-  Redazione P&D  -  13/12/2012

SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAI CONDOMINI PER LA COSA COMUNE- Giuseppe GERMINARO

Il tema della solidarietà sembra questione ostica per il giurista italiano.

La disciplina, chiara fino al 2008, è divenuta controversa dopo una pronuncia delle Sezioni Unite sulla natura solidale o parziale delle obbligazioni contratte dal condominio per le parti comuni dell"edificio.

La giurisprudenza, quasi unanime, considerava la questione sottoposta al vincolo della solidarietà. Pertanto, ogni condomino poteva essere costretto a pagare l"intera somma dovuta al creditore richiedente.

Le conseguenze del revirement sono state rilevanti. Anzitutto, gli operatori economici sono rimasti disorientati sulla disciplina applicabile ai contratti in corso e su cui avevano fatto affidamento.

Inoltre, i soggetti richiesti dell"adempimento di debiti solidali con prestazioni divisibili, ossia denaro, rinvenendo nella pronuncia la possibilità di liberarsi dalla solidarietà, hanno generato un"onda anomala di ricorsi.

Il mutato orientamento ha riverberato i suoi effetti anche tra gli studenti, in particolare tra quanti hanno affrontato l"esame di abilitazione forense per la sessione 2011/2012. Infatti, il parere di diritto civile, incentrato sulla natura delle obbligazioni solidali dei condomini, ha generato un elevato numero di bocciati che non sembra casuale.

Pertanto, il momento è propizio per ricostruire la disciplina delle obbligazioni solidali sul lato passivo e rilevare quale sia in giurisprudenza lo stato dell"arte sulla natura giuridica delle c.d. obbligazioni condominiali. Con riguardo al tema si prenderà posizione anticipando che la soluzione è nettamente a favore della solidarietà.




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