-  Redazione P&D  -  28/06/2016

La ripetizione delle spese sostenute dal S.S.N. contro le assicurazioni private per la cura delle vittime di incidenti stradali - Giuseppe Palazzolo

Il risarcimento integrale del danno da incidente stradale e le spese di degenza ospedaliera anticipate dal S.S.N.

Si deve ad un arguto e penetrante servizio delle -omissis-, del 24 gennaio 2016, svolto dalla giornalista -omissis-, con la partecipazione del Prof. F.T., eccellente avvocato del Foro romano, l'enucleazione dell'argomento qui trattato, volto a svelare, nel silenzio degli addetti ai lavori, da una parte, l'inerzia degli enti ospedalieri nel recupero delle spese sostenute dal S.S.N. per l'assistenza e la cura dei danneggiati da incidenti stradali, e dall'altra, con una valutazione attendibile, l'incidenza di tali costi sul sistema sanitario, alimentato, per la maggior parte, dal contributo solidale della collettività.

All'apice di questa combinazione conclusa tra lo Stato e le assicurazioni private, in uno stile tipicamente italiano, vi una norma sistemata all'art. 334 del d.lgs 209/2005, che imponendo un contributo del 10,5% sul costo della polizza al solo assicurato, procura alla compagnia il beneficio indiretto dello sgravio dal carico risarcitorio delle spese anzidette. Ciò avviene senza una valida giustificazione causale con riguardo al contratto di R.C.A., ed in palese contrasto con gli artt. 81 e 113 Cost., come nel proseguo dello scritto ci cureremo di dimostrare.

Verrebbe da dire, a questa stregua, che nel nostro ordinamento, il labile confine tra pubblico e privato spesso ammantato da una sorta di chiaro scuro che non consente all'interprete di decifrare adeguatamente quando finisca il primo ed inizi l'altro; ed in specie, quando si dia corso all'erogazione gratuita di un determinato servizio, di regola accompagnata da un valido movente sociale, per differenziare i due ambiti da tutte quelle ipotesi di elargizione non sostenute da una sufficiente giustificazione causale, che trasforma l'erogazione anzidetta in una sorta di contenitore generale ove tutti possono imbucarsi senza il necessario invito.

La tecnica ricostruttiva necessaria alla enucleazione del pagamento indebito delle spese ospedaliere necessarie alla cura del paziente danneggiato da incidente stradale non difficile da approntare, stante che essa vive nella distinzione discendente dai casi in cui l'erogazione del servizio spetta senz'altro ai cittadini incisi da patologie contratte al di fuori della categoria del danno procurato dal terzo; ciò che consente di realizzare il principio di solidarietà sociale ed in specie col contributo fiscale di tutti i consociati.

Le norme di diritto positivo che dirigono la fattispecie in questione, sono facilmente individuabili nel combinato degli artt. 2043 e 2054 c.c. ove la fonte generale di atipicità dell'illecito civile, a mente della quale, colui che cagiona un danno alle cose in proprietà a persone, è obbliato a risarcirlo, viene tipizzata in quella che impone alla circolazione degli autoveicoli a motore e dei natanti una valida copertura assicurativa. Ed aggiungeremmo integralmente, vale a dire in tutte le componenti del danno, non ultime, dunque, le spese necessarie alla riabilitazione e alla cura del danneggiato da sinistri stradali.

Da qui semplicemente argomentando, non si riesce a trovare una ragione sufficiente ad eliminare dal carico risarcitorio delle compagnie assicurative le spese sostenute dal S.S.N. per la cura dei postumi invalidanti residuati in capo al danneggiato, che a rigor di logica sono incluse nel contenuto obbligatorio del contratto di R.C.A. che garantisce i danni del proprio assicurato. Ciò in quanto, la gratuità della prestazione offerta dal S.S.N. non può trovare una fonte compatibile nel contratto assicurativo anzidetto, determinato dall'onerosità e dall'aleatorietà della prestazione garantita, la cui causa efficiente quella di tenere indenne l'assicurato, previo pagamento del premio, da ogni richiesta risarcitoria proveniente dal danneggiato che abbia dimostrato la responsabilità di costui nella causazione del sinistro.

1. Causa dell'attribuzione gratuita delle spese ospedaliere e qualificazione soggettivitdel beneficiato

Venendo con queste generali premesse alla configurazione del Servizio sanitario nazionale, prendendo le mosse dalle norme contenute nella L. 833/78 e nel D. Lgs. 229/99, esso consiste in un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie, dandosi coscorpo al richiamo contenuto all'art. 32 della Costituzione.

