-  Redazione P&D  -  05/10/2015

LA RIPRESA DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO SALVA IL GIUDIZIO D'APPELLO - Cass. Civ. sez. VI. n. 2676/15 - Ilaria FORTINA

- impugnazioni

- notifica inesistente

- ripresa del procedimento notificatorio

 

La Suprema Corte si trova nuovamente ad affrontare la delicata questione delle notifiche e del loro perfezionamento, soprattutto in relazione alla perentorietà dei termini.

Il caso in oggetto prende le mosse dalla notifica di un atto d"appello avverso una sentenza di primo grado effettuata, a dire della Corte Territoriale, decorso il termine previsto dall"art. 327 c.p.c. .

Una precisazione è d"obbligo. Trattandosi di procedimento instauratosi nell"anno 2009, vigeva ancora il termine lungo annuale per la proposizione dell"appello. Ed è proprio tale termine che la Corte d"Appello ha ritenuto essere stato disatteso a causa della tardività della notifica.

Invero, il ricorrente tentava una prima notificazione dell"atto d"appello nel domicilio eletto risultante dagli atti. Notifica che però non dava esito positivo in quanto il luogo indicato veniva dichiarato inesistente.

Una seconda notifica veniva poi effettuata in data 29 ottobre 2009 che giungeva a buon fine il giorno seguente. Notifica che veniva considerata però tardiva in quanto il termine per impugnare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure scadeva il 26 ottobre 2009.

La Corte d"Appello, pertanto, riteneva tale ultima notifica effettuata oltre il termine dando quindi piena valenza alla prima che però veniva considerata inesistente. L"appello veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto decorso il termine annuale (allora) previsto dall"art. 327 c.p.c. .

Il ricorso per cassazione, a questo punto, era d"obbligo.

Parte ricorrente denunciava da un lato la violazione e falsa applicazione dell"art. 327 c.p.c. sostenendo la ritualità della notifica effettuata nel domicilio eletto - ai sensi dell"art. 330 c.p.c. - risultante dalla sentenza impugnata e dall"altro la inesatta qualificazione della prima notifica. Ed infatti si ha allorquando non vi è alcun collegamento tra il luogo di notifica ed il destinatario, collegamento evidentemente soddisfatto nel caso in oggetto in quanto effettuato presso il difensore.

Rilevava a questo punto la Suprema Corte come l"errore commesso da parte ricorrente nell"effettuare la notifica si trovasse in evidente "nesso di causalità innegabile con quanto indicato nella sentenza di primo grado" , con ciò intendendo che la prima notifica effettuata, dichiarata inesistente, veniva fatta all"indirizzo indicato nella sentenza impugnata.

Non solo. Anche la condotta diligente del notificante veniva considerata fondamentale. Il ricorrente infatti, per evitare lungaggini processuali, dava corso alla notifica dell"atto di appello, effettuando un secondo tentativo immediatamente dopo il riscontro negativo derivante dalla prima notifica.

Ciò a cui la Suprema Corte conferisce rilievo preminente è il principio di ragionevole durata del processo che, nel caso de quo, ha avuto la meglio.

La celere ripresa del procedimento di notifica e la buona riuscita di quest"ultimo avrebbero dovuto indurre il giudice dell"appello a ritenere la notifica effettuata nei termini, con decorrenza dalla data iniziale di attivazione del procedimento medesimo.

Sempre sul punto si rileva, altresì, come il ricorrente-notificante si sia positivamente attivato anche nella ricerca del luogo in cui effettuare la notifica, risultante proprio dalla sentenza impugnata e che quindi non poteva lasciare spazio a dubbi di sorta.

Questi principi hanno indotto la Suprema Corte a ritenere la notifica dell"atto di appello tempestivamente effettuata, accogliendo il ricorso proposto e rimettendo la questione, nel merito, alla Corte d"Appello competente.

 




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