Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  11/07/2022

Riflessioni sulla differente natura della interdizione giudiziale e di quella legale - Francesca Sassano

Si discute, oggi in ritardo sulle urgenze abrogative della interdizione legale, quali possano essere le ricadute e/o le difficoltà della necessaria sopravvivenza dell’istituto della interdizione giudiziale.

A sommesso parere di chi scrive, la diversità della natura dei due istituti pone distanze e non sovrapposizioni preclusive

L’interdizione giudiziale non va confusa con l’interdizione legale che è invece un istituto di diritto penale con funzione punitiva e non di tutela. Anche l’interdetto legale è incapace di agire ma gli atti che non può compiere autonomamente, a differenza dell’interdetto giudiziale, riguardano solo quelli che concernono “la disponibilità e l’amministrazione dei beni” ai sensi del quarto comma dell’articolo 32 del codice penale.

L’art. 32 cp così recita: “ Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale

L'interdizione legale è , quindi, una pena accessoria prevista per i delitti che  priva il condannato della capacità di agire in relazione ai soli diritti patrimoniali, con conseguente applicazione della norme civilistiche previste per l'interdizione giudiziale con l’art. 424 cc.

L.’ art 424 cc così recita : “ Le  disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare [344; 43, 45] individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.”

La interdizione legale  si applica innanzitutto al condannato all'ergastolo, e dunque in perpetuo, mentre il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni è in stato di interdizione per tutta la durata della pena principale.

Per quanto riguarda invece la responsabilità genitoriale, ovvero il potere di decidere in merito agli atti giuridici ed alla educazione della prole, essa viene meno in perpetuo nel caso di condanna all'ergastolo, la quale appunto ne prevede la decadenza, mentre, sempre nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, si applica la sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo relativo all'espiazione della pena principale, salvo che il Giudice, tramite l'utilizzo dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'art. 132 e 133, disponga altrimenti.

Il Giudice deve, però, fornire adeguata motivazione, nel caso in cui la pena sia superiore a cinque anni, del perché ritenga necessaria la sospensione della responsabilità genitoriale, mentre tale obbligo non sussiste nel caso contrario in cui non ne ravvisi la necessità.

La norma in oggetto costituisce uno strumento a tutela dei figli del condannato, onde impedirgli qualsiasi potere decisionale in merito alla sua crescita ed al suo sviluppo

Questo è il perimetro in cui si muove l’applicazione della pena accessoria della interdizione legale!

Essa rappresenta una delle ipotesi di incapacità di agire previste dalla legge, insieme a minore età, interdizione c.d. giudiziale, inabilitazione, emancipazione e – sebbene non esclusiva – amministrazione di sostegno.

La capacità di agire attiene non all’idoneità ad essere titolare di diritti – ciò che si definisce capacità giuridica, che si con la nascita e si perde con la morte – bensì alla sfera di esercizio dei propri diritti. Infatti, ogni persona, nel nostro ordinamento, può essere titolare di posizioni giuridiche attive o passive, tuttavia per determinati soggetti, ritenuti particolarmente meritevoli di tutela, la gestione del proprio patrimonio ed il compimento degli atti  di ordinaria e di straordinaria amministrazione coinvolgono soggetti esterni (genitori, tutori, curatori, amministratori) il cui consenso si pone come sostitutivo od integrativo rispetto a quello del soggetto debole al fine del compimento dell’atto conservativo o dispositivo.

L’interdizione legale è una misura limitativa e afflittiva che ha carattere sanzionatorio e non protettivo: l’interdetto , infatti, è di per sè pienamente capace di intendere e di volere, ma essendo stato condannato all’ergastolo od ad una pena superiore a 5 anni, è punito con l’incapacità di gestire in piena autonomia il proprio patrimonio,  come sanzione civile accessoria, per la gravità delle azioni commesse.

Gli atti patrimoniali , questo, dovranno essere compiuti – al pari di un minore o di un interdetto giudiziale – a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato, che ne amministrerà il patrimonio sino a naturale cessazione dell’espiazione della pena, e, quindi, della misura.

L’interdizione legale è la naturale ed automatica conseguenza della condanna definitiva all’ergastolo od ad una pena superiore a 5 anni: ne consegue che non è necessaria alcuna menzione  del giudice penale nel dispositivo della sentenza, poichè l’interdizione opera per effetto della legge, e non della pronuncia del giudice, a differenza dell’interdizione giudiziale, che presuppone invece sempre un provvedimento del giudice che ne dichiari l’apertura dello stato.

Se, tuttavia, l’interdizione legale è automatica conseguenza della condanna, ciascun interessato dovrà  promuovere, per poter amministrare il patrimonio del condannato, la nomina del tutore, mediante ricorso da indirizzare al giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del reo, presso su cui aprirà la tutela.

Del pari, terminata l’espiazione della pena, la cessazione degli effetti dell’interdizione in esame è automatica, senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.

Queste preliminari riflessioni già sgombrano il campo da una serie di possibili ostacoli nella abrogazione della interdizione giudiziale.

E’ evidente che essa debba limitarsi alla sola ipotesi giudiziale, atteso che sebbene quella legale è rispetto alla pena una sanzione accessoria, tale sua esistenza è dettata da necessità di tutela di soggetti , quali magari parti offese “familiari”, invochino una giusta distanza di un congiunto, non più meritevole di tale legame.

