-  Redazione P&D  -  03/05/2015

SESSO SADOMASO. LECITO SOLO SE C'E' IL CONSENSO DI ENTRAMBI I PARTNER- Cass. Pen. N.16899/15- Emanuela FOLIGNO

Praticare sesso estremo è una libera scelta.

Ognuno è libero, infatti, di vivere il sesso come preferisce, purché ci sia il consenso dell"altro partner. Altrimenti è reato.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 16899 pubblicata il 23 aprile 2015.

La suprema Corte è stata adita da un uomo condannato in appello a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale continuata e lesioni personali aggravate nei confronti di una ragazza.

Con la pronunzia in commento i Giudici di legittimità hanno svolto una disamina sulla rilevanza penalistica delle pratiche sessuali estreme.

Ribadisce la Suprema Corte, che il sesso è libero in quanto costituisce "uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente", …[..].. ma è del pari innegabile che non si tratta di una libertà "indisponibile, occorrendo una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione sessuale tra loro".

La Suprema Corte si ricollega espressamente alla Corte europea dei diritti dell"uomo che nella sentenza del 17 febbraio 2005 ha negato dignità al sadismo, riconoscendo piuttosto che ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell"esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo da consenso - informato e consapevole - dell"altro partner.

Viene ribadito, dunque, che una simile manifestazione di erotismo è una forma di espressione sessuale ammissibile, però non deve danneggiare la vita quotidiana del soggetto.

Rapporti sadomasochisti e inclinazioni sessuali di tale natura, pertanto, non possono certo definirsi illeciti o fonte di responsabilità penale, purché siano caratterizzati "da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e di volere".

Ciò è avvenuto, nel caso di specie, dove l"iniziale consenso della ragazza è venuto meno nel momento in cui l"imputato era ricorso a strumenti e metodi (come bruciature con mozziconi di sigarette spenti sui capezzoli, tagliuzzamenti praticati in zone del corpo, ecc.), per nulla accettati dalla donna e che avevano fatto sconfinare i rapporti sessuali verso pratiche non condivise.

Quanto espresso pochi giorni fa dalla Cassazione riprende, seppur derivante da casi non del tutto analoghi, il pensiero dalla stessa già espresso negli anni precedenti.

Nel 2013, infatti, la Corte penale ha chiarito (in un caso esaminato di stupro, ove la difesa dell"uomo ha esposto la tesi che trattandosi di un rapporto sadomaso, non si può ritenere che in ogni momento l"imputato avesse l"obbligo di verificare la persistenza del consenso), i limiti tra il lecito e l"illecito, ovvero quando fermare la pratica sessuale se uno dei partner ci ripensa. Inizio modulo

In tale pronunzia viene chiarito che «integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto» e che «il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell"intero rapporto senza soluzione di continuità».

La terza sezione penale del 2013, rigettando le argomentazioni dell"imputato, ha precisato che la ragazza, pur avendo prestato il proprio consenso ad alcuni rapporti, ha manifestato un esplicito dissenso alla successive pratiche estreme poste in essere dall"imputato. Di conseguenza la responsabilità dell"imputato è stata ritenuta sussistente.

A tal proposito meritano di essere ricordati altri precedenti della Cassazione Penale.

Nel 2006 la Cassazione, trattando un caso simile, aveva stabilito che non è sempre configurabile come reato di violenza sessuale un rapporto iniziato con l"assenso di entrambi i partner, ma non interrotto su richiesta di uno degli amanti.

Successivamente, con le pronunzie, n. 36073/2011 e n. 37916/2012 la medesima Corte ha fatto chiarezza e ha differenziato i rapporti consenzienti e non all"interno della coppia.

In particolare, nell"ultima delle due pronunzie indicate, viene statuito che "si può commettere il  reato di violenza sessuale continuata (artt.  81 c.p.c e 609 bis c.p.) anche    in  una  relazione amorosa  di carattere sadomasochista,   ed anche quando gli atti sessuali    costituenti reato, in quanto privi del consenso della vittima,  si sono alternati  a rapporti sessuali ugualmente di carattere violento ma voluti dalla vittima stessa,  e dunque non costituenti reato. Non solo: si commette il reato di violenza sessuale anche quando il consenso, pur inizialmente espresso dalla vittima,  nel corso del rapporto sessuale venga   meno".

Tale sentenza ha causato perplessità agli operatori del diritto, in quanto il caso oggetto di esame era di natura sadomaso. La coppia interessata ha sempre volutamente praticato  un sesso violento,  accompagnato cioè   da calci, pugni, schiaffi, insulti, ecc..

Ebbene, la Cassazione penale,  ha ritenuto sussistente il reato di violenza   sessuale continuata anche se nel corso del processo di merito è stato dimostrato che la vittima,  ovvero la parte masochista della relazione, in molti amplessi precedenti e successivi a quelli considerati reato,  era consenziente.

In buona sostanza il fulcro del principio è che per ogni singola pratica sessuale vi deve essere il consenso di entrambi i partner, e tale consenso deve continuare a sussistere anche nel corso dell"amplesso.

Tornando alla Sentenza qui oggetto di esame, la Cassazione Penale, dopo avere sancito che l"attività sessuale è uno dei modi essenziali in cui si esprime la personalità umana, garantito e tutelato dalla Costituzione, ha chiarito che non si tratta di una "libertà indisponibile" e che, quindi, occorre il consenso dell"altra persona, come una sorta di "collaborazione reciproca tra i soggetti che vengono in relazione sessuale tra loro".

In quest"ottica, dunque, il sesso estremo, il sesso sadomaso, il bondage e qualunque altra pratica di dominanza e sottomissione, sono lecite solo a condizione che vi sia il consenso da parte di tutte le persone coinvolte. Tale consenso deve sussistere per qualsiasi atto sessuale ma, a maggior ragione, nelle pratiche sadomasochistiche nelle quali il rapporto è "caratterizzato dalla tendenza di un determinato soggetto a provare piacere fisico o interiore nell"infliggere ad altri una sofferenza e, per la parte masochistica, da una particolare forma di inclinazione psico-sessuale del partner passivo consistente nel provare la necessità di farsi umiliare e/o subire maltrattamenti".

Tali pratiche, ha concluso la Cassazione Penale, sono ammissibili e quindi lecite purché vi sia "un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e di volere".

Avv. Emanuela Foligno Milano 29 aprile 2015




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