Tale norma, nel suo primo comma, afferma il dovere della Repubblica di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Dunque, la gratuitdell'attribuzione pubblica, sotto forma di erogazione di servizi sanitari, proviene da moventi che nascono dal dovere, socialmente avvertito, di curare i concittadini bisognosi, e trova la sua giustificazione causale nella condizione di indigenza di colui che le riceve.

Deve quindi trattarsi, affinchsi inneschi correttamente la causa dell'attribuzione gratuita, di una persona fisica il cui bisogno di assistenza e cura pretende di collegarsi, in via generale, alla precarietdella condizione economica in cui versa. Da cideriva un limite insuperabile, fondato sulla soggettivitdel beneficiato che non consente l'estensione indiretta del beneficio alla persona giuridica costituita dalla compagnia assicurativa, possidente per definizione, che in forza del contratto di R.C.A. tenuta a garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi dal proprio assicurato

Enoto che il legislatore italiano ha esteso questo contributo sociale anche in favore di quei cittadini che indigenti non sono, alterando in parte l'equazione del principio costituente contenuto all'art. 32 c.c., ove la condizione di indigenza appariva quale movente fondante dell'assistenza sanitaria gratuita.

Cos col principio contenuto all'art. 1 della L. 833/78 si dato corso all'allargamento del beneficio dell'assistenza sanitaria gratuita ad ogni cittadino, indipendentemente dall誕ttivitsvolta, dalla categoria sociale di appartenenza e dal luogo di residenza, lasciando in ogni caso liberi i sicuramente abbienti, in forza della loro possidenza economica, di decidere di curarsi anche all'estero ( o in cliniche totalmente private ) ove le nostre regole previdenziali non hanno avuto alcuna eco positiva.

Trattasi di prestazioni con alto contenuto etico, alimentate col contributo proveniente dalla solidarietcollettiva dei cittadini della Nazione nei confronti di coloro che non hanno un facile accesso alle cure mediche, la cui rilevanza sociale, per cosdire individualizzata, non consente l'estensione del beneficio alle compagnie assicurative, persone giuridiche commerciali mosse esclusivamente dalla logica del profitto.

Fatta la premesa che precede, volendosi qui intercettare la causa pura della prestazione gratuita offerta dal S.S.N. nel confronti dei cittadini che vivono nel contesto territoriale italiano, pucon ragione affermarsi che essa, per navigare indenne nel nostro mare, non deve essere incisa dal danno proveniente da un terzo, se non a rischio di snaturare la gratitdella prestazione erogata dal S.S.N., che assume il suo peggior sembiante, come nel nostro caso, con la liberazione del danneggiante e del suo assicuratore dalle spese sostenute dal S.S.N. per le cure ospedaliere prestate al danneggiato.

Si tratterebbe, diversamente opinando, di una attribuzione gratuita indiretta in favore di colui che garantisce il danneggiante, del tutto in antitesi con gli artt. 2043 e 2054 c.c., assai lontana da una persuasiva giustificazione causale della gratuit

Vi osta, a ben vedere, il contratto di assicurazione da R.C.A. che impone al danneggiante ed al suo assicuratore, in via solidale, di risarcire integralmente tutti i danni cagionati dall'evento al danneggiato e con esso le spese necessarie alla sua cura, quand'anche sopportate da un terzo, che istituzionalmente obbligato a somministrarle nei confronti di chiunque si presenti al primo nosocomio disponibile.

Non deve dunque far scalpore il fatto che le spese mediche documentate, imputabili a quei soggetti che gravitano nella sanitprivata, siano di regola poste a carico del danneggiante e della compagnia assicurativa che lo garantisce; mentre, quelle sostenute dal S.S.N., tramite prestazioni di alto livello ospedaliero, non inferiori per qualita quelle private, si perdano in una miriade di contraddizioni ed immobilismi poco chiari, connessi alla dovuta attivitdi rivalsa contro il responsabile, che unite alla endemica inattivitdegli enti pubblici concorrono ad appesantire la crescente spesa sociale correlata alla salute dei cittadini, ormai insopportabile per il bilancio dello Stato.

In definitiva, trattandosi di spese necessarie per la riabilitazione fisica e psichica del danneggiato, sia presenti che future, la scelta del S.S.N. non pucostituire una discriminante per liberare il danneggiante dall'obbligo di pagarle al soggetto pubblico che le ha fornite, nascondendosi dietro lo schermo della previdenza generale.

