-  Mazzon Riccardo  -  21/02/2013

SRL: PERSONALITA' GIURIDICA E SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE DA QUELLO PERSONALE DEI SOCI - RM

E' con l'iscrizione nel registro delle imprese che la società a responsabilità limitata acquista la personalità giuridica,

"il notaio rogante l'atto costitutivo di una società di capitale non può agire direttamente nei confronti della società per la corresponsione del compenso professionale per la confezione dell'atto. Non solo, infatti, la nuova persona giuridica non è parte del rapporto di lavoro autonomo intellettuale, stipulato tra i promotori della società - prima dell'iscrizione della medesima società nel registro delle imprese - ed il professionista, ma quest'ultimo, terzo a tutti gli effetti nei confronti della società stessa, non può avere azione diretta per le obbligazioni contratte da persone fisiche nell'interesse della futura persona giuridica prima della sua costituzione" (Cass. civ., sez. lav., 13.9.2007, n. 19139, GCM, 2007, 9; RN, 2008, 3, 662; VN, 2007, 3, 1295; FI, 2008, 9, 2624 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -)

con ciò assumendo un'individualità che le consente di contraddistinguersi da altre soggettività giuridiche,

"deve essere esclusa la possibilità di estendere la responsabilità contrattuale verso terzi tra società controllante e società controllata (e viceversa) in virtù del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che le stesse, al di là dei limitati casi e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall'art. 2497 c.c., rimangono due distinti e separati centri di imputazione giuridica, come si desume chiaramente dagli art. 2325 e 2331 c.c." (Trib. Benevento 21.8.2008, n. 1394, GDir, 2009, 3, 82)

 

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nonché (assumendo) quella perfetta autonomia patrimoniale

"il fatto che un socio disponga, direttamente o indirettamente, dell'intero capitale di una società di capitali non determina confusione tra il patrimonio di questa ed il patrimonio personale del socio. Non può perciò essere attribuita al socio la proprietà di beni appartenenti alla società" (Cass. civ., sez. II, 16.11.2000, n. 14870, GI, 2001, 306)

comportante la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci:

"i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione, atteso che la perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, dalla quale derivano l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito, e l'esclusiva legittimazione della società all'azione risarcitoria nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale; mentre gli effetti negativi sull'interesse economico del socio (riduzione del valore della quota e compromissione della redditività dell'investimento) costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio, e non conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, e, del resto, il riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento in capo ai singoli soci potrebbe determinare una duplicazione del ristoro inerente ad un unico danno" (Cass. civ., sez. I, 8.9.2005, n. 17938, GCM, 2005, 7/8).




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