-  Mazzon Riccardo  -  11/02/2012

PUBBLICITA' E TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA - Riccardo MAZZON

La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità, rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto, cui i prodotti stessi si riferiscono (i medesimi principi devono essere rispettati anche quando la pubblicità è autonomamente effettuata dagli intermediari): l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza; vieta, inoltre, la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle medesime disposizioni (in materia di trasparenza e correttezza).

In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di divieto sopra riportati, L'ISVAP può vietare anche la commercializzazione dei prodotti.

L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari e stabilisce, con regolamento, i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese (e gli intermediari) devono:

  • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
  • acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
  • organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
  • realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Anche l'ISVAP è tenuta ad adottare, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli (cfr. Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 -).

L'ISVAP, inoltre, è tenuta a tener conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa (deve anche individuare le categorie di soggetti che non necessitano, in tutto o in parte, della protezione riservata alla clientela non qualificata e determinare modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio).

Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni attinenti alla correttezza e alla buona fede delle imprese assicuratrici; ne vieta, altresì, la commercializzazione, in caso di accertata violazione delle disposizioni medesime e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

Le imprese di assicurazione italiane (e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica), sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto (ed unitamente alle condizioni di assicurazione), una nota informativa, contenente le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.

E' ancora l'ISVAP che disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema di detta nota informativa, in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto, con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.

L'impresa può trasmettere, preventivamente, all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati; l'ISVAP, in tal caso, provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto:.decorso tale termine, senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione (l'ISVAP può disporre, comunque, la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto: cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

L'ISVAP è tenuta, altresì, ad indicare all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa (può in ogni momento, inoltre, chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati).

Nel periodo occorrente all'istruttoria (e sino al provvedimento dell'ISVAP) l'impresa non può procedere alla commercializzazione del prodotto.

L'ISVAP, inoltre, stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

 




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