-  Mazzon Riccardo  -  12/10/2015

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI SPORTIVI: CALCIO, SCI, TENNIS; MA ANCHE SCUOLA, CONCORSI, ETC. - Riccardo MAZZON

responsabilità oggettiva degli enti sportivi?

nuoto, basket, calcio, ciclismo, sci, equitazione, hockey, tennis

attività parascolastiche, concorsi -pronostici

Gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti, anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono, in base all'articolo 2049 del codice civile, correlato all'articolo 32 della Costituzione (cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), in relazione all'operato dei propri medici e del proprio personale (cfr., ad esempio, la seguente pronuncia su fattispecie relativa alla morte, a seguito di ischemia miocardica, in soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi):

"gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono, in base all'art. 2049 c.c. e 32 cost., in relazione all'operato dei propri medici e del personale. Pertanto, la mancata predisposizione da parte dell'A.c.s.i. (Associazione Centri Sportivi Italiani) di un regolamento per un torneo calcistico dilettantistico con la previsione dell'obbligo di visita medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica il soggetto partecipante, colto da malore e successivamente deceduto, o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo, di natura agonistica, comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto " (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394, DeG, 2011; GDir, 2011, 33, 24).

Nei rinviare, quanto ai principi generali applicabili, al capitolo tredicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012, è opportuno segnalare come, in materia,

 "il circolo sportivo è responsabile ex art. 2049 c.c. del danno causato dall'istruttore, anche se la responsabilità di quest'ultimo non sia stata accertata positivamente, ma sia stata soltanto presunta ex art. 2048 c.c." (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455),

consti copiosa casistica giurisprudenziale, riguardante tanto l'ambiente sportivo nel suo complesso – si veda, in argomento, la seguente pronuncia secondo cui, in tema di omicidio colposo, è responsabile la società di medicina sportiva per i danni cagionati ad un paziente da un medico inserito in tale struttura, se pur temporaneamente ed occasionalmente, per l'erronea valutazione dell'idoneità psicofisica di un atleta alla pratica sportiva:

"infatti, la responsabilità del preponente, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., degli eventuali danni subiti dal paziente che si rivolga ad una struttura sanitaria, sorge per il solo fatto dell'inserimento del medico in detta struttura, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bastando che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'azienda committente e che il preposto abbia svolto la sua attività sotto il controllo della prima" (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154; CED, 2009, rv 245783; DeG, 2009) -,

quanto i singoli sport, quali il nuoto – ad esempio, con la fattispecie, oggetto di pronuncia giurisprudenziale, in cui, nell'ipotesi di scontro fra due soggetti che, durante un corso, nuotano in sensi opposti nella stessa corsia

"risponde tanto il gruppo organizzatore del corso, che deve predisporre modalità organizzative idonee ad evitare gli scontri in vasca, quanto il nuotatore che svolge la propria attività "contromano" che, avendo la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui sta nuotando non può limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli viene indicato dall'istruttore" (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6695, DeG, 2011) -,

la pallacanestro,

"appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria promossa da una società cestistica nei confronti di un dipendente della Lega società di pallacanestro serie A cui si imputa di aver cagionato, in forza dell'incarico ricoperto ed in palese violazione delle norme federali, la retrocessione dell'attrice in una serie inferiore, nonché nei confronti della Lega stessa, nella sua qualità di datore di lavoro" (Cass. civ., Sez. U., 21 ottobre 2009, n. 22231, FI, 2010, 10, 2838),

il calcio professionistico

"nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo te norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni" (Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85, LG, 2003, 544; MGL, 2003, 232; RCP, 2003, 765; GCM, 2003, 24; DeG, 2003, 5, 32; DL, 2003, II, 277; OGL, 2003, I, 82; NGCC, 2004, I, 474; Ragiusan, 2004, 229-0, 527),

così come quello dilettantistico,

"la prassi di delegare a medici esterni la funzione statutaria della Federcalcio di tutelare gli atleti dilettanti sotto l'aspetto medico-sportivo comporta la responsabilità della F.I.G.C. per il fatto illecito colposamente provocato dalla condotta negligente del medico esterno, che ha posto in essere accertamenti sanitari errati, perché negligentemente eseguiti" (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, DeG, 2009),

il ciclismo (è indubbio infatti, sostiene la pronuncia di seguito riportata, che l'attività agonistica implichi l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, sicché eventuali danni da essi sofferti, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi, mentre è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti all'uopo previsti),

"nel caso di caduta di un concorrente nel corso della fase finale di una gara ciclistica deve essere dichiarata la responsabilità solidale dell'Unione Sportiva, organizzatrice della gara e della Federazione ciclistica italiana ai sensi degli art. 2043 e 2049 c.c. quando dalla espletata istruttoria siano risultate evidenti carenze e limiti organizzativi e di gestione della sicurezza della competizione, sopratutto tenuto conto del particolare contesto durante il quale la caduta si è verificata (fase concitata della gara corrispondente alla volata finale dei ciclisti)" (Trib. Milano, sez. X, 29 febbraio 2008, n. 2671, GiustiM, 2008, 3, 20),

lo sci (nella specie, la Suprema Corte, enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell'interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilità della predetta società in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato),

