-  Gambuli Giulia  -  23/05/2014

TENTATA CONCUSSIONE E IL METUS PUBLICAE POTESTATIS - Cass. Pen. 20024/14 - Giulia GAMBULI

La Corte di Cassazione con la sentenza che si commenta (sez. VI Penale, sentenza 14 febbraio – 14 maggio 2014, n. 20024) ha affrontato il tema della concussione - nella forma del tentativo -  e del particolare requisito del metus publicae potestatis.

Il fatto, in breve: con sentenza del 2013 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna disposta dal Tribunale di Como il 26 gennaio 2010 nei confronti di F.G. per il reato di tentata concussione. Per i giudici di merito l'attuale ricorrente, assessore per il tempo libero della Giunta Comunale di Alserio, dopo un litigio con tale F.G. per ragioni di circolazione stradale, aveva prospettato a quest'ultimo la possibilità di presentare querela nei suoi confronti nonché di esercitare ritorsioni in ragione della sua carica istituzionale. Non contento l'assessore aveva ribadito tale condizione mediante la convocazione del F. presso gli uffici comunali, anche in presenza del comandante della polizia locale. E, chiedendo una somma di denaro che inizialmente quantificava in euro 4000 e, poi, riduceva ad euro 700.

La consegna era fissata per il giorno 28 ottobre 2009 ma solo il tempestivo intervento dei carabinieri, nel frattempo avvisati dalla persona offesa, aveva impedito la perfetta conusmazione del reato e le forze dell'ordine provvedevano, al momento, all'arresto in flagranza di F.

La Corte d'appello, come detto, aveva confermato l'impianto accusatorio e la sentenza di primo grado.

Contro tale sentenza proponeva ricorso F.G. con atto a firma del difensore rilevando che erroneamente è stata pronunciata condanna in quanto gli elementi accertati dimostravano l'infondatezza delle accuse, in particolare quanto alla condotta del F. che, dopo aver rischiato di investire il ricorrente che per questa ragione cadeva a terra, lo insultava anche in ragione della sua qualità di assessore. Inoltre, non vi era stata alcuna condotta tesa ad ingenerare timore per la qualifica nel F. che, in quanto assessore al tempo libero, non era in grado di influire negativamente; il F. si era liberamente determinato a risarcire il danno per evitare le conseguenze di un procedimento penale.

Per i giudici di Piazza Cavour, nonostante le difese dell'imputato, il ricorso era da ritenere inammissibile.

Tutti gli argomenti posti dalla difesa tendono a chiedere la ripetizione del giudizio di merito, con apprezzamento delle prove raccolte, attività non consentita in questa sede.
L'unica deduzione di un possibile errore logico è rappresentata dalla affermazione che lo specifico ruolo istituzionale non consentiva al F. di tenere, e quindi di minacciare, condotte in danno della persona offesa. Sul punto, però, la sentenza impugnata ha dato convincente risposta: "non è in questione lo specifico ruolo, bensì la capacità di F. di ingenerare timore per il ruolo istituzionale svolto nel contesto del Comune. Tale ruolo aveva consentito anche di avere la presenza dei comandante del vigili urbani alla "convocazione" della vittima per rafforzare il metus publicae potestatis .Valutate le ragioni della inammissibilità la pena pecuniaria va liquidata nella misura di cui in dispositivo."

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.




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