-  Mazzon Riccardo  -  30/03/2012

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO IN AMBITO MEDICO-LEGALE - Riccardo MAZZON

Che la consulenza tecnica d"ufficio non sia un mezzi di prova è, specie in giurisprudenza, affermazione ormai tradizionale,

"in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio" Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2010, n. 9461 Petruzzella c. Comp. navig. Dr. Calì Figli e altro Red. Giust. civ. Mass. 2010, 4 - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010)

così come la parallela affermazione secondo la quale la consulenza tecnica d"ufficio non debba (e non possa) supplire alle carenze probatorie riscontrate nelle allegazioni delle parti:

«a fronte dell'assoluto difetto di prova circa i fatti costitutivi del diritto azionato, non è consentito al giudice di supplire mediante la consulenza tecnica d'ufficio che, in materia risarcitoria, non può essere utilizzata per rimediare alla mancata allegazione di atti e documenti che rientrano nella piena disponibilità dei ricorrenti, come in questo caso ». T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14/05/2010, n. 1894 D'I.F. & F. s.a.s. ed altro c. Com. Corato Red. amm. TAR 2010, 05 (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

L'art. 46 della legge 18 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2009 ed entrata in vigore il 04.07.2009, ha previsto, a riguardo (con portata, per la verità, scarsamente innovativa), modificando l'articolo 191 del codice di procedura civile, che, nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti del codice medesimo, il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell"articolo 183, settimo comma, codice citato (o con altra successiva ordinanza), nomini un consulente, formuli i quesiti e fissi l"udienza nella quale il consulente deve comparire.

Ulteriormente, sempre con la medesima norma di cui sopra, è stato modificato l'articolo 195 dello stesso codice, nel senso che la relazione tecnica dovrà essere trasmessa dal consulente, alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza, resa all"udienza di cui all"articolo 193 del codice di procedura civile; con la medesima ordinanza, il giudice fisserà il termine entro il quale le parti dovranno trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Si segnala, inoltre, come, a norma della nuova formulazione dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (così modificato dall'art. 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69), a nessuno dei consulenti, iscritti nell'apposito albo tenuto dal Tribunale, potranno essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall"ufficio e che dovrà essere assicurata l"adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici.

Quanto alla consulenza tecnica d"ufficio medico-legale, è opportuno precisare come la giurisprudenza ritenga la necessità, sempre e comunque, che la richiesta di sua ammissione debba essere supportata almeno da un indizio probatorio; risulta, pertanto, oltremodo opportuna la produzione in giudizio di una perizia di parte la quale, seppur non dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall"ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, certamente può possedere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo:

"nel nostro ordinamento vige il principio «judex peritus peritorum», in virtù del quale è consentito al Giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d"ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche (Cass. 18.11.1997 n. 11440). La perizia di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall"ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento e affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 19.5.1997 n. 4437). La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico rispetto alla quale il Giudice può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass 29.8.1997 n. 8240)". (Trib. Milano, sez. X, 31 dicembre 2005, n. 14015, GiustM, 2006, 1, 7)

E' innegabile, inoltre, che tale strumento (consulenza tecnica d'ufficio medico-legale) stia assumendo sempre più il ruolo di mezzo istruttorio cardine nella quantificazione del danno alla persona, ed è lecito chiedersi, conseguentemente, se (nell"ambito della medicina-legale al servizio della determinazione del quantum) la consulenza tecnica non si spogli della qualifica di mero ausilio valutativo concesso al giudice al fine di meglio interpretare risultanze probatorie già acquisite, per approdare entro i confini dei veri e propri mezzi di prova.

In effetti, oramai, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale non valuta più, semplicemente, l"oggetto di prova, bensì persegue una vera e propria rilevazione dei dati costituenti l"oggetto della prova, rilevazione non conseguibile se non attraverso le particolari cognizioni del consulente incaricato:

"l"accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all"onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l"indagine peritale unicamente alla valutazione dell"oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere, salvo che i dati costituenti l"oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall"uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l"ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l"oggetto della prova. Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399, MGC, 2002, 1901; DeG, 2002, 42, 50

In altri termini, ciò che il magistrato richiede al consulente d"ufficio, quando lo incarica in ambito medico-legale, non è (o non è solamente) di valutare fatti accertati o documenti già esistenti, ma (anche e soprattutto) di accertare fatti rilevanti per la decisione.

Tale fenomeno, che accomuna nel consulente d"ufficio funzioni deducenti e funzioni percipienti, si rileva peraltro in generale, e non solo nell"ambito medico legale:

"in tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l"incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l"accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa all"azione di danni del conduttore di immobili nei confronti del locatore per lavori di ristrutturazione del fabbricato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva rigettato la domanda per avere la stessa ritenuto che l"attore aveva dedotto e prodotto i documenti di spesa soltanto durante la consulenza tecnica di primo grado, quindi irritualmente, per violazione dell"art. 87 disp. att. c.p.c. e del diritto di difesa, con conseguente irritualità e inammissibilità della stessa consulenza, trasformatasi in mezzo di prova, ed erroneità della sentenza di accoglimento del primo giudice, in quanto fondata su quei preventivi, non anche su elementi di prova forniti dalla parte; ha conclusivamente affermato la S.C. che l"intervento del consulente era stato ritenuto necessario per accertare sia lo stato dei luoghi e la riduzione del valore locativo dell"immobile, sia eventuali danni patrimoniali ai beni di proprietà attorea)". Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3990, MGC, 2006, 2

La giurisprudenza più recente, sulla base di dette considerazioni, è dunque recentemente arrivata ad affermare che, nelle particolari ipotesi in cui l"accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi unicamente con l"ausilio di speciali cognizioni tecniche (e il caso della percezione del danno alla persona è, a tal proposito, emblematico),

"la consulenza tecnica d"ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l"accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l"ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell"ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse"  Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, MGC, 2006, 4

la consulenza tecnica d"ufficio assurge a vera e propria «fonte oggettiva di prova», id est, almeno quanto agli effetti, distinto mezzo di prova:

"la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell"accertamento di fatti rilevabili unicamente con l"ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. D"altro canto, il consulente d"ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice può, ai sensi dell"art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all"accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario". Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1020, MGC, 2006, 1

 




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