-  Tarantino Gianluca  -  27/10/2012

L'IMPRESA AGRICOLA PUO' FALLIRE?NO, ANZI Sì, FORSE.... - Cass. 12215/2012 - Gianluca TARANTINO

La sottrazione dell'impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12215 del 17 luglio 2012, - riportata in calce - risolvendo un'interessante questione in materia di esatta individuazione della fattispecie di impresa agricola, al fine di ritenere la stessa soggetta o meno alla procedura di fallimento.

In primo grado l'impresa, che svolgeva attività di allevamento di bovini con grande utilizzo anche di capitali, era stata dichiarata fallita, in quanto il Tribunale ne aveva evidenziato la natura commerciale secondo quanto previsto dall'art. 2195 c.c., proprio in ragione del notevole ricorso al credito ed alla struttura fortemente organizzata con ampio utilizzo di strumenti meccanici

In  senso contrario si era espresso la Corte di appello che, riformando la decisione di primo grado e revocando la pronuncia di fallimento, ha rilevato che dagli atti di causa era documentato che la società svolgeva attività agricola, così dovendo qualificarsi, a norma dell'art. 2135 c.c., l'attività indicata nella stessa sentenza di primo grado. E ciò anche qualora fosse dimostrato che l'attività commerciale sia svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135 c.c., comma 1. Nè potrebbero rilevare, secondo la corte territoriale, i massicci investimenti e l'ampiezza del ricorso al credito riscontrabili anche nella fattispecie in esame, in quanto la novella dell'art. 2135 c.c., disposta con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha fatto venir meno, come noto, lo stretto collegamento con lo sfruttamento del fondo e la riconducibilità delle attività all'esercizio normale dell'agricoltura, così superando il criterio della limitazione delle attività connesse a quella di alienazione e trasformazione dei prodotti del fondo, e comprendendo anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi correlati. Tanto che la riforma fallimentare del 2006-2007 ha confermato l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal novero dei soggetti fallibili.

Nel riformare la sentenza di appello, il S.C. dà atto che la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ., nel testo conseguente la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente; con la conseguenza che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma (Cass. 10 dicembre 2010 n. 24995).

Secondo la Cassazione, infatti, richiamando il principio di diritto testè espresso, la Corte di appello avrebbe confuso i parametri quantitativi degli investimenti e del ricorso al credito nell'esercizio dell'attività propriamente agricola, secondo la definizione dell'art. 2135 c.c., con l'eterogeneità qualitativa delle attività svolte dall'impresa che affianchi attività commerciali ad attività agricole, così da risultare, in effetti, violata, la norma in esame.

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23571/2011 proposto da:

FALLIMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA (omissis) SOCIETA' SEMPLICE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott.

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

318, presso l'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato GOFFI Daniele, giusta procura a

margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) 

- intimati -

avverso la sentenza n. 931/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CAPPUCCILLI che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 8 marzo 2011 n. 61 il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento dell'Azienda Agricola (omissis) (nel seguito: società). Il tribunale osservò che la società svolgeva attività (coltivazioni foraggere-allevamento di bovini e latte crudo - allevamento di suini) alle quali, in ragione del crescente rilievo dell'attività puramente commerciale, è inapplicabile la nozione d'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., dovendosi ritenere operativa la fallibilità in relazione a tale ramo d'impresa.

Contro questa sentenza propose reclamo alla Corte d'appello di Brescia la società Agricola (omissis). Si costituirono, per resistere al reclamo, il Fallimento M., e le società AEB s.p.a. e (omissis). Distinti reclami furono proposti dalla socia B.D., e dalle società (omissis) s.n.c..

2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 8 agosto 2011 n. 931, revocò il fallimento della società. La corte territoriale rilevò che era documentato che la società svolge attività agricola, così dovendo qualificarsi, a norma dell'art. 2135 c.c., l'attività indicata nella stessa sentenza di primo grado. A diversa conclusione non potrebbe pervenirsi neppure qualora fosse dimostrato che l'attività commerciale è svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135 c.c., comma 1. Vero è che i massicci investimenti e l'ampiezza del ricorso al credito, riscontrabili anche nella fattispecie in esame, non giustificherebbero più la limitazione del fallimento ai soli imprenditori commerciali, ma la novella dell'art. 2135 c.c., disposta con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha fatto venir meno lo stretto collegamento con lo sfruttamento del fondo e la riconducibilità delle attività all'esercizio normale dell'agricoltura, superando il criterio della limitazione delle attività connesse a quella di alienazione e trasformazione dei prodotti del fondo, e comprendendo anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi correlati. Ciò nonostante, la riforma fallimentare del 2006-2007 ha confermato l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal novero dei soggetti fallibili.

3. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 14 settembre 2011, ricorre il Fallimento, con atto notificato il 7 ottobre 2011, per due motivi, illustrati anche con memoria.