Non fosse altro, ancora, per la connotazione economica che, via nel tempo, hanno assunto le cd. Aziende sanitarie locali, divenute soggetti di diritto privato, obbligate a redigere un proprio bilancio, a documentare il costo delle prestazioni medico ospedaliere e ad allocare esattamente le reversali contributive provenienti dallo Stato centrale e dalla fiscalitgenerale.

2. Il fantoccio dell'imputazione al premio assicurativo di un contributo al S.S.N. secondo l'art. 334 del D.lgs. 209/2005

Scorrendo alcune delibere dei Direttori generali delle ASL, volte al regolamento delle azioni di rivalsa nei confronti degli autori del danno che ha dato luogo alle cure sanitarie, ad un certo punto, dopo la descrizione delle fasi dell段struttoria in capo ai sanitari di pronto soccorso, ai sensi del Regio Decreto, 14 aprile, 1910, n. 639 e l'individuazione di vari soggetti obbligati a risarcire le spese anzidette, quali i dirigenti scolastici, quelli sportivi, e i rappresentanti legali delle societove avvenuto l'evento dannoso, escludono, con una clausola intitolata ai limiti dell'azione di rivalsa le compagnie assicurative, per i danni prodotti in termini di spese mediche dai propri assicurati.

Vale la pena, al fine di fare opportune riflessioni in ordine alla prefata esclusione, di riportarne il contenuto, per quanto appaia scarno e poco collegato alla normativa di settore: "Non esperibile l'azione di rivalsa nel caso di incidenti stradali, quando siano coinvolti veicoli con targa italiana assicurati, sempre che non vi siano limiti di polizza. In presenza quindi di copertura assicurativa dell'evento dannoso la pratica potressere archiviata

La questione introdotta dalla clausola in questione, sembra poggiare, pur senza riferimenti diretti, sull'art. 334 del Codice delle assicurazioni private, introdotto con D.lgs. n. 209/2005, in forza del quale previsto sulle polizze assicurative R.C. A. un contributo al S.S.N. pari al 10,5 % del premio complessivo pagato dall'assicurato, peraltro, dichiarato indeducibile dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, in forza delle recenti leggi finanziarie.

Dunque, le assicurazioni private riscuotendo dai cittadini il contributo e riversandolo allo Stato, pongono in essere una mera operazione di rastrellamento non gravando il medesimo sulle loro entrate imponibili e, per l'effetto, manlevandole dall'imputazione al risarcimento integrale delle spese mediche ospedaliere.

Sembra che tale figurazione, nei crudi termini anzidetti, chiedendo venia per l'espressione gergale qui adottata, dia luogo ad una sorta di comparaggio che innesca un meccanismo compensativo in favore delle compagnie, le quali, riscuotendo e riversando alla Stato centrale l'accisa imposta ai cittadini, poi godono del beneficio dell'esenzione dalle pese sanitarie imputabili al danno.

Ora, se si moltiplica il detto prelievo del 10,5 % corrispondente a circa 70,00 \., per singola polizza, interamente tratta dal premio assicurativo pagato dall'utente, per i 49.000.000 di veicoli assicurati si giunge facilmente alla somma di \. 3 miliardi e cinquecento milioni in ragione di anno, cosprocurandosi una sorta di contro assicurazione indiretta in favore del beneficiario della manleva, del tutto ingiustificabile dal punto della distribuzione del carico risarcitorio, in favore delle numerose compagnie assicurative, spesso straniere, che operano nel territorio italiano.

Si preferito da parte dei potenti interessati al beneficio, di strisciare nel buio della burocrazia, col beneplacito di quel Governo autore della legge, al quale non sarebbe potuto sfuggire quello che a noi venuto di argomentare dopo la visione del servizio delle Iene - beneficio, tal ultimo, somministrato al potente di turno, tramite la tecnica dell'inazione tollerante, alla stessa stregua di come avvenuto ed ancora avviene per il sistema bancario italiano.

Per altro profilo, il rilievo di incostituzionalitdella combinazione anzidetta, non difficile da intercettare nella violazione degli artt. 81 e 113 Cost., considerato che lo Stato non puassumere rischi finanziari sulla base della forfettaria imposizione di un prelievo indiretto, essendo determinante il principio della certezza della spesa e l'esatta allocazione delle risorse.

Tali principi, brillantemente esposti dal Prof. Tedeschini nella trasmissione delle Iene del 24 gennaio 2016, visto che ormai il nostro diritto si forma, oltre che nelle affollate aule dei Tribunali, anche e soprattutto col giornalismo d'inchiesta, vanno pure correlati all'aleatorietà dell'incidente stradale; ciche conferisce il maggior grado di incertezza alla brutale allocazione finanziaria del prelievo forfettario dianzi descritto.

