-  Mazzon Riccardo  -  21/05/2014

SCONTRO TRA DUE NUOTATORI CHE UTILIZZANO LA STESSA CORSIA: DI CHI E' LA COLPA? - Riccardo MAZZON

La pronuncia Cassazione civile, sezione III, n. 6695 del 23 marzo 2011 origina da atto di citazione (notificato in data 2 aprile 98) attraverso il quale l'attrice conveniva, innanzi al Tribunale di Alessandria, un nuotatore ed il Gruppo Sportivo organizzatore dei corsi di nuoto, onde sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto presso la piscina comunale.

In particolare, sosteneva l'attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dal gruppo sportivo citato, era stata colpita al naso dall'altro convenuto, il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo.

Nel costituirsi, il convenuto nuotatore affermando che il fatto era avvenuto, non volontariamente, in occasione di una pratica sportiva - cfr. amplius il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 - e chiedeva, in subordine, la condanna del titolare del gruppo sportivo cocitato a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti (in seguito, si costituiva anche il titolare medesimo).

L'adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del nuotatore convenuto, mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo,

"non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C., chiedendo la condanna dell'una o dell'altra parte (o di entrambe in solido) alla rifusione delle spese. Costituitisi entrambi gli appellati (e proponendo la A. e il gruppo sportivo 3G appello incidentale) la Corte d'Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva: "rigetta l'appello principale interposto da C. G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria; in parziale accoglimento dell'appello incidentale interposto da A.M.D. e dal Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria: dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza a pagare a A.M. D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00" Cassazione civile, sez. III, 23/03/2011, n. 6695 C.G. c. A.M.D. Diritto & Giustizia 2011.

La Suprema Corte, incaricata di verificare la correttezza della decisione, attraverso ricorso contenente i seguenti tre motivi,

"con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2043 c.c., comportando l'attività sportiva accettazione del rischio. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1460 c.c.; si afferma in particolare che la Corte d'Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell'inadempimento della 3G Nuoto Valenza, consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall'art. 1460 c.c., e cioè sollevare l'eccezione non rite adimplenti contractus. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 41 c.p., in relazione al nesso causale" Cassazione civile, sez. III, 23/03/2011, n. 6695 C.G. c. A.M.D. Diritto & Giustizia 2011

ribadiva la decisione della corte d'Appello, premettendo, in particolare, come la Corte di merito avesse, con sufficienti e logiche argomentazioni, dato conto della ratio decidendi adottata, in ordine alla responsabilità, non solo del gruppo sportivo, ma anche dell'altro convenuto, affermando, tra l'altro, come quest'ultimo non potesse, quindi, pretendersi esente da responsabilità, per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall'istruttrice:

"la teste V. (la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo 3G Nuovo Valenza e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.) ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l'attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti. Il C. infanti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall'istruttore del Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l'incolumità di altre persone" Cassazione civile, sez. III, 23/03/2011, n. 6695 C.G. c. A.M.D. Diritto & Giustizia 2011

Tale motivazione è stata ritenuta da Supremo Consesso senz'altro condivisibile dovendosi, nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente tanto la responsabilità del Gruppo sportivo, ex articolo 2049 del codice civile (il quale, nell'organizzare il corso di nuoto, avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare "gli scontri" in vasca - ad esempio evitando l'attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso -), quanto quella del nuotatore convenuto (il quale, ex articolo 2043 del codice civile, ha compiuto un'attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza); ne conseguiva, come detto, l'orientamento deciso dal giudice di legittimità, ritenente non fondati i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell'esaustiva motivazione, tendevano a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (tra cui le modalità dell'incidente e il nesso causale tra l'attività del convenuto-nuotatore e i danni in oggetto), non ulteriormente valutabili nella richiesta sede:

"deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive. In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011"

 




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