-  Mazzon Riccardo  -  28/05/2013

LA TUTELA POSSESSORIA DELLE APERTURE LUCIFERE - Riccardo MAZZON

La tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita,

"devesi riconoscere la tutela possessoria al possessore di un edificio a cui il vicino abbia oscurato le luci esistenti nel muro di confine, senza costruire in aderenza o, se trattasi di muro comune, in appoggio al muro stesso" Pretura Vizzini, 23/01/1981 Capuana e altro c. Cirnigliaro Giur. merito 1983, 92

oltre che nel caso di servitù di luce, anche in quello in cui le aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis,

"la tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche in quello in cui le aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in aderenza a norma dell'art. 904 c.c., venendo meno nella suddetta ipotesi la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria" Cassazione civile, sez. II, 19/03/1996, n. 2293 Lopetuso e altro c. Cassano e altro Giust. civ. Mass. 1996, 386 – conferma - Cassazione civile, sez. II, 04/06/1993, n. 6234 Botta c. Caponetto Giust. civ. Mass. 1993, 988 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in aderenza, a norma dell'articolo 904 del codice civile:

"nel caso di chiusura delle luci aperte "iure proprietatis", che è consentita dall'art. 904 c.c. non è esperibile l'azione di spoglio, in quanto nei rapporti di vicinato non si può fruire in possessorio di una tutela maggiore di quella che compete in "petitorio"" Cassazione civile, sez. II, 15/01/1980, n. 351 Pacella c. Foschetti Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1.

Per un'interessante e recente applicazione dei principi suddetti, si confronti anche la seguente pronuncia:

"in tema di tutela possessoria, qualora un'apertura lucifera sia stata ostruita dall'accumulo di macerie e dalla presenza di uno scheletro di un fabbricato oggetto di sequestro, il vicino non può invocare il diritto di chiudere le luci spettante, ai sensi dell'art. 904 c.c., al proprietario che abbia realizzato una costruzione in aderenza; tale non può essere, infatti, considerata l'accumulo delle macerie, mentre la presenza di uno scheletro di un fabbricato sequestrato non può significare che lo stesso sarà completato e comunque neppure che le dimensioni ed il posizionamento di esso siano definitivi, atteso che la condizione dei luoghi deve essere valutata al momento dello spoglio e non in relazione ad una situazione in divenire" Cassazione civile, sez. II, 15/02/2007, n. 3391 Pascucci c. Taranto Giust. civ. Mass. 2007, 2.

Si confrontino in argomento, ulteriormente, le seguenti pronunce,

"poiché le luci, di regola, devono ritenersi eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo la relativa attività un'estrinsecazione del diritto del proprietario in re propria e non una manifestazione di uno ius in re aliena, che può riconoscersi sussistente solo in caso di costituzione della relativa servitù, non può ritenersi configurabile una autonoma tutela possessoria delle luci quali entità in sè considerate, poiché, nell'ambito della regolamentazione legale delle distanze fra costruzioni (art. 873 ss. c.c.) solo queste ultime assumono rilevanza, prescindendosi dall'eventuale apertura di finestre lucifere" Cassazione civile, sez. II, 23/05/1988, n. 3570 Orlando c. Ianni Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 5 Nuova giur. civ. commentata 1989, I,547 (nota)

anche in riferimento alla, complessa, casistica condominiale:

"l'apertura delle luci in un appartamento di proprietà esclusiva di un condominio edilizio, come l'esecuzione di manufatti (pensilina), rientra nel regime delle distanze legali, con la conseguenza che si applica anche sul piano possessorio la relativa disciplina e, pertanto, il condomino convenuto dal proprietario del piano soprastante per aver costruito una pensilina sulla propria terrazza in violazione delle norme sulle distanze dalla finestra dell'attore, non può validamente sostenere di aver agito in aderenza alle facoltà condominiali (feci sed iure feci) ex art. 1102 c.c., ancorché le vedute si aprano su un pozzo di luce condominiale" Cassazione civile, sez. II, 07/01/1983, n. 129 Cascio c. Cardone Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 1.

 




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