-  Mazzon Riccardo  -  10/10/2015

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA: L'ENTE CONSERVA OBBLIGHI, DIRITTI E RAPPORTI - Riccardo MAZZON

l'ente trasformato conserva tutti i precedenti diritti e i precedenti obblighi

l'ente trasformato prosegue in tutti i rapporti appartenuti precedentemente all'ente che ha effettuato la trasformazione

 quali le conseguenze del principio?

Il principio secondo il quale l'ente trasformato conserva tutti i precedenti diritti e i precedenti obblighi, nonché prosegue in tutti i rapporti (anche processuali: cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON) appartenuti precedentemente all'ente che ha effettuato la trasformazione ha innumerevoli conseguenze pratiche; ex multis, in giurisprudenza si è posta l'attenzione, in particolare:

  • sull'ininfluenza della circostanza che, nell'atto introduttivo del giudizio, sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione (purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di jus postulandi - per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante, all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società -);

"la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di jus postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società" (Cass. civ., sez. III, 20.6.2011, n. 13467, GCM, 2011, 6 – conforme, ove, nella specie, la Corte, sulla scia del principio come sopra affermato, ha ritenuto in concreto ininfluente che nel ricorso per cassazione figurasse come istante la precedente società, in quanto proprio il controricorrente, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, aveva richiamato la "trasformazione", mostrando di averne piena contezza: Cass. civ., sez. I, 14.12.2006, n. 26826, GCM, 2006, 12, si confronti, in argomento, anche Cass. civ., sez. trib., 14.1.2003, n. 396, GCM, 2003, 79: qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti di una determinata società di persone ma il ricorso per cassazione sia stato proposto da una società di capitali, ancorché avente la stessa denominazione sociale, è necessario, ove la controparte contesti l'identità soggettiva della ricorrente e la conseguente legittimazione processuale, che quest'ultima dimostri, a pena di inammissibilità del ricorso, l'avvenuta sua trasformazione dalla società originariamente costituita, a norma dell'art. 372 c.p.c., mediante deposito e comunicazione alla parte avversaria della copia dell'atto pubblico previsto dall'art. 2498 c.c.);

  • sul fatto che l'atto di trasformazione non comporta trasferimento di diritto immobiliare da un soggetto ad un altro e non è, pertanto, come tale, soggetto a trascrizione;

"la trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell'estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l'atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall'art. 2652, n. 6, c.c., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale" (Cass. civ., sez. II, 27.10.2010, n. 21961, GCM, 2010, 10, 1375; RDoC, 2011, 2, 427); 

  • sul fatto che, dovendo essere garantito il principio della massima partecipazione alle gare anche nei casi di trasformazione societaria (previsto all'art. 51 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163), legittimamente la stazione appaltante ammette il nuovo soggetto giuridico – frutto, appunto, di trasformazione societaria, consentendogli di avvalersi dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso della precedente compagine societaria, salvo il potere di verificarne la sussistenza in capo allo stesso soggetto subentrante;

"posto che l'art. 2498 c.c. rubricato "Continuità dei rapporti giuridici", nel testo introdotto dalla recente riforma societaria, prescrive che con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione, dovendo essere garantito il principio della massima partecipazione alle gare anche nei casi di trasformazione societaria (previsto all'art. 51 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163), legittimamente la stazione appaltante ammette il nuovo soggetto giuridico, consentendogli di avvalersi dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso della precedente compagine societaria, salvo il potere di verificarne la sussistenza in capo allo stesso soggetto subentrante; infatti, ove il nuovo soggetto societario fosse stato escluso dalla gara, non essendosi formalmente perfezionato il mutamento di soggettività giuridica del cedente e del cessionario secondo il diritto societario e non essendo stati ancora posti in essere tutti gli adempimenti connessi all'intervenuta trasformazione, l'esclusione assumerebbe connotati di irragionevolezza, sproporzione, distorsione della concorrenza, non potendo partecipare alla gara né il precedente, né il nuovo soggetto giuridico" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 23.3.2009, n. 529, FATAR, 2009, 3, 914 – si confronti, in argomento, anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 6.12.2010, n. 2872, FATAR, 2010, 12, 4036 (s.m.), secondo cui l'art. 2498 c.c. regola l'ipotesi di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni, che si verificano durante l'esecuzione del contratto di appalto, ma il principio che da essa si desume può ritenersi estensibile anche al caso in cui le vicende dell'impresa si verifichino mentre è in corso di svolgimento una gara di appalto); 

  • sulla circostanza secondo la quale una cartella di pagamento, indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione societaria, non è influente allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa;

"la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che una cartella di pagamento sia indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa" (Cass. civ., sez. lav., 10.2.2009, n. 3269, GCM, 2009, 2, 209); 

