-  Mazzon Riccardo  -  30/04/2014

MANUFATTI CONFIGURANTI MURI DI CINTA - Riccardo MAZZON

La costruzione non perde, per la giurisprudenza, l"identità di "muro di cinta", a causa dell"aver eventualmente esercitato funzione d"appoggio rispetto ad una parte accessoria di diverso immobile,

"la semplice funzione di appoggio che il muro di cinta possa esercitare rispetto ad una parte accessoria dell'immobile, non imprimendo al muro stesso un accrescimento e consolidamento della sua originaria consistenza, non vale a trasformarlo, ai fini delle norme sulle distanze, in muro di fabbrica, poiché per la sua identificazione deve farsi riferimento alla funzione prevalente cui esso assolve" Cass. 25.3.87, n. 2887, GCM 1987, fasc.3 (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto),

quale potrebbe essere, ad esempio, un caminetto;

"il muro di cinta - caratterizzato dall'isolamento delle due facce e dall'altezza non superiore ai tre metri, nonché dalla destinazione a funzione di protezione del fondo recinto dalle possibili invasioni - non cessa di essere tale, diventando un muro di fabbrica, per il solo fatto dell'utilizzo del muro quale appoggio di un fuoco rustico ovvero di altre suppellettili di cucina, protette da una tettoia, elementi tutti di evidente precaria consistenza. Tale utilizzazione del muro, infatti, non imprime al muro un accrescimento o consolidamento della sua originaria consistenza, nè attribuisce allo stesso la qualificazione giuridica di costruzione, necessaria per l'identificazione del muro di fabbrica" Cass. 27.5.81, n. 3484, GCM 1981, fasc. 5,

né tale identità risulta compromessa dalla realizzazione di manufatti interni ad altra struttura già insistente in appoggio al muro di cinta medesimo:

"la disciplina delle distanze contenuta nell'art. 873 c.c. non opera nell'ipotesi di manufatti realizzati all'interno di costruzioni preesistenti, eseguite in appoggio o in aderenza rispetto ad un muro comune sul confine. (Nella specie trattavasi di un muro innalzato all'interno di un portico preesistente, appoggiato al muro di confine comune)" Cass. 21.2.79, n. 1117, GCM 1979, fasc. 2.

Al contrario, la giurisprudenza ha negato trattarsi tecnicamente di "muro di cinta", in quanto il manufatto non si configurava separato dall"edificio cui ineriva, nel caso di sopraelevazione (parapetto) in corrispondenza di un solaio:

"muro di cinta, non considerabile ai fini del computo delle distanze fra le costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere di cinta un muro che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, in corrispondenza di un solaio - terrazza di copertura di questo, con funzione di chiusura di un lato di tale terrazza, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato" Cass. 13.2.96, n. 1083, GCM 1996, 186.

In argomento, è opportuno riportare inoltre la seguente giurisprudenza, inerente, in particolare, la tutela possessoria,

"legittima il ricorso alla tutela possessoria una unilaterale alterazione dello stato dei luoghi (nella specie, innalzamento del muro di cinta), che realizzi un'arbitraria limitazione del godimento del proprietario confinante (nella specie, nell'afflusso di luce ed aria)" Cass. 4.12.95, n. 12489, FI 1996, I, 111,

 la (doppia) tutela risarcitoria e ripristinatoria,

 "l'art. 878 c.c., il quale dispone che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non superiore a tre metri non è considerato per il computo delle distanze, pur non regolando direttamente le distanze fra le costruzioni, è tuttavia compreso fra le disposizioni la cui violazione dà diritto alla doppia tutela del risarcimento del danno e della riduzione in pristino ex art. 872 comma 2 c.c., che al riguardo indica indistintamente le norme contenute nella Sezione VI, nella quale rientra il citato art. 878" Cass. 30.1.90, n. 591, GCM 1990, fasc. 1,

l"importanza rivestita dall"esistenza di costruzione in aderenza al muro di confine nel fondo limitrofo:

"la circostanza prevista dall'art. 878, comma 2, ultima parte, c.c. (preesistenza, al di là del muro di cinta, di edificio a distanza minore di metri 3), quale eccezione alla facoltà di appoggio normalmente concessa ad entrambi i proprietari confinanti, riguarda la preesistenza di costruzioni autonome e distaccate dal muro divisorio comune e poste da questo a una distanza minore da quella legale, e dunque non è da ritenere sussistente ove al di là del muro preesista una costruzione in aderenza" Cass. 29.9.94, n. 7944, GCM 1994, 1170.

 




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