Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  29/01/2024

Spirito e linee dell'ADS: spiegare e diffondere - Paolo Cendon

Non sempre dagli addetti ai lavori, dalle autorità, dai professori, dagli esperti vengono coltivati, con la necessaria solerzia, i profili della formazione, culturale e istituzionale: offrire alle famiglie e al vasto pubblico, agli stessi operatori on the field, i chiarimenti opportuni circa i ‘’motivi’’ della legge 6/2004. 

 Lavorando anche sull’esegesi sui testi normativi, fornendo i ragguagli sistematici del caso. 

 Momenti tanto più importanti per un’area non scontata, arieggiante com’è al ‘’diritto dal basso’’, da riplasmare e adattare per ogni situazione, qual è la difesa dei meno fortunati.

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  Esempi di errori in proposito? A fornirne uno significativo è un recente decreto giudiziale: dove leggiamo che l’amministrazione di sostegno, a livello di diritti e di poteri, costituirebbe sempre una misura ‘’incapacitante’’; nel senso che ogni applicazione dell’art. 404 cod.civ. produrrebbe, lo si voglia o meno, qualche restrizione nella sovranità del beneficiario.

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  Si tratta – secondo quanto risulta dall’art. 409, primo comma, cod.civ. – di un’affermazione sicuramente lontana dal vero. Ed è sufficiente pensare al campo delle disabilità fisiche: dove potrà ben manifestarsi civilmente, qua e là, la necessità di un ausilio tecnico, a favore dell’interessato, fra cui la nomina di un vicario ad negotia (art. 404 cod.civ.); e dove raramente si segnalano, però, insidie tali da giustificare soluzioni restrittive della sovranità.

  Lo stesso vale, può aggiungersi, per settori come quelli delle persone anziane, dei fragili istituzionali, dei malati cronici, del fine vita




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