-  Negro Antonello  -  15/03/2015

MUTUO E USURA: QUANDO SI SUPERA IL TASSO SOGLIA? – Trib. Alessandria 19.2.2015 - Antonello NEGRO

La questione sottoposta al Tribunale di Alessandria riguardava l"accertamento della natura (ritenuta usuraria da parte attrice) degli interessi applicati da un istituto bancario su di un contratto di mutuo sottoscritto nel maggio 2005.

L"attore sosteneva il superamento del tasso soglia in materia di usura in quanto era stato applicato un tasso di mora pari al 3,25% ed un tasso contrattuale pari al 3,25% (mentre, all"epoca della sottoscrizione del contratto, il tasso soglia – ai sensi della l. 108/1996 – era pari al 5,81%).

Parte attrice sosteneva che, in ragione della natura usuraria dell"interesse pattuito, il contratto doveva ritenersi gratuito (con conseguente restituzione di quanto versato, in eccesso, per interessi).

In aggiunta a ciò l"attore rilevava la nullità della clausola del mutuo produttiva di interessi secondo un piano di ammortamento "alla francese" (in quanto assolutamente indeterminata).

Con la pronuncia qui di seguito allegata, il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda attorea sostenendo che nella nota pronuncia in materia della Suprema Corte (n. 350/2013) non è stato affatto sostenuto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro.

In detta pronuncia – rilevo - la Suprema Corte ha chiaramente affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, "a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Non appare errato, dunque, in linea di principio, tenere conto della somma di detti interessi.

Numerose sono le pronunce di merito nelle quali il tasso soglia viene calcolato sommando interessi corrispettivi e moratori: tra queste se ne segnala una del Tribunale di Udine per il quale le previsioni contrattuali in tema di mora devono comunque essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti di usura.

La verifica dell"usura secondo la l. 108/1996, si osserva, deve essere condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto.

In tal senso, quel che occorre riferire alla soglia di legge è - per la citata giurisprudenza - il tasso effettivo annuo del credito erogato (Trib. Udine 26.9.2014).

Secondo l"impostazione del Tribunale di Alessandria, invece, l"interesse moratorio assolverebbe ad un ruolo essenzialmente "dissuasivo" per il debitore e "puramente risarcitorio" per il creditore, non rappresentando un vero e proprio corrispettivo del credito erogato, ragion per cui gli interessi moratori non potrebbero essere conteggiati nella valutazione dell"usura.

Il principio affermato non appare del tutto condivisibile in quanto la (possibile) sommatoria di interessi oltrepassa - di fatto - una funzione prettamente risarcitoria.

Più complessa e rimessa ad una valutazione soggettiva è l"affermata ambiguità (non riscontrata dal giudicante) del piano di ammortamento alla francese.

In ogni caso, in una simile fattispecie, sarebbe stata equa - in presenza di un contrasto giurisprudenziale così netto - una compensazione delle spese di lite.




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