-  Redazione P&D  -  17/01/2016

LINFLESSIBILITA' DELLART.19 REGOLAMENTO FIFA- Luca LEIDI

- Sanzione Commissione Disciplinare FIFA del 14/1/2016

- Art.19 Regolamento Fifa in materia di status e trasferimento dei calciatori

- Violazione del Regolamento sui trasferimenti dei giocatori con meno di 18 anni

Con comunicato del 14/1/2016, la Commissione Disciplinare della Fédération Internazionale de Football Association (F.I.F.A.) ha sanzionato il Real Madrid Club de Fútbol ed il Club Atlético de Madrid con il blocco del mercato per due sessioni (estate 2016 ed inverno 2017) ed una multa (rispettivamente di €330.000 e di €820.000), per aver violato l"art.19 del Regolamento FIFA inerente al trasferimento internazionale dei minori ed al loro tesseramento. Dopo il "caso F.C. Barcelona" del 2014, con cui la FIFA bloccò le operazioni di mercato del club fino a gennaio 2016, ancora la Spagna sembra essere coinvolta in questa deplorevole condotta (il condizionale è d"obbligo poiché, in queste ore, i legali delle due società hanno dichiarato di voler presentare ricorso avverso il provvedimento).

La FIFA, quale organo assoluto e sovraordinato rispetto alle altre federazioni calcistiche nazionali e continentali, cura la direzione e la gestione dell"intero movimento calcistico mondiale. Dalla rivoluzione dei principi che fino ad allora avevano regolato il sistema dei trasferimenti dei calciatori, avvenuto dopo l"abolizione dell"indennità di preparazione e promozione resa necessaria dalla sentenza Bosman, nacque il "Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori", approvato in data 18 dicembre 2004. Tale documento detta i principi generali riguardanti il calcio professionistico in ambito internazionale. È entrato in vigore il primo luglio 2005, vincolando ogni federazione sportiva nazionale calcistica ad adottare nei propri regolamenti, entro il 30 giugno 2007, le previsioni normative nel testo, in primis, quelli relativi alla previsione di una disciplina ad hoc per la protezione dei minori. La FIFA, infatti, disincentiva il c.d. "trasferimento dei minori", ovvero il passaggio di atleti extracomunitari minori di età da uno Stato all"altro, impartendo direttive pregnanti e ponendo in essere una serie di controlli molto rigidi, con lo scopo di predisporre una tutela adeguata ai giovani calciatori ed alla loro personalità. Lo ha ribadito anche nel comunicato del 14 gennaio 2016: "La Fifa si impegna nella protezione dei diritti dei calciatori minori, siano maschi o femmine, amatoriali o professionali. Per questo, applica la normativa che proibisce il trasferimento internazionale di minori in un Paese diverso dal proprio, a meno che non si verifichino una serie di circostanze (art. 19 del regolamento) che la sottocommissione creata ad hoc deve valutare ed approvare. Le disposizioni relative alla protezione di calciatori minorenni devono essere applicate in maniera inflessibile e questo modo di procedere è stato confermato in varie occasioni dal Tas". L"art.19 del Regolamento FIFA, al fine di assicurare un ambiente stabile per la formazione e l"educazione dei giocatori, pone la regola generale per cui un trasferimento internazionale è consentito solo se il giocatore ha 18 anni o più. Tuttavia, al secondo comma, vengono poste delle eccezioni. Si consente, infatti, trasferimenti internazionali o primo tesseramento (al quale, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art.19, si applicano le stesse disposizioni dei trasferimenti) ai giocatori minorenni, alle seguenti condizioni:

1) se la famiglia del giocatore si trasferisce per ragioni non legate al calcio nel paese del nuovo club formatore. La società, in caso di tesseramento del giovane straniero, dovrà presentare: la residenza italiana; lo stato di famiglia (e da questo si capisce che il ragazzo è in Italia, con la famiglia, per quali motivi e da quanto tempo); il permesso di soggiorno; il passaporto; l"iscrizione scolastica; motivo di lavoro dei genitori. Questo, per constatare i "motivi indipendenti" dal calcio;

2) se l"atleta straniero minorenne è già in Italia da più di 6 mesi per motivi indipendenti dal calcio, presentando alla FIFA idonea documentazione che ne attesta la veridicità dei requisiti (si veda punto 1);

3) se, all"interno del territorio dell"UE o dell"Area Economica Europea e nel caso di giocatori di età compresa tra l"età minima lavorativa del paese del nuovo club formatore (in Italia, 16 anni) e i 18 anni, il nuovo club formatore assicura loro:

- un adeguato trattamento per la istruzione/formazione sportiva;

- una istruzione scolastica o formazione professionale, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l"attività professionistica;

- di seguire il minore nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all"interno della società, ecc.);

- all"atto del primo tesseramento, la società abbia dimostrato alla Federazione di appartenenza di aver soddisfatto tutti i succitati obblighi;

4) il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

Ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento sono soggetti all"approvazione di una Sottocommissione nominata all"uopo dalla Commissione per lo Status dei Calciatori. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. L"approvazione della Sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di transfer inoltrata da un"associazione e/o antecedentemente il primo tesseramento. Qualsiasi violazione in ordine a queste norme sarà sanzionata dalla Commissione Disciplinare FIFA, come nel caso de quo, e riguarderà non solo la Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta, ma anche alla Federazione di appartenenza per aver rilasciato il transfer senza l"approvazione della Sottocommissione, nonché le società sportive che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore (art. 19, punto 4).

Come ribadito anche in questa occasione dalla FIFA Disciplinary Committee, ogni trasferimento internazionale, o prima tesseramento di atleta extracomunitario, deve avvenire in maniera trasparente e rispettoso delle disposizioni contenute nell"art.19 Regolamento FIFA, le quali, come più volte confermato anche dal TAS di Losanna, sono inderogabili ed inflessibili. Ogni violazione, a prescindere dal rapporto professionistico o amatoriale che lega la società allo sportivo, verrà severamente punita.

 




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