-  Redazione P&D  -  31/05/2015

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI- Tar F. V. G. n 176/15- Carmelo MICELI

-Ostensione di documenti richiesta da consiglieri comunali.

-Limiti motivazionali

-Accesso incondizionato in quanto funzionale all"espletamento delle prerogative di consigliere comunale. 

La sentenza che viene riportata offre interessanti spunti di interesse sulla portata del diritto di accesso dei consiglieri comunali, sul senso della sua latitudine democratica.

L"iter logico spiegato dal Collegio è essenziale e spoglio di quelle pretese dimostrative ultra decisum che non di rado accompagnano l"argomentare dei giudici amministrativi. Taluni assunti esplicitati non si discostano dal ciclo giurisprudenziale formatosi sulla speciale ostensione di cui trattasi.

Si precisa, dapprima che il diritto di accedere ai documenti  implica sia la facoltà di prenderne visione, sia quella di estrarre copia: da tale composizione significativa, ne deriva che anche il solo diniego della possibilità di fotocopiare,  dia luogo alla preclusione di accesso, giustiziabile nei modi e termini di legge (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I^, ordinanza n. 1140/2015; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II^, sentenza n. 1664/2012).

È la sostanza garantistica (il lettore perdoni l"uso inflazionato, nei miei articoli,  dell"espressione di Benvenuti) a cui attinge l"accesso dei consiglieri comunali, che giustifica la sua ampiezza di valore. L"istituto infatti riesce ancora a iscriversi, pur nella crisi della rappresentatività diretta, nella logica dell"origine del potere: la sovranità popolare (mi rendo conto che la declamazione rischia d"essere piena di vento, ma a costituzione vigente, tale credo ideologico non pare ancora scomparso). Controllo democratico e visibilità (formale e sostanziale) dell"apparato, insistono a tambur battente nelle riforme normative  che riguardano l"agire dell"autorità, la gestione delle pubbliche risorse. Il ciclo decisionale dei livelli di governo è interessato ormai da flussi di programmazione e riscontro tese, per dirla con linguaggio economico, alla massimizzazione del benessere sociale. Senza trasparenza, non è concepibile sviluppo e crescita. Certo non conviene adesso chiederci se il nostro sistema amministrativo-finanziario abbia raggiunto punti Pareto efficienti (invero noi principali -cittadini- siamo lontani da quel "calcolo felicifico" -Bentham- che vorremmo fosse realizzato dai nostri agenti politici e burocratici nel buon governo delle risorse, ma questa è un"altra storia).

Ciò che preme porre in evidenza, è l"avallo, ad opera del Tar friulano, della causa funzionale dell"accesso consiliare, declinato in termini perentori: essi «..hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale» (così, nel riprendere T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 77/2015;).

A ben vedere, la motivazione che supporta l"accesso documentale è nella specie già risolta dal legislatore: l"espletamento dell"incarico di consigliere comunale, nella verifica della correttezza dell"azione dell"ente locale, valutata, secondo i canoni ormai invalsi, alla luce soprattutto dell"ultima frontiera del principio di legalità, la legalità di risultato.

Degne di nota sembrano le affermazioni del Collegio, laddove rilevano che ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere la condanna all"ostensione degli atti, la comunicazione del Comune "di motivare le ragioni della richiesta di copia dei documenti visionati, se pur formalmente non è atto di diniego, costituisce comunque atto lesivo delle prerogative dei consiglieri, e come tale legittimante la dispiegata azione". Non è chi non veda, un buon governo dell"attualità dell"interesse a ricorrere, che muove la domanda di giustizia e stimola la pronuncia giurisdizionale.

Il Tar adito sottolinea, infine, che il diritto di accesso è individuale, sicché "non può essere negato per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto, e che i consiglieri comunali sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell"esercizio del potere connesso al loro ruolo (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I^, sentenza n. 2834/2014)".

Siamo ai titoli di coda: accesso alla documentazione amministrativa inteso come tramite di trasparenza dell"azione dei pubblici poteri, come mezzo di dialogo con il cittadino che pretende o si oppone all"esercizio della funzione istituzionale. Tali esigenze trovano ancora maggior peso costituzionale e politico, quando per guardare dentro la casa di vetro dell"autorità, la richiesta di accesso viene svolta da consiglieri comunali, nell"esercizio delle proprie funzioni, ai fini della verifica della correttezza della condotta d"apparato, senza che tale corrispondenza funzionale possa soffrire di particolari limiti motivazionali. Il consigliere, investito delle sue prerogative dalla fiducia del voto, che voglia conoscere presupposti e fini dell"agire dell"ente, non può certo vedersi replicare un meden agan (nulla di troppo) dalla consultazione dell"oracolo amministrativo.




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