-  Mottola Maria Rita  -  17/12/2013

MALATTIA PSICHICA E AFFIDAMENTO DEL MINORE Trib. Milano 27.11.2013 ord. Est. Buffone – Maria Rita MOTTOLA

Essere genitori è difficile, si diceva e ancora si dice. Ed è così. E" difficile percepire l"altro, appunto come altro da noi, come un essere unico e irripetibile che non può confondersi e annullarsi in noi, nei nostri desideri, nelle nostre aspettative, nella nostra umanità. Il bambino nasce già uomo o donna, con capacità e sentimenti, con valori e caratteristiche specifiche. E" quindi difficile. Ma è più difficile se si è ammalati? Se si soffre di disturbi fisici o psichici?

Certo se la madre o il padre hanno difficoltà a muoversi o a camminare tutto sarà più complicato, ma non impossibile. Ma se i genitori hanno disturbi di origine psichica possono essere genitori? Abbiamo detto delle difficoltà genitoriali nell"educare e tali difficoltà possono essere tali da danneggiare la crescita armoniosa del minore e possono discendere dall"incapacità del genitore stesso ad assumere gli oneri della genitorialità.

E qui sta il punto non esiste un solo limite o ostacolo a essere un buon genitore o almeno un genitore che non sia pregiudizievole all"evoluzione del figlio, possono essere svariate le motivazioni e le occasioni della vita che non consentono un corretto e proficuo rapporto affettivo. Quindi non è possibile aprioristicamente sostenere che il genitore con disturbo psichico non sia in grado di assumersi l"onere e mantenere un rapporto costante e costruttivo (oseremmo dire per entrambi) con il proprio figlio.

Il Tribunale di Milano conclude per la conferma di un accordo raggiunto tra i genitori circa l"affidamento condiviso di due bimbi con collocamento presso la madre affetta da disturbo bipolare. La motivazione è assolutamente condivisibile là ove afferma che al Tribunale non è stata manifestata alcuna causa o motivazione tale da dimostrare che la malattia materna potesse in alcun modo interferire con la crescita dei minori o possa, peggio, costituire un pericolo per loro.

Conclude il Tribunale nell"asserire che la malattia mentale non può costituire una preclusione all"affidamento ma solo un elemento, insieme a tanti altri da valutare per accertare le condizioni dell"affidamento stesso ai genitori, tenendo ben presente il principio fondante della bigenitorialità.

Il Tribunale conferma che la necessità di valutare la persona affetta da malattia mentale, appunto come persona, senza pregiudizi o preconcetti.

"Ancora oggi, il malato psichiatrico accusa le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l"insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di "marchio" invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile. Il termine stigma, insomma, tende ad indicare un"etichetta negativa attribuita indistintamente ad un malato psichiatrico, una discriminazione basata sul pregiudizio nei suoi confronti. Le convinzioni alla base dello stigma non riconoscono che persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali compatibili con una vita sociale attiva e produttiva: esse, purtroppo, sono anche alla base di gravi effetti "indiretti" sulla vita stessa del paziente. Infatti, "il malato, in fuga dalla propria condizione per timore dello stigma", non riesce a migliorare e si isola, peggiorando il proprio stato di esclusione e rafforzando il pregiudizio stesso. Lo stigma tende a creare un impoverimento dei rapporti personali del malato e, soprattutto, la sua alienazione dal contesto sociale, cosicché i danni alla persona derivano non dalla patologia ma, paradossalmente, dal modo in cui la società la ripudia, la stigmatizza. Da ciò consegue che la misura dell"affidamento dei minori – se giustificata per la sola patologia del genitore – costituirebbe non espressione dell"art. 155 c.c., bensì applicazione mera dello "stigma""

Ovviamente l'accertamento delle premesse su cui è emessa l'ordinanza sarà demandato alla successiva fase processuale




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