Il fallimento di B.D., dichiarato in estensione a quello della società, della quale la signora B. è socia illimitatamente responsabile, ricorrente per cassazione (n. 27192- 2011) avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 5 ottobre 2011 n. 1065, che ha revocato il fallimento di B.D., ha chiesto la riunione dei ricorsi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I due ricorsi, della società e della socia illimitatamente responsabile B., pur trattati alla stessa udienza odierna, sono proposti contro sentenze diverse, e non ricorrono i presupposti per la loro riunione.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 1 e dell'art. 2135 c.c.. Si deduce che l'imprenditore - individuale o collettivo - è qualificabile come imprenditore commerciale qualora svolga in concreto e di fatto un'attività economica di tipo commerciale, non essendo determinanti a tal fine altri elementi, e in particolare il fatto che il soggetto affianchi l'esercizio di un'attività commerciale ad un'attività di altra natura. Si deduce che la novella dell'art. 2135 c.c., non consente di qualificare come agricole le attività commerciali e finanziarie, quali il reperimento di finanziamenti per l'erogazione di mezzi finanziari a imprese facenti capo alla medesima compagine sociale. Il ricorrente sostiene il principio che a norma della L. Fall., art. 1, qualora una determinata attività commerciale svolta da un'impresa agricola non sia compresa tra quelle elencate dall'art. 2135 c.c., ma risponda invece ad altri scopi commerciali o industriali, e realizzi utilità indipendenti dall'impresa agricola, resta un'attività commerciale autonoma e a sè stante, che comporta il fallimento dell'impresa cui fa capo, restando privo di rilevanza il fatto che tale impresa eserciti anche un'attività agricola in senso proprio.

6. Il motivo è fondato. Il principio enunciato dalla corte del merito, secondo il quale l'attività agricola svolta dall'impresa sottrarrebbe questa al fallimento anche laddove l'attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135 c.c., comma 1, si pone in manifesto contrasto con il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, che vuole soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. La sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione che ne da l'art. 2135 c.c., al fallimento, dunque, non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola porrebbe al riparo dal fallimento l'impresa che svolgesse, parallelamente, un'attività di carattere commerciale.

Vero è, poi, che molto s'è discusso delle ragioni della scelta legislativa di sottrarre al fallimento le imprese agricole, e della compatibilità di tale scelta con il crescente ricorso al credito che si registra nello sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. A questo diverso problema è riferibile la giurisprudenza di legittimità della quale è stata fatta dalla corte territoriale un'utilizzazione non pertinente. Secondo questa giurisprudenza, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ., nel testo conseguente la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente; con la conseguenza che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma (Cass. 10 dicembre 2010 n. 24995).

Non occorre, in questa sede, affrontare i complessi problemi posti dalla disposizione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 43, che ammette l'imprenditore agricolo alle procedure concorsuali di cui alla L. Fall., art. 182 bis e ter, e dalle ripercussioni che essa può avere sulla fallibilità dell'imprenditore agricolo. Ai fini della decisione del ricorso è sufficiente osservare che il principio di diritto al quale s'è uniformata la corte d'appello di Brescia, che ha confuso i parametri quantitativi degli investimenti e del ricorso al credito nell'esercizio dell'attività propriamente agricola, secondo la definizione dell'art. 2135 c.c., con l'eterogeneità qualitativa delle attività svolte dall'impresa che affianchi attività commerciali ad attività agricole, viola la norma richiamata.

7. Il principio di diritto applicabile nella fattispecie di causa, e in forza del quale la sentenza impugnata deve essere cassata, è che la sottrazione dell'impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola.

8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione sulla qualificazione agricola, a norma dell'art. 2135 c.c., dell'attività svolta dalla società, non avendo la corte d'appello considerato la copiosa documentazione prodotta a dimostrazione della cospicua attività finanzia svolta dalla società, nè offerto sul punto alcuna motivazione, ignorando che dallo stato passivo erano emersi debiti della società derivanti da attività di natura non agricola pari a Euro 14.860.402,43, oltre a Euro 397.974,00 di cui alla domanda d'insinuazione tardiva della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, a fronte di debiti derivanti da attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. per Euro 4.092.580,69.

9. Anche questo motivo è fondato. L'errore di diritto, in cui la corte territoriale è incorsa nell'identificazione dei presupposti di fallibilità di un'impresa commerciale che svolga anche attività agricola, ha fatto sì che essa si ritenesse dispensata dall'accertare in concreto se l'attività di carattere finanziario svolta dalla società, anche e soprattutto a favore di altre società commerciali collegate, dettagliatamente descritta dal curatore, potesse ancora qualificarsi come attività agricola, e ha completamente ignorato il tema posto da tali accertamenti di fatto, che nel procedimento in questione avevano valore decisivo, se valutati alla luce delle corrette premesse di diritto richiamate al punto 7.

10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, e la causa deve essere rimessa alla medesima corte territoriale la quale, decidendo in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto enunciato al punto 7, e accerterà se nella attività svolte dalla società debitrice, e analiticamente descritte nelle difese svolte nel giudizio dal curatore del fallimento siano rinvenibili i caratteri propri dell'attività agricola.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012




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