Malpractice medica  -  Nicola Todeschini  -  15/03/2018

Risarcito anche al padre il danno da nascita indesiderata - Commento a Cassazione Civile, sez. III, n. 2070/2018 del 15.12.2017

L'arresto pone fine ad una controversia che ha occupato prima il Tribunale di Genova quindi la Corte d'Appello di Genova e infine la Cassazione, che però ha cassato con rinvio alla stessa Corte d'Appello la cui sentenza è stata nuovamente criticata innanzi alla Suprema Corte. 

Risolve, in adesione al più recente orientamento della Corte di Cassazione, il tema della risarcibilità del danno conseguente alla nascita indesiderata di un figlio non voluto e all'esito di un intervento, non riuscito, di interruzione di gravidanza.

La struttura ospedaliera e le compagnie di assicurazione avevano sostenuto che le conseguenze della nascita indesiderata, in difetto di un danno alla salute, dovessero essere irrilevanti, ma la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento più recente secondo il quale, invece, quando l'erronea esecuzione di un intervento di interruzione di gravidanza determini la nascita indesiderata, oltre al danno alla salute, eventualmente patito dalla madre, è risarcibile pure il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione del diritto all'autodeterminazione che discende non solo dalla lettura costituzionalmente orientata dalla legge 194/78, ma pure dall'insegnamento della Corte Costituzionale sigillato nell'arresto n. 438 del 2008.

La decisione si pone in netta coerenza con l'orientamento della Suprema Corte in tema di riconoscimento del risarcimento per i pregiudizi arrecati al diritto, violato, all'autodeterminazione consapevole del paziente e che, come è noto, è addirittura presunto, secondo già la 2847 del 2010, ove il paziente non sia posto nelle condizioni di esercitare consapevolmente il diritto all'autodeterminazione ad un trattamento sanitario pur se il trattamento sia poi eseguito in modo perito.

Si tratta del danno che per comodità definisco “puro”, discendente dalla violazione del diritto all'autodeterminazione e che è diverso, come già sottolineato in …......................, dal danno che definisco “funzionale” e che coincide, invece, con le complicanze, colpevolmente taciute al paziente, e sorte all'esito di un trattamento pur perito: in tale ultimo caso, e solo in tale ultimo caso, il riconoscimento di tale posta risarcitoria è condizionato dalla dimostrazione, che grava sul paziente ma può essere offerta anche per presunzioni, che non si sarebbe sottoposto al trattamento ove informato correttamente sulle complicanze dello stesso.




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