Qui giunti, si chiederil lettore dove poggiano le ragioni volte ad escludere le compagnie assicurative dalla rifusione delle spese ospedaliere gratuitamente erogate al danneggiato, considerato che la distrazione del contributo al S.S.N. viene posta in capo al solo assicurato, incrementandosi il premio per la R.C.A. del 10,5 %.

Da ci tutto al pi si potrebbe individuare nella societassicurativa un mero sostituto dimposta, che in forza del capillare rastrellamento del contributo, pur rendendo un servizio allo Stato, tristemente meritevole di un agio, non puda cipretendere alcuna esenzione.

Se si tratta, come appare, di un premio alle compagnie assicurative per la raccolta del contributo, il rischio quello di alterare gravemente la naturale funzione sociale della previdenza, tale da procurare uno sgravio occulto al contenuto del contratto di R.C.A., di per saleatorio, oneroso, con funzioni di garanzia del danno arrecato a terzi dal proprio assicurato.

Basterleggere la struttura dell'art. 334 del Codice delle assicurazioni private, per arguire che l'unica interpretazione della imputazione del contributo sul premio complessivo della polizza non consente di ritenere assolto l'obbligo risarcitorio delle spese mediche ospedaliere imputate al S.S.N. ; sche, per chiamare gli interpreti ad una riflessione, vale la pena di riportarlo, ed in specie per verificare se tale contributo sia anche lontanamente estensibile alla compagnia che lo riceve, poi riversandolo allo Stato: Sui premi delle assicurazioni per la responsabilitcivile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del dieci virgola cinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni

La norma sembra, ictu oculi, scritta per il favore delle grandi compagnie assicurative, visto che mai una volta si dice che il soggetto impegnato al pagamento del 10,5 % l'assicurato, che lo aggiunge al prezzo complessivo della polizza; mentre, del tutto diverso sarebbe stato il caso in cui tale contributo venisse imputato interamente alla compagnia, donde giustificarsi, con sufficiente chiarezza, la manleva dalle spese sanitarie, previa riduzione dal premio complessivo della polizza.

L'operazione invece improntata in modo diverso, visto che si perviene alla imputazione del contributo del 10,5% all'assicurato, ovviamente, dopo la stima del prezzo della polizza, sensazione tal ultima sostenuta dal fatto che codesto tra i pialti del sistema europeo.

La disposizione normativa in questione, per come impostata, non esclude con chiarezza dal carico delle assicurazioni private le spese ospedaliere relative alla degenza e alle cure del danneggiato, considerato che l'imputazione del contributo versato dall'assicurato non gli puessere esteso, tanto da potersi sollevare, da parte degli addetti ai lavori, molte ed assai severe grida manzoniane, fino al punto da provocarne la sanzione di illegittimitcostituzionale.

Quindi, a ben vedere, oltre ai limiti di legittimitstabiliti dagli artt. 81 e 113 Cost. che consentirebbero di espungere questa brutta norma di favore dal Codice delle assicurazioni private, con una chiara declaratoria di incostituzionalit rimane fortemente critico il primo passaggio della norma, ove si afferma che il contributo degli assicurati costituisce un "sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata

Ora, un contributo economico forfettario, tutto imputato all'assicurato, quale sostitutivo dell'azione di rivalsa degli Enti preposti al recupero delle spese in questione, rinfocola, da una parte, il dubbio della grave violazione delle norme costituzionali di sopra richiamate che esigono la certezza dell'allocazione della spesa finanziaria, e dall'altra, svela, senza persuasive ragioni, l'annesima regalia dello Stato a coloro che rastrellano il contributo degli assicurati, senza che costoro contribuiscano, per la loro parte, al S.S.N.

Si ponga, a questo punto, il caso che l'assicurato non abbia mai sinistri che cagionino danni fisici al potenziale danneggiato, mentre concorre, tramite la fiscalitgenerale, al versamento del contributo in favore del S.S.N., per affermare, che in tale molto pifrequente circostanza, si perde la funzione solidale del contributo medesimo, per cedere il passo ad una contro garanzia in favore dell'assicuratore per quella percentuale di sinistri con danni fisici che deve risarcire in forza del contratto, senza il computo delle spese mediche ospedaliere.

