamento spagnolo, in Rass. dir. civ., 1985, p. 771 ss.; G. Autorino Stanzione, Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo, Napoli, 1990, p. 37 ss.; P. Stanzione, Le amministrazioni di sostegno nelle esperienze europee, in G. Ferrando (a cura di), L"amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, cit., p. 85 ss.; G. Cian, L"amministratore di sostegno nel quadro delle esperienze europee, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 481 ss.; R. Lenzi, L"amministratore di sostegno: un profilo comparatistico, in A. Bortoluzzi (a cura di), L"amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, Torino, 2005, p. 57 ss.; Id., Amministrazione di sostegno e misure di protezione dei soggetti deboli: modelli a confronto, in G. Ferrando e L. Lenti, Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, cit., p. 68 ss.

[39] Per ulteriori approfondimenti si rinvia a P.M. Vecchi, La riforma austriaca della tutela degli incapaci, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 37 ss.

[40] Per approfondimenti cfr. K.A. von Sachsen Gessaphe, La legge tedesca sull"assistenza giuridica e la programmata riforma della legge italiana in materia di interdizione e inabilitazione, in S. Patti (a cura di), La riforma dell"interdizione e dell"inabilitazione, Milano, 2002, p. 65 ss.

[41] Cfr., per esempio, sulla discrezionalità attribuita al pubblico ministero nel decidere se presenziare o meno all"audizione del soggetto debole le riflessioni in chiave critica di F. Danovi, Il procedimento per la nomina dell"amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), in Riv. dir. proc., 2004, p. 802.

[42] G. Bonilini, La designazione dell"amministratore di sostegno, in Studium iuris, 2004, 1051, 1209 ss.

[43] V. per tutte, Trib. Varese, 12 marzo 2012, in Riv. not., 2, 2013, p. 453 ss.; in Giur. merito, f. 11, 2012, p. 2285 ss. con nota di M. Lepre, Nota a Tribunale di Varese del 12 marzo 2012; in Giust. civ., 2012, 7-8, I, p. 1865 ss. con nota di D. Achille, Autonomia privata e amministrazione di sostegno, ovvero il testamento del beneficiario dell"amministrazione di sostegno (affetto da sla)

[44] Sull"argomento v. tra gli altri F. Parente, Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e donativi, cit., p. 709 ss.; G. Bonilini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell"amministrazione di sostegno, in Fam. pers. succ., 2005, p. 10 ss.; M. Onofri, Riflessi di diritto successorio dell"amministrazione di sostegno, in Riv. not., 2005, p. 882 s.

[45] In questa direzione cfr. P. Cendon, Osservatorio disabilità. – Linee guida amministrazione di sostegno – 2015-2016, in www.personaedanno.it, 22 marzo 2015.




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