  • sul fatto che, in tema di cessione di quote di società, la successione nella titolarità della partecipazione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione del contratto, sulla cui validità ed efficacia inter partes non incidono eventuali successive modificazioni dell'oggetto conseguenti alla trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dalla legge;

"in tema di cessione di quote di società, la successione nella titolarità della partecipazione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione del contratto, sulla cui validità ed efficacia inter partes non incidono eventuali successive modificazioni dell'oggetto conseguenti alla trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dalla legge, avuto riguardo alla continuità del rapporto sociale sancita dall'art. 2498 c.c. (nel testo vigente ratione temporis), il cui unico limite è rappresentato dalla compatibilità dell'ente trasformato con il bene-quota trasferito. Pertanto, in caso di cessione della quota di una società in accomandita semplice successivamente trasformatasi in società a responsabilità limitata, quest'ultima è tenuta a provvedere all'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, non trovando più applicazione l'art. 2322 c.c., e non potendo la società far valere i limiti derivanti dall'introduzione di una clausola di gradimento, i quali diventano opponibili ai terzi solo dalla data di pubblicazione nel B.U.S.A.R.L., senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'accertamento dell'obbligo di provvedere all'iscrizione sia intervenuto successivamente alla pubblicazione" (Cass. civ., sez. I, 31.7.2008, n. 20893, GCM, 2008, 9, 1298); 

  • sul fatto che, qualora il ricorso per cassazione venga proposto dalla società risultante dalla trasformazione - e non da quella nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata -, la ricorrente ha l'onere di allegare e dimostrare la propria legittimazione all'impugnazione;

"qualora il ricorso per cassazione venga proposto dalla società risultante dalla trasformazione e non da quella nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la ricorrente ha l'onere di allegare e dimostrare la propria legittimazione all'impugnazione" (Cass. civ., sez. II, 13.6.2008, n. 16080, FI, 2009, 10, 2789); 

  • sull'ininfluenza della circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato rilasciato nei confronti di una società con la vecchia configurazione, nonostante la già avvenuta trasformazione, ciò non costituendo, di per sé, un vizio sull'esistenza e la validità del titolo esecutivo;

"alla trasformazione della società non consegue la cessazione dell'ente ed il sopravvenire di un ente diverso dal precedente ma la semplice modifica formale dell'unica organizzazione societaria, per cui il decreto ingiuntivo rilasciato nei confronti di una società con la vecchia configurazione, nonostante l'avvenuta trasformazione è ininfluente non costituendo, di per sè, un vizio sull'esistenza e la validità del titolo esecutivo" (Trib. Palmi 4.1.2005, Redazione Giuffrè, 2005); 

  • sulla circostanza che, a più forte ragione, la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto;

"la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per converso, una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto. A più forte ragione, la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente (nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica) non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto, con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione dello "ius postulandi", è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società" (Cass. civ., sez. II, 13.8.2004, n. 15737, GCM, 2004, 7-8);  

  • sul fatto che non può essere dichiarato inammissibile l'appello, proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi "medio tempore" in società a responsabilità limitata, erroneamente ritenendo che il gravame provenga da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione;

"la trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, nè dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi "medio tempore" in società a responsabilità limitata, ritenendo che il gravame provenisse da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione)" (Cass. civ., sez. lav., 12.11.2003, n. 17066, GCM, 2003, 11);  

  • sulla circostanza che deve ritenersi valida la notifica, eseguita alla società – trasformata - nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa;

"la trasformazione di una società commerciale in altra di nome diverso non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e diverso con la conseguenza che deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa" (Cass. civ., sez. lav., 1.9.2003, n. 12752, GCM, 2003, 9);  

  • sul come risulti irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che l'atto di messa in mora sia stato effettuato con riguardo all'impresa sociale nella sua originaria conformazione;

"la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente talché risulta irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che l'atto di messa in mora sia stato effettuato con riguardo all'impresa sociale nella sua originaria conformazione" (Trib. Catania 15.7.2003, GCo, 2004, II, 183); 

  • sul fatto che le eventuali garanzie, prestate nell'interesse della società – trasformata – prima dell'avvenuta trasformazione, rimangono in essere anche per il futuro (e cioè dopo l'avvenuta trasformazione); 

"la trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, non incidendo sull'unicità della soggettività giuridica della società, con la conseguenza che le garanzie prestate nel suo interesse rimangono in essere anche per il futuro (nel caso di specie il giudice ha ritenuto che la trasformazione di una s.n.c. in s.r.l. non comportasse il venir meno di una fideiussione, in quanto il soggetto garantito doveva essere considerato il medesimo, anche se trasformato)" (App. Perugia 27.3.2003, RGU, 2003, 8).

 




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