"È inammissibile il motivo di impugnazione con il quale la ricorrente ha denunciato la mancata applicazione della legge algerina in tema di affidamento, nonché la controindicazione derivante dall'avvenuta effettuazione della scelta sostitutiva di protezione della stessa minore in favore di famiglia di religione non musulmana.
Il ricorso deve essere rigettato tenuto conto della circostanza che la controversia è riconducibile all'applicazione di un istituto inesistente nel nostro ordinamento e vigente nella Repubblica democratica Popolare di Algeria"