Deriva, da tale insano costrutto, che il contratto di assicurazioni da R.C.A. finisce per contenere una pattuizione implicita che ne altera il contenuto causale, stante che l'assicurato, con il suo contributo, garantisce l'assicuratore riguardo le spese mediche ospedaliere cui sarebbe tenuto, invertendosi le rispettive qualificazioni contrattuali. E quindi, alla fine della fiera, l'assicurato diviene assicuratore della compagnia per le spese mediche derivanti dal S.S.N., in forza del contributo che paga allo Stato per il S.S.N.

3. L'ipotesi del contratto in frode alla legge, natura dell'indebito e obbligo del recupero

E allora, se il contributo dell'assicurato va imputato al S.S.N., l'alea dell'incidente stradale non purecepirlo in toto, poichfinisce per tramutarsi in una liberatoria generale dalle spese mediche in favore della compagnia assicurativa, occasionalmente chiamata a risarcire i danni fisici procurati al terzo dal proprio assicurato. Salvo ad affermarsi l'assurdo che tutti gli assicurati di quella compagnia procurino sinistri con danni fisici, per dare un senso, ancorcherrato, al rischio assicurato col contratto.

Non difficile, a questo punto, individuare la sanzione di invaliditdel contratto di R.C.A., cogliendola dall'art. 1344 c.c., ove si afferma la reputazione di illiceitdella causa, quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

La norma violata va colta nel principio dettato all'art. 32 Cost. che prevede la gratuitdelle spese sanitarie solo in favore delle persone fisiche in particolari condizioni economiche, e non pidi indigenza, cui non possono assimilarsi, a meno di cadere nell'assurdo, le compagnie assicurative che non posseggono nessun connotato di rilevanza sociale tanto forte da godere di una tale esenzione.

Mentre, dal punto di vista privatistico la violazione si coglie nel contenuto dinamico del contratto di assicurazione stesso, che ne costituisce la causa, donde solo al premio e al rischio che l'evento dannoso accada va imputata la pretesa dell'assicurato di essere manlevato da tutti i danni che l'evento medesimo ha cagionato a terzi.

Il contributo dell'assicurato al S.S.N., per come distratto dal premio, rappresenta, nell'economia del contratto, niente altro che un ennesimo prelievo solidale con causa autonoma, del tutto distante dalla causa tipica del contratto di assicurazione R.C.A., se non col rischio di creare illecitamente una controgaranzia assicurativa in favore dell'assicuratore senza alcuna sua partecipazione.

E cossi svela l'arcano della manleva dalle spese ospedaliere in favore delle potenti assicurazioni private, il cui carico grava esclusivamente sulle contribuzioni del cittadino italiano al S.S.N., potendosi considerare il prelievo forzoso del 10,5 % del premio complessivo della polizza, un surplus inaccettabile, per quanto appaia cosmal imputato, senza che le compagnie, indirettamente beneficiate, mettano mai le mani nel loro portafoglio.

Scontata, dunque, la responsabilitdelle compagnie nella rifusione delle spese mediche sostenute dal S.S.N. per i danneggiati da incidenti stradali, la fattispecie recuperatoria che si enuclea nella figurazione giuridica dianzi sviluppata, sembra poggiare le sue fondamenta sul sistema dell'indebito oggettivo e soggettivo, ex artt. 2033 e 2036 c.c., laddove si assuma, col dovuto rigore, che la spesa affrontata dal S.S.N. per le cure del degente inciso da incidente stradale non gli sia imputabile, per il rilievo del danno esterno che la determina.

Si tratterebbe, argomentando a contrariis di un accollo di spese, del tutto carente di ogni giustificazione causale, falsamente idoneo a far comparire il danneggiante e il suo assicuratore quali beneficiari indiretti della prestazione sanitaria erogata al danneggiato da incidente stradale.

Ora, essendo il diritto di rivalsa un dovere erariale dell'ente, in persona del funzionario preposto all'attivazione delle procedure di ripetizione, la sua omissione, o il ritardo fino alla prescrizione decennale del dovuto, lo chiamerebbe a rispondere personalmente del danno arrecato all'amministrazione per il mancato introito connesso all'azione di rivalsa, che, in ogni caso, deve essere diligentemente e tenacemente esercitata. Del che, tuttavia lecito dubitare, visto lo sfacelo in cui versa il nostro incartato sistema amministrativo, assai distante da quelle democrazie evolute e civili, ove i nostri scempi non godrebbero di alcuna tolleranza.

*Ha partecipato con un notevole contributo di idee e alla ricognizione dei materiali necessari alla redazione di questo scritto, l'avv. Giovanna Rotolo del Foro di Palermo.




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