-  Mazzon Riccardo  -  07/11/2012

STATO DI NECESSITA' E FUNZIONE SURROGATORIA (OD INTEGRATRICE) DELL'EQUO INDENIZZO - Riccardo MAZZON

Pur essendo, l'azione indennitaria - ex articolo 2045 del codice civile - e quella risarcitoria - ex articolo 2043 stesso codice -, non cumulabili (altrimenti il danneggiato, conseguendo due ragioni di credito, potrebbe ottenere, con evidente indebito profitto, sia il risarcimento che l'indennizzo), alternativamente proponibili nonché autonome - per sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito (l'una diretta al conseguimento di un'equa riparazione in termini di tutela sociale del danno subito e l'altra volta alla totale reintegrazione del patrimonio leso) - tuttavia, la prima delle due azioni ha anche una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare, comunque, al danneggiato un'equa riparazione:

"qualora la responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportatore esclusa dallo stato di necessità determinato dal fatto colposo del terzo, l'azione indennitaria ex art. 2045 c.c., contro il soggetto necessitario (vettore) e quella risarcitoria ex art. 2043 contro il terzo necessitante sono autonome, per la sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito (l'una diretta al conseguimento di un'equa riparazione in termini di tutela sociale del danno subito e l'altra volta alla totale reintegrazione del patrimonio leso) e, pertanto, non cumulabili e solo alternativamente proponibili, altrimenti il danneggiato conseguendo due ragioni di credito potrebbe ottenere con evidente indebito profitto sia il risarcimento che l'indennizzo. Tuttavia, l'art. 2045 c.c. ha anche una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare, comunque, al danneggiato un'equa riparazione, sicché il predetto può rivolgersi contro il danneggiante necessitato per ottenere l'indennità e contro il terzo necessitante per la differenza tra l'integrale risarcimento e l'indennità, qualora attraverso quest'ultima non consegua una riparazione soddisfacente, ovvero agire contro il terzo necessitante per ottenere il risarcimento integrale e contro il necessitato per ottenere l'indennità anche per l'eventuale differenza, qualora il primo non adempia in tutto o in parte" (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1323, GCM 1995, 289 – conforme, salvo il limite invalicabile costituito dall'integrale risarcimento del danno a seguito dell'esperimento dell'azione risarcitoria, nel qual caso il divieto di cumulo delle due azioni riprende pieno vigore: Cass. civ., sez. III, 8 settembre 1978, n. 4074, AC, 1979, 162; RCP, 1979, 210; AGCSS, 1979, 36; GI, 1979, 792, I, 1; RGCT, 1979, 428; GI, 1979, 792, I, 1 - cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).

Nel determinare l'entità dell'indennità il giudice deve tener conto non solo della gravità del danno arrecato e di quello evitato, ma di ogni altra concreta circostanza,

"quale l'entità e l'imminenza del pericolo, il comportamento del danneggiante nella particolarità della situazione, la condizione economica delle parti" - Troisi, Stato di necessità (dir. civ.), in EG, XXX, Roma, 1993, 4.

 




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