Con ordinanza depositata il 29 marzo scorso il Tribunale di Firenze, ultimo in ordine temporale dopo quelli di Milano e Catania, ha sollevato nuovamente, per la seconda volta nello stesso procedimento, una questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 4, comma 3, della legge n. 40/2004, nella parte in cui vieta in modo assoluto di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, rinviando gli atti alla Corte costituzionale.
{module IscrizionePeD |none}
I giudici di Catania - nell'ambito del giudizio cautelare promosso dai ricorrenti affinché venisse ordinata, a loro favore, l'esecuzione in via di urgenza di un intervento di procreazione medicalmente assistita (PMA) mediante donazione degli ovociti da parte di una donna esterna alla coppia -, con ordinanza depositata il 13 aprile 2013, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole "in violazione del divieto dell'art. 4, comma 3" e dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40/2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 31 e 32, commi 1 e 2, Cost. In tali disposizioni è stabilito il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro per gli esercenti la professione sanitaria che effettuino interventi procreativi all'interno della coppia ricorrente alla PMA, mediante l'utilizzo di gameti ceduti da un soggetto terzo.