-  Bacchin Giorgia  -  08/03/2017

Se la coppia si lascia i regali costosi fatti al di fuori delle festività e delle ricorrenze vanno restituiti - Cass. 18280/16 – Giorgia Bacchin

I regali ricevuti in occasione di festività e ricorrenze sono liberalità d"uso e, come tali, si possono tenere mentre i doni costosi elargiti al di fuori di tali circostanze costituiscono una donazione che, se non fatta con atto pubblico, è nulla e comporta l"obbligo di restituire i beni all"ex.

La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in primo grado dall"ex compagno di vedersi restituire un anello prezioso e diversi quadri di pittori famosi regalati alla ex amata per farsi perdonare determinati comportamenti o in occasione di festività come S. Valentino e l"8 marzo.

Giunta la questione dinanzi alla Suprema Corte, gli Ermellini ribadiscono quanto già affermato dai Giudici di merito, e cioè che l"elargizione di un quadro di Picasso e dell"anello di 13 carati fatta per farsi perdonare, stante il notevole sforzo economico richiesto, costituisce una vera e propria donazione la quale, ai sensi dell"art. 782 c.c., necessita dell"atto pubblico a pena di nullità con la conseguenza che, in mancanza, i beni vanno restituiti al donante.

Quanto, invece, ai regali fatti in occasione di S. Valentino o della festa della donna, si tratterebbe di liberalità d"uso che, come tali, non richiedono l"atto pubblico e non vanno restituite e ciò anche quando il valore dell"oggetto è ingente: gli usi e costumi propri di una determinata occasione, infatti, sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale che, nel caso di specie, era assai elevata.

 




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