Si pensi ai figli minori di un padre che abbia ucciso la madre, per essi la applicazione della indicata pena accessoria è necessaria per tutte le conseguenze di fatto reato commesso anche a loro danno.

Quindi, invocare la abrogazione della intera categoria della interdizione è questione non solo improponibile o quanto meno difficolta, ma soprattutto rende difficile un percorso legislativo di accoglimento della stessa.

Ma è proprio necessario porsi questo problema? e quale è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso l’auspicata abrogazione?

Preliminarmente va detto che qui non si tratta di sostituire termini , amministratore di sostegno al posto di tutore, non di realizzare mutamenti di strutturali, ma sostanziali.

E quindi, l’amministrazione di sostegno non può essere considerata, ormai, ancella di due istituti che per quanto abbiamo nascita illustre nel diritto romano, oggi non trovano più aggancio con la realtà.

L’amministrazione di sostegno vuole rivendicare una possibilità di applicazione unica ed inclusiva per tutte le debolezze del panorama giuridico.

In realtà con la inabilitazione la questione è facile, perché trattasi già in origine di un istituto che nasceva a tutela di un soggetto non incapace di agire in senso ampio, ma non di gestire.  In questa realtà , forse, già l’amministrazione di sostegno nella sua prassi applicativa e giurisprudenziale ha invaso il campo e colmato anche le lacune del vecchio istituto.

Diversa è la questione della interdizione giudiziale e di ottenere in esclusiva l’ambito di sua applicazione.

La ragione è essenzialmente nei numeri delle pendenze dei ricorsi esistenti, nella difficoltà di rimettere in moto una macchina, quella della giustizia, già con u sovraccarico dovuto ai ritardi di altri settori del civile.

Tuttavia non è questa una giustificazione per richieste cha hanno urgenza sociale e certamente non sono di forna ma di sostanza.

E neppure il richiamo alla interdizione legale è limite sufficiente per impedire una necessaria modifica legislativa.

Per l’applicazione della interdizione legale, come si è detto,  il reo  deve essere stato condannato alla pena dell’ergastolo od alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Il riferimento a queste pene è tassativo, nessuna diversa condanna non produrrà l’effetto interdittivo, del pari, la norma fa riferimento alla durata in concreto della condanna inflitta, indipendentemente dal massimo e dal minimo edittale della pena, sicché soltanto alla prima occorrerà fare riferimento per rilevare se la sanzione accessoria in esame risulti o meno operativa.

La dottrina e la giurisprudenza, dal canto loro, sono unanimi nel ritenere che l’interdizione legale consegua soltanto ad una sentenza di condanna divenuta definitiva, e quindi il condannato in primo od in secondo grado all’ergastolo od ad una pena non inferiore ad anni cinque non potrà considerarsi interdetto legale se ancora pendente il giudizio nei gradi successivi o quantomeno il termine per l’impugnazione, salvo che già condannato all’ergastolo od ad una pena non inferiore a cinque anni per reati precedenti.

Parimenti risulta del tutto irrilevante ai fini in esame il fatto che il condannato provvisorio stia scontando misure preventive comunque limitative della libertà personale, in quanto l’interdizione opera soltanto nel periodo di espiazione della pena (e non della misura limitativa).

Stiamo parlando, quindi, di ipotesi definite e tutte legislativamente previste.

E il “problema “ del ricorso al Giudice Tutelare per la nomina del tutore, non è assorbente la questione, atteso che tale percorso, come per tanti altri istituti può essere tranquillamente proposto.

Certamente, poiché ai sensi dell’articolo 32 cod. pen., stabilisce che all’interdizione legale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’interdizione giudiziale, di cui agli artt. 414 e seguenti cod. civ.; a sua volta, la disciplina dell’interdizione rinvia alla quella sulla tutela dei minori (artt. 343 e seguenti cod. civ.), andrebbe operata una integrazione della norma con rinvio al ricorso al giudice tutelare potendo permanere quello invece sulla tutela dei minori.

E’ opportuno ricordare che

-             ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione deve essere compiuto dal tutore, o, nel caso di impedimento o di conflitto di interesse, dal protutore, entrambi nominati dal giudice tutelare;

-             l’incapacità dell’interdetto è assoluta, sicché il tutore non integra bensì sostituisce totalmente la sua volontà;

-             ogni atto compiuto dall’interdetto personalmente è invalido (per l’interdetto giudiziale ed il minore si ritiene annullabile, per l’interdetto legale addirittura nullo);

-             per gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 374 cod. civ. occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare, a pena di invalidità dell’atto;

-             per gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 375 cod. civ. occorre la previa autorizzazione del tribunale, dietro parere del giudice tutelare, a pena di invalidità dell’atto;

-             l’eredità deve essere accettata con beneficio di inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare, e che ogni successivo atto dispositivo dei beni ereditari dovrà essere autorizzato dal Tribunale, ex art. 747 cod. proc. civ.;

-             per la prosecuzione dell’attività di impresa eventualmente svolta dall’interdetto occorrerà l’autorizzazione del Tribunale.

Stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, si ritiene che all’interdetto legale – a differenza di quello c.d. giudiziale – siano preclusi solo ed esclusivamente gli atti di contenuto patrimoniale, conservando invece piena capacità per i negozi giuridici non patrimoniali (es: matrimonio, riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, ecc.).

Si ritiene pacificamente che l’interdetto legale conservi intatta la capacità di fare testamento (non essendo quest’attività sostituibile dal tutore ed essendo egli perfettamente capace di intendere e di volere).

 

 




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