-  Mazzon Riccardo  -  14/05/2014

RESPONSABILITA' DI PADRONI E COMMITTENTI NEI TRASPORTI (ANCHE IN AMBITO PORTUALE) - Riccardo MAZZON

Se l'autotrasportatore è responsabile in qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile - per avere, ad esempio, i suoi dipendenti, addetti alla custodia, sottratto la merce da trasportare - la responsabilità è illimitata ed egli non può invocare i limiti di responsabilità fissati per contenere il costo del servizio di trasporto:

"soltanto se l'autotrasportatore è responsabile a titolo contrattuale "ex recepto" per la perdita o avaria della merce, ai sensi dell'art. 1693 c.c., può invocare i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1 l. 22 agosto 1985 n. 450 (sostituito dall'art. 7 l. 27 maggio 1993 n. 162) e fissati per contenere il costo del servizio di trasporto; se invece è responsabile in qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c. per avere i suoi dipendenti addetti alla custodia sottratto la merce da trasportare, non vi è deroga al principio secondo il quale la responsabilità "ex delicto" è illimitata: il dolo del commesso nel compiere il fatto dannoso non esclude il rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli, da intendersi nel senso che l'illecito è stato reso possibile o comunque agevolato dal rapporto di lavoro con il committente, che pertanto ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c." (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1996, n. 9984, RCP, 1998, 455; FI, 1997, I, 2569; GCM, 1996, 1523; RCP, 1998, 455 - cfr., amplius, il volume: "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -).

Si confrontino, in argomento, anche le seguenti pronunce, in ambito di presunzione,

"la responsabilità del vettore per fatto dannoso provocato dal dipendente è presunta, ed esige la prova rigorosa del nesso di causalità fra il danno patito e l'evento da cui tale danno trae origine" (GdP Busto Arsizio 10 ottobre 1996, AGCS, 1997, 356),

appello

"ove nel giudizio di primo grado sia stata prospettata la responsabilità del vettore esclusivamente ex recepto ai sensi dell'art. 1693 c.c. per la mancata consegna delle cose trasportate - con conseguente esonero per il mittente di fornire la prova della colpa del vettore - costituisce domanda nuova, inammissibile in appello per il divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., quella fondata sulla responsabilità del medesimo vettore nella qualità di committente per fatto illecito del commesso a norma dell'art. 2049 c.c. per avere l'autista dipendente del vettore sottratto con il veicolo la merce trasportata, trattandosi di domanda diversa nei suoi presupposti di fatto ed introduttiva di un tema di indagine nuovo" (Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1988, n. 3775, GCM, 1988, 6),

e trasporto marittimo:

"nel trasporto marittimo di cose il vettore risponde soltanto a titolo di colpa contrattuale secondo le disposizioni degli art. 422 e 423 c. nav., rimanendo esclusa la possibilità di concorso dell'azione contrattuale con l'azione risarcitoria aquiliana ai sensi degli art. 274 c. nav. e 2049 c.c., norme non invocabili dal creditore della prestazione di trasporto, ed operanti solo nei confronti dei terzi estranei a tale rapporto" (Trib. Livorno 4 novembre 1987, DM, 1989, 235).

L'esercizio delle operazioni portuali, per conto terzi, da parte di imprese private o delle compagnie portuali costituisce un pubblico servizio ed è regolato con il regime delle concessioni amministrative.

Le compagnie portuali, le quali costituiscono singolare specie di società cooperativa coattiva, nelle quali elementi di natura privatistica riguardanti principalmente il patrimonio sociale e le prestazioni di lavoro sono commisti ad elementi di natura pubblicistica derivanti dalla disciplina dei lavori portuali in regime di monopolio e dal controllo esercitato dagli organi della p.a., sono responsabili ex art. 2049 c.c. per i danni causati a terzi da lavoratori durante l'esecuzione delle operazioni portuali,

"fermo restando in ogni caso la responsabilità personale degli stessi qualora esercitino la relativa impresa in virtù di concessione nel caso concreto si è esclusa la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia lavoratori portuali di La Spezia in quanto essa non aveva agito come impresa e non come prestatore d'opera)" (Trib. La Spezia 20 novembre 1987, RCP, 1988, 56).

In ossequio ai principi generali evidenziati nel presente capitolo, qualora l'azione nei confronti della compagnia portuale (la stessa disciplina della responsabilità per danni si applica ai gruppi di ormeggiatori, onde questi rispondono per i danni arrecati ai richiedenti del servizio, ove a termini della relativa normativa regolamentare non abbiano come funzione l'avviamento al lavoro dei suoi componenti bensì la fornitura dello specifico servizio per un corrispettivo fissato dalle tariffe con riguardo al risultato, e, quindi abbiano agito come impresa espletante un appalto),

"le compagnie portuali possono limitarsi a svolgere una semplice attività di avviamento di maestranze al lavoro, ma possono anche rivestire la qualità di impresa e come tali espletare il servizio richiesto: il rapporto si instaura nel primo caso fra i singoli lavoratori ed i soggetti che ne chiedono le prestazioni e nel secondo caso fra questi ultimi e la compagnia; onde responsabile dei danni che derivano dall'opera esplicata sarà rispettivamente il singolo prestatore o la compagnia" (Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1979, n. 249, GCM, 1979, 116),

per danni al carico causati dai lavoratori portuali, non sia basata su un contratto di appalto di servizi, ma sulla responsabilità della compagnia ex articolo 2049 del codice civile, incombe al danneggiato la prova del danno, dell'illecito degli autori immediati del danno e del rapporto di causalità tra l'illecito e il danno lamentato:

"qualora l'azione nei confronti della compagnia portuale per danni al carico causati dai lavoratori portuali non sia basata su un contratto di appalto di servizi ma sulla responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. incombe al danneggiato la prova del danno, dell'illecito degli autori immediati del danno o della colpa del preponente e del rapporto di causalità tra l'illecito e il danno lamentato" (App. Genova 16 aprile 1997, DM, 1999, 802).

 




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