-  Mazzon Riccardo  -  23/08/2015

RESPONSABILITA' DELL'OSPEDALE: ANCORA SULLA PRESCRIZIONE DECENNALE - Riccardo MAZZON

in ambito sanitario, la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha ancora natura anche contrattuale?

essa può ancora conseguire anche, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, all'inadempimento della prestazione medico-professionale, svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario?

la prescrizione è ancora decennale?

Alla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero (a tal proposito, è stato osservato anche che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso: cfr., amplius, capitolo sedicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), nei confronti del paziente, consegue l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale:

"tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall'art. 32 cost. Ne consegue che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale" (Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085, GCM, 2006, 4).

Configurando, l'illecito de quo, anche illecito extra-contrattuale, il danneggiato potrà, in ogni caso, usufruire, qualora maggiormente conveniente, del termine prescrizionale ex articolo 2947 del codice civile (nella pronuncia che segue, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente):

"l'art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 1989, n. 729, GCM, 1989, 2).

 




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