-  Bernicchi Francesco Maria  -  08/11/2012

IUS CORRIGENDI E VIOLENZA PRIVATA: IL GENITORE E' CONDANNATO - Cass. Pen. 42962/2012 - Francesco M. BERNICCHI

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 42962 depositata in data 7 Novembre) in tema di violenza privata e ius corrigendi.

Il fatto, in breve: con sentenza del 20 Aprile 2011 la Corte d"Appello di Bari, confermando la pronuncia del Tribunale di Trani ha riconosciuto G.C. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della figlia minore S.C., per averla "costretta con la forza a seguirlo presso l"abitazione del nonnno paterno, per scusarsi". E" rimasta ferma anche la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

La scriminante dello ius corrigendi (articolo 51 c.p. che dispone la non punibilità quando c"è l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.) non era applicabile alla fattispecie perché deve concretarsi, comunque, in modalità lecite e rispettose della personalità del minore.

Per la Corte d"Appello, infatti, l"adempimento del dovere del padre ad educare la figlia può anche travalicare le contingenti volontà di lei, ma non con l"uso della violenza.

Tuttavia, l"imputato, pel tramite del suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione adducendo due motivi a fondamento di tale atto d"appello:

  1. E" denunciato travisamento dei fatti perché lo scopo da lui prefissato non era far incontrare la figlia con i nonni contro la volontà di lei, ma era quello di indurla a scusarsi con il parente anziano data una sua mancanza di rispetto nei giorni precedenti.
  2. Il secondo motivo, segnatamente di rito, deduceva l"intervenuta prescrizione del reato.

I giudici di Piazza Cavour, però, dichiarano inammissibile il ricorso.

In particolare, per quanto concerne il primo motivo, così si esprimono:

"la costrizione fisica usata nei confronti della minore obbligata con la forza a seguire il padre presso l"abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri ha ecceduto, senza dubbio, i limite posti dalla causa di giustificazione di cui all"articolo 51 c.p."

La finalità educativa a cui tendeva tale condotta non poteva in nessun modo giustificare la violenza usata.

Risulta, pertanto, da confermare la condanna nei confronti dell"imputato al delitto di violenza privata che è perfettamente sussumibile nella fattispecie concreta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.




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