-  Comand Carol  -  25/04/2015

L. N. 47/15, UNA PRIMA LETTURA DEL NUOVO ART. 274 C.P.P. - Carol COMAND

Entrerà in vigore l'8 maggio 2015 la legge del 16 aprile 2015, n. 47 recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

La proposta di legge è stata presentata il 3 aprile 2013. All'esame in commissione giustizia, il 30 maggio 2013, uno dei relatori poneva in evidenza come "le ordinanze cautelari e i provvedimenti di riesame continu(i)no a essere caratterizzati da assoluto squilibrio tra la parte dedicata alla gravità indiziaria e la motivazione in punto di necessità cautelare", "troppo spesso dedicando poche stereotipate parole alla valutazione di inadeguatezza di misure attenuate, che di fatto continuano ad essere adottate in misura percentuale significativamente ridotta."

A seguito di alcuni emendamenti al testo dei primi 3 articoli della proposta, incentrati prevalentemente sull'accertamento della sussistenza del pericolo richiesto ai fini della sussistenza di alcune delle possibili esigenze cautelari, i primi due articoli del testo di legge licenziato apportano dunque alcune novità - riportate in grassetto - al testo dell'articolo 274 del codice di procedura penale:

"Esigenze cautelari

1. le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

c) quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso delle armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede."

A prescindere da qualsiasi analisi, in questa sede, dei motivi che hanno condotto alla possibilità di valutare l'esistenza delle esigenze custodiali in relazione al delitto di finanziamento illecito ai partiti, si cercherà di porre in evidenza alcune novità apportate alla norma.

A dire il vero, in dottrina si era già rilevato come l'effettività delle diverse esigenze richiedesse la rilevazione di dati prognostici a "forte rilievo induttivo" rilevando altresì che l'aggettivo "concreto" riferito al pericolo, già utilizzato da legislatore, evocasse prospettive incombenti.

Condivisibilmente, poi, in relazione alle modifiche apportate alla lettera a) dall'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 332, - che aggiungeva il requisito dell'attualità al concreto pericolo di inquinamento probatorio si è quindi sostenuto che "l'aggettivo è nuovo ma l'idea implicita".

Premesso che ci si è permessi di citare, forse per mancanza di parole adatte ad esprimere il medesimo concetto, uno fra i più autorevoli studiosi della procedura penale (Manuale di procedura penale, nona edizione, Giuffrè, 2012, pp. 476 ss) ci si è dunque interrogati circa il rilievo della nuova formulazione avuto riguardo all'introduzione del medesimo aggettivo in relazione alle esigenze riconducibili al pericolo di fuga ed alla pericolosità sociale.

Le conclusioni potrebbero di -o in- fatto rivelarsi molteplici senza scomodare troppo teorie relative a premesse od ipotesi che dir si voglia.

Ciò che si rende evidente, quantomeno in prima battuta, è che, diversamente dalla formulazione adottata nella lettera a) dal legislatore del 1995, l'onere di motivazione ancora richiesto, a pena di nullità relativa rilevabile d'ufficio, dall'art. 292 lettera c) non deve necessariamente comportare l'esplicitazione della fondatezza delle situazioni rilevate, "su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento", risultando sufficiente, a dare ragione delle conclusioni raggiunte, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze, "l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti (anche gli indizi n.d.r.) e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza (...)".

Diverse considerazioni possono essere fatte in relazione all'introduzione della formula conclusiva dei periodi di cui alle lettere b) e c) con la quale, invece, espressamente si esclude la possibilità di dare rilievo a situazioni "apodittiche", risultato di premesse basate esclusivamente sulla gravità del titolo di reato per cui si procede. (c.c.)

 

 

 




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