"ai fini della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito del preposto, non è rilevante il titolo in base al quale quest'ultimo risulti inserito nell'organizzazione aziendale del primo, essendo sufficiente che egli, al momento della commissione dell'illecito, abbia agito per conto e nell'interesse dell'impresa; ulteriormente, per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore" (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, GI, 2007, 3, 608; GCM, 2005, 11; FI, 2006, 5, 1454; RCP, 2006, 4, 647; DRI, 2005, 208; OGL, 2004, I, 892 - conforme - Trib. Roma 14 novembre 2003, GM, 2004, 533 – conforme, per non avere impedito agli addetti alla pista di creare, nell'esercizio delle loro incombenze, una situazione di prevedibile pericolo per gli sciatori: Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, DResp, 2002, 75 – conforme, causa personale addetto all'impianto di risalita (skilift) del tutto assente: Trib. Torino 8 luglio 1999, DResp, 2000, 291 – conforme, in quanto l'addetto alla stazione di risalita dell'impianto leggeva il giornale anziché aiutare i passeggeri a salire sulla seggiovia: Trib. Bolzano 22 maggio 1987, RDSp, 1988, 404; RCP, 1988, 487),

equitazione,

"la scuola di equitazione costituisce esercizio di attività pericolosa quando gli allievi sono principianti, a causa della loro inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale. Di conseguenza, il gestore di un maneggio risponde dell'operato dell'istruttore ai sensi dell'art. 2049 c.c., ove non dimostri che l'attività di quest'ultimo era del tutto svincolata dal proprio potere di controllo e quindi tale da porsi come un fatto illecito autonomo" (Trib. Perugia 15 ottobre 1998, RSU, 1999, 56)

l'hockey su pista,

"qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava" (Trib. Monza 5 giugno 1997, RDSp, 1997, 758),

il tennis,

"sussiste la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 e 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia procurato ad altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in occasione dello svolgimento di una lezione di tennis. Sussiste la responsabilità del circolo sportivo ex art. 2049 c.c. per l'evento lesivo occorso al minore durante lo scioglimento di una lezione sui campi di proprietà del medesimo, solidalmente con l'istruttore, in base al dovere di vigilanza e controllo ed in virtù del rapporto di prestazione di opera professionale che lega insegnante e circolo sportivo" (Trib. Monza 13 settembre 1988, RCP, 1989, 1200; RDSp, 1990, 192),

le attività parascolastiche di natura educativa e sportiva

"l'associazione non riconosciuta (nella specie: associazione scoutistica Agesci) risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni subiti da un minore da essa affidato ad un istruttore preposto allo svolgimento di attività parascolastiche di natura educativa e sportiva, rientrante nello scopo sociale dell'associazione, anche se i danni stessi siano dipesi da un comportamento imprudente dello stesso minore, sempre che sia ravvisabile una colposa omissione di sorveglianza da parte dell'istruttore" (Trib. Roma 2 ottobre 1997, DResp, 1998, 182),

nonché financo i cc.dd. concorsi -pronostici, così come evidenziato nella seguente pronuncia dove è sostenuto che in tema di concorso di "Totocalcio" (nella specie, la matrice non era stata ritrovata tra quelle custodite ex art. 7 del regolamento e il giocatore, pur in caso di rilevata difformità, non aveva chiesto l'annullo della scheda convalidata ex art. 6 del regolamento), mentre la partecipazione al concorso pronostici effettuata direttamente presso l'ufficio del Coni comporta l'immediata conclusione del contratto nel momento in cui la scheda viene accettata dall'ufficio, non altrettanto avviene se la partecipazione viene effettuata presso un ricevitore autorizzato, il quale non rappresenta il Coni né gli altri concorrenti, ma è un incaricato dello stesso giocatore, che non può concludere un contratto con sé stesso:

"il contratto in tale ipotesi si conclude, a norma dell'art. 1326 c.c., nel momento in cui l'ente proponente riceve i due tagliandi - spoglio e matrice - della scheda di partecipazione, venendo così a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Pertanto per qualsiasi evenienza dolosa o colposa imputabile al ricevitore, non si può configurare una responsabilità del Coni, né contrattuale, essendo mancata la conclusione del contratto, né aquiliana ex art. 2049 c.c., essendo il gestore un mandatario a titolo oneroso dello scommettitore, senza che sussista tra ente gestore e ricevitori autorizzati un rapporto di preposizione ai sensi della norma su indicata" (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21692, GCM, 2005, 7/8; GC, 2006, 6, 1219; GI, 2007, 4, 864).




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