-  Redazione P&D  -  24/05/2016

Vincolo culturale: la relazione della Soprintendenza è atto discrezionale di carattere tecnico-valutativo - Cons. St. 4747/2015 - Michela Macalli

La relazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, allegata al decreto con cui viene dichiarato il vincolo culturale su un bene, è un atto discrezionale di tipo tecnico-valutativo, che completa la motivazione del decreto stesso, e a cui è precluso il sindacato da parte dell"autorità giudiziaria.

 

Con questa recente pronuncia, il Consiglio di Stato interviene in merito ad un vincolo di interesse culturale particolarmente importante, dichiarato su un bene immobile privato, ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, rigettando il ricorso di riforma della sentenza del Tar, chiarisce come la relazione storico-artistica allegata al decreto di imposizione del vincolo culturale sia da considerarsi di carattere tecnico-valutativo e in quanto tale consista in un giudizio di tipo discrezionale.

Il ricorso era stato promosso avverso il decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in cui un immobile risalente alla prima metà del XIX secolo veniva dichiarato di particolare interesse culturale e pertanto sottoposto al vincolo di conservazione.  

Già in primo grado, il Tar aveva rigettato il ricorso riconoscendo valore tecnico alla relazione storico-artistica allegata al decreto e considerando esaustiva la motivazione addotta.

L"originario ricorrente promuoveva allora appello al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e in sua riforma, l'accoglimento del ricorso di prima istanza. L"appellante sosteneva le proprie ragioni adducendo violazioni di legge, eccesso di potere dalle P.A., violazione del giusto procedimento e assoluta carenza di motivazione del decreto impugnato.
Il Consiglio di Stato rigetta l"appello ritenendone infondati i motivi.

Con la pronuncia chiarisce, anche rifacendosi ad altra giurisprudenza (Cons. St. n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014 e n. 1557/2014), che la valutazione, che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale, è connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-­valutativa. Essa implica l'applicazione di cognizioni tecniche e scientifiche specialistiche del settore di riferimento (ambito storico, artistico, archeologico) e la relazione tecnica allegata contribