-  Redazione P&D  -  18/05/2011

PERDITA DI CHANCE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA - Riccardo MAZZON

Il danno per perdita di chance, inteso quale danno subito per perdita della possibilità di conseguire un risultato utile,
“la perdita di chance è sintagma ellittico che designa, per un verso, il tasso di incertezza, connesso ai riscontrati bassi margini di probabilità di successo dell'accertamento del nesso di causalità fra comportamento illecito ed evento lesivo e, per l'altro, in una autonoma e specifica posta di danno. L'uno è riferito alla causalità, l'altro al pregiudizio (nel caso in esame patrimoniale) che consegue dall'evento dannoso”
T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14/04/2010, n. 1653 Soc.V. c. (avv. Napoli, Quaglia, Zoppolato) c. APSe Soc. S. c. (avv. Cocchi), (avv. Barra, Di Ienno) Foro amm. TAR 2010, 4, 1236 (s.m.)
è ormai voce di danno stabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza, con casistica piuttosto variegata (diagnosi tardiva o erronea da parte del ginecologo, con conseguente perdita, per la gestante, della possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza; perdita di chance politica conseguente a sinistro stradale; aspettativa di diventare uno sportivo professionista; aspettative di carriera artistica (cfr. anche  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010), specie in materia juslaburistica (in particolare, per quanto concerne la pretesa perdita di aspettative di progressione lavorativa)
“in tema di procedure concorsuali di selezione del personale, il potere discrezionale del datore di lavoro incontra il limite della necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti nel bando e, comunque, alla buona fede e correttezza, adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata e, in difetto di tali elementi, il danno che al lavoratore può derivare per perdita di chance va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente. Spetta al giudice il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tale fine funzionale e coerente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inadeguato il criterio meramente statistico della proporzione tra il numero dei posti messi a concorso e il numero dei concorrenti che precedevano il ricorrente in graduatoria, adottato dalla corte territoriale per determinare il danno da perdita di chance, in assenza di ogni riferimento alla valutazione comparativa dei titoli dei candidati)”
Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2010, n. 5119 Lopes c. Banca Intesa Giust. civ. Mass. 2010, 3, 319
“va riconosciuto il risarcimento da perdita di chance al dipendente che non ha fatto carriera a causa del brutto rapporto che aveva con il suo superiore. La perdita di opportunità per effetto di un comportamento del datore di lavoro diretto ad ostacolare la promozione del lavoratore, produce dei danni che vanno risarciti, e ciò anche alla luce della considerazione che, se è vero che la promozione di un dipendente è "discrezionale", comunque il datore deve agire secondo buona fede e correttezza nella procedura di selezione dei dipendenti da promuovere”
Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2010, n. 7524 P.M.L. c. Cassa risp. della Prov. Chieti s.p.a. Diritto & Giustizia 2010
ed in ambito amministrativo:
“la domanda relativa al risarcimento del danno per perdita di chance nella specie del cd. "danno curriculare" va riconosciuta, poiché l'interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un'impresa, va, invero, ben oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé, e al relativo incasso. Alla mancata esecuzione di un'opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara. In linea di massima, allora, deve ammettersi che l'impresa illegittimamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale. Tale danno viene generalmente rapportato, in via equitativa, a valori percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale dell'appalto da aggiudicare, depurato del ribasso offerto”
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 04/06/2010, n. 2069 S. s.n.c. c. l'Az. Ospedaliera di rilievo naz. e di alta specializzazione "Garibaldi - S. Luigi - Currò - Ascoli – Tomaselli Red. amm. TAR 2010, 06
“l'esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. Il danno da perdita di qualificazione può essere calcolato in proporzione della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell'importanza dell'appalto illegittimamente aggiudicato ad altra impresa. Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore e sulla somma così rivalutata si computano gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della decisione fino all'effettivo soddisfo”
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 03/05/2010, n. 1702 soc. coop. E.S.G. c. Com. Rutigliano, Impr. T. geom. N. Red. amm. TAR 2010, 05
“in sede di domanda risarcitoria azionata dall'impresa aspirante partecipante alla procedura negoziata, l'idoneità della chance, ossia della lesione all'interesse alla partecipazione, a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente il risultato sperato rileva esclusivamente ai fini della quantificazione del danno, ossia dell'aestimatio: il quantum risarcibile riferito al valore della chance è infatti parametrato al grado di prossimità di conseguire il risultato e alla idoneità ad ottenerlo. Maggiore è la prossimità, progressivamente aumenta il quantum da liquidarsi; all'inverso, tanto minore è la prossimità di conseguire il risultato e l'idoneità a ottenerlo, di pari passo si riduce il risarcimento fino a ragguagliarsi a zero nel caso in cui tale rapporto non sussista affatto o sia irrilevante”.
T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14/04/2010, n. 1653 Soc.V. c. (avv. Napoli, Quaglia, Zoppolato) c. APSe Soc. S. c. (avv. Cocchi), (avv. Barra, Di Ienno) Foro amm. TAR 2010, 4, 1236 (s.m.)
Quanto alla prova (il vero problema del risarcimento al danno da perdita di chance è, indubbiamente, dato dalla difficoltà di ancorare la verifica, circa l'effettiva esistenza del danno de quo, a parametri che rivestano una qualche uniformità) del danno (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011),
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance postula necessariamente la prova, anche presuntiva, della esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (nella specie la domanda è stata rigettata per carenza di prove in ordine al pregiudizio patrimoniale subito dall'attore per la mancata partecipazione al programma universitario erasmus a causa delle lesioni riportate da un sinistro stradale; di tale circostanza, tuttavia, il giudice ha tenuto conto nella quantificazione del danno non patrimoniale)”
Tribunale Milano, sez. XI, 25/03/2010, n. 3931 - Redazione Giuffrè 2010
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (Nella specie, relativa all'illegittima mancata ammissione di un allievo alla scuola di danza di un teatro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva equitativamente riconosciuto, oltre al pregiudizio patrimoniale in senso stretto liquidato sulla base dei compensi annui che l'attore avrebbe percepito come allievo della scuola, il danno da perdita di chance, consistito nella perdita di concrete possibilità di lavoro conseguenti al forzato ed illegittimo fermo artistico nel periodo in cui il giovane allievo avrebbe avuto maggiori possibilità di guadagni professionali)”.
Cassazione civile, sez. III, 11/05/2010, n. 11353 Fondaz. Teatro Opera Roma c. Giammaresi Red. Giust. civ. Mass. 2010, 5




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