-  Cariello Maria  -  05/04/2013

ISCRIZIONE CASSA: RINVIATO REGOLAMENTO - Maria CARIELLO

Iscriversi o non iscriversi e quanto pagare ? In questo dilemma i giovani avvocati che dovranno aspettare per conoscere le modalità di iscrizione e pagamento alla Cassa di previdenza. Il regolamento attuativo è destinato a tardare e non arriverà prima di settembre, certo che fino all'emanazione del regolamento nulla sarà dovuto dai legali sotto i minimi, (lo ha chiarito la Cassa), affatto chiari gli importi dovuti ed il   termine iniziale per il pagamento.

L'articolo 21, della legge di riforma dispone che "l'iscrizione agli Albi  comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa, già prevista per gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità viene fatta coincidere con l'iscrizione agli Albi, a prescindere dai parametri reddituali, non più ammessa l'iscrizione alla gestione separata Inps. Si stanno valutando diverse ipotesi, come quella del versamento successivo del contributo, quando l'avvocato avrà iniziato a guadagnare a quella, di tenere  la soglia sotto i mille euro per i versamenti dei  neo iscritti (alla Cassa).

Al riguardo si è avanzata l'istituzione di "aliquote progressive per tutti gli scaglioni, escludendo ogni forma di contributo minimo fisso, contrastante col principio di progressività impositiva, onde consentire ai giovani professionisti con redditi medio bassi di versare una contribuzione equamente determinata in relazione al reddito reale" per i giovani avvocati.

Siccome "un minimo va valutato in ragione delle esigenze attuariali e delle prestazioni assistenziali e previdenziali.... ben venga una postergazione o dilazione del dovuto per i primi tempi, onde assicurare, nella quiescenza, un minimo dignitoso a coloro che, in mancanza, in vecchiaia non riceverebbero nulla da alcuno».

(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012) dal sito cassaforense.

In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.

Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.




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