-  Mazzon Riccardo  -  26/11/2015

SUCCESSIONE EREDITARIA: MORTE, CHIAMATA ALL'EREDITA' E DELAZIONE - Riccardo MAZZON

la successione si apre esclusivamente al momento della morte della persona della cui eredità si discute

la delazione dell"eredità è quel fenomeno giuridico attraverso il quale si individuano i chiamati all"eredità

in particolare, essa può avvenire (1) per legge ovvero (2) per testamento

La successione, è noto, si apre esclusivamente al momento della morte della persona della cui eredità si discute - e, dispone il codice civile, nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio (cfr., amplius: "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015) : così, per pare un esempio, la determinazione della competenza per territorio, nelle cause ereditarie, va stabilita, ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva, al momento della morte, l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari,

"prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo" (Cass., sez. VI, 2 agosto 2013 n. 18560, GCM, 2013) -.

E" questo il motivo principe, ad esempio, a causa del quale per anni s"è discusso (e si continuerà a discutere…) circa la trasmissibilità o meno "iure hereditatis" del risarcimento del danno da perdita della vita – esso ha funzione compensativa e, sostiene, ad esempio, recente giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, 23 gennaio 2014 n. 1361, GCM, 2014), è trasmissibile in quanto la c.d. non patrimonialità sarebbe attributo proprio del bene protetto (la vita) e non già del diritto al ristoro della lesione ad esso arrecata -.

Con la morte – e, quindi, con l"apertura della successione del defunto - non nasce però, immediatamente, la figura dell"erede; nasce, invece, in capo agli aventi diritto, la (problematica) qualità di "chiamato all"eredità": così, ad esempio, la mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non sarà sufficiente ai fini della trasmissione di una determinata legittimazione ad causam, la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte (Cass., sez. I, 8 febbraio 2006 n. 2807, GCM, 2006, 2).

Si veda anche, quale recente esempio, la seguente pronuncia, quando chiarisce come sia pur vero che la qualità ereditaria è consequenziale alla vocazione testamentaria o legale nella universalità dei beni o in una quota di essi, in quanto tale vocazione, attualizzandosi, comporta la messa a disposizione, a favore del chiamato, di quella universalità o di quella quota - ed è coeva al corrispondente momento, che è quello stesso dell'apertura della successione (art. 456): precede, dunque, l'acquisto dell'eredità, che, avvenendo con l'accettazione di questa (art. 459), perfeziona la successione ereditaria -.

Tuttavia, annota la pronuncia richiamata, l'acquisto dei titoli non può che ricollegarsi all'accettazione dell'eredità, dovendo essere riconosciuta – anche, nell"ipotesi, in sede di voltura di precedente autorizzazione al commercio su aree pubbliche - la possibilità, per il chiamato, di verificare la sussistenza di elementi positivi o negativi

"tali da procedere o meno all'accettazione stessa" (T.A.R. Genova sez. II 11 giugno 2010 n. 4491, FATAR, 2010, 6, 2008).

La delazione dell"eredità è quel fenomeno giuridico attraverso il quale si individuano i chiamati all"eredità: in particolare, essa può avvenire (1) per legge (c.d. successione legittima, cfr., amplius, il capitolo undicesimo del volume sopra richiamato: essa avrà luogo solo quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria) ovvero (2) per testamento (c.d. successione testamentaria, cfr., amplius, il capitolo dodicesimo del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015): si rammenti sin d"ora come, tuttavia, qualsiasi disposizioni testamentaria non potrà mai pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: cfr., amplius, il capitolo nono del citato volume.

A tal proposito, tengasi altresì presente che quando (ma occorre, ovviamente, l'accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione siano compresi beni immobili: Cass. sez. II 5 giugno 2014 n. 12685, GCM, 2014) gli aventi diritto decidano di rinunziare a far valere il testamento, la delazione resta sempre testamentaria e l"accordo, a tal fine diretto, importando sostanzialmente una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.

La delazione può risultare anche simultanea e, in tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza proprio una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono comunque abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità (cfr. anche Cass. sez. II, 6 febbraio 2014 n. 2743, GCM, 2014).

In effetti, il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma anche, ad esempio,

"l'art. 483, comma 2, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato" (Cass., sez. II, 8 gennaio 2013 n. 264, GCM, 2013).

In tale contesto, conviene inoltre tener presente anche il concetto di "diseredazione" – c.d. volontà destitutiva -, specie in virtù del fatto che la Suprema Corte di cassazione, con una netta inversione rispetto al pregresso orientamento, ha recentemente affermato la validità della clausola di diseredazione meramente negativa inserita in un testamento, in forza della quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione uno o più eredi legittimi non legittimari, anche senza che la stessa sia accompagnata da disposizioni attributive a favore di altri soggetti (cfr. Cass. sez. II 25 maggio 2012 n. 8352, FP, 2013, 1, I, 16).

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film