-  Mazzon Riccardo  -  18/10/2014

SCIOGLIMENTO DI SRL: AMMINISTRATORI, ARBITRATO, CONFLITTO D'INTERESSI E FALLIMENTO - RM

Quanto agli obblighi

"sono gli amministratori di una società a dover dichiarare una causa di scioglimento della stessa e quindi a nominare, previa convocazione dell"assemblea, i liquidatori, non potendo il tribunale agire d"ufficio" (Trib. Lanciano 26.5.2006, Redazione Giuffrè 2007),

e ai poteri esistenti in capo agli amministratori, in occasione dello scioglimento della società, pur rinviando al capitolo diciassettesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), (così come, quanto alla procedura di liquidazione, si rinvia al capitolo diciottesimo del medesimo lavoro), nel caso gli amministratori omettano di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, il Tribunale può essere adito esclusivamente ai fini di tale accertamento;

"dopo la riforma del diritto societario, se gli amministratori omettono di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, il Tribunale può essere adito esclusivamente ai fini di tale accertamento; soltanto dopo la declaratoria giudiziale della causa di scioglimento, nel caso gli amministratori non convochino l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, può intervenire il Tribunale, anche nominando i liquidatori, sul presupposto che l'assemblea non si costituisca o non deliberi al riguardo" (App. Bari 6.9.2006, GCo, 2008, 1, 128),

soltanto dopo la declaratoria giudiziale della causa di scioglimento, nel caso gli amministratori non convochino l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, potrà intervenire il Tribunale, anche nominando i liquidatori, sul presupposto che l'assemblea non si costituisca o non deliberi al riguardo:

"in caso di ricorrenza di una delle ipotesi di scioglimento delle società previste dall'art. 2484 c.c., ove tra i soci non sussista accordo, alla nomina del liquidatore può provvedere il tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, non trattandosi di controversia inerente diritti soggettivi ai sensi dell'art. 32 d.lg. n. 5 del 2003; in mancanza di una specifica domanda, ai sensi dell'art. 32 d.lg. n. 5 del 2003, il tribunale è comunque tenuto, in presenza di una causa di scioglimento ed in mancanza di una nomina sociale del liquidatore, a provvedere alla sua nomina in sostituzione dell'assemblea" (Trib. Modena 12.5.2004, GIUS, 2004, 3337, Soc, 2004, 1270).

E' stato recentemente deciso non esser compromettibile in arbitrato societario l'accertamento dell'intervenuto scioglimento della società,

"la controversia relativa alla nomina del liquidatore, non avendo ad oggetto diritti disponibili, non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al comma 1 dell'art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5" (Trib. Modena 12.5.2004, Soc, 2004, 1270),

 né la controversia concernente la nomina del liquidatore:

"non è compromettibile in arbitrato societario l'accertamento dell'intervenuto scioglimento della società (nella specie, società a responsabilità limitata)" (Trib. Ravenna 3.2.2006, GI, 2006, 10, 1875, GCo, 2007, 5, 1088).

Si vedano, inoltre, in argomento le seguenti pronunce, rilasciate in ambito di conflitto d'interesse

"non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2484 n. 5, c.c. testo previgente (ora art. 2484, n. 6, c.c.) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. testo previgente deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione; in effetti, non è astrattamente configurabile un conflitto di interessi ex art. 2373 c.c. in riferimento ad una delibera di scioglimento anticipato della società, in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini del predetto articolo deve essere valutata con riferimento ad un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società, tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, residuando tutto al più soltanto un conflitto pratico tra i vari soci, di per sé giuridicamente irrilevante" (Cass. civ., sez. I, 12.12.2005, n. 27387, Conferma App. Torino 12.4.2002, GCM, 2005, 7/8, FI, 2006, 12, 3455, GCo, 2007, 1, 86),

e di fallimento:

"la chiusura del fallimento di una società per ripartizione finale dell'attivo od insufficienza tale da impedire l'utile continuazione della procedura, disposta ai sensi dell'art. 118 l. fall. previgente, applicabile "ratione temporis", non ne determina l'estinzione, sia perché con essa non si produce indefettibilmente la definizione di tutti i rapporti che fanno capo alla società, sia perché si verifica, con la fine dello "spossessamento", il riacquisto della libera disponibilità dei propri beni da parte del fallito. Ne consegue che quando la chiusura del fallimento sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di insinuazione tardiva di un credito, l'accantonamento a tal fine disposto costituisce un residuo attivo del patrimonio sociale, da restituire alla società" (Cass. civ., sez. I, 23.4.2010, n. 9723, GCM, 2010, 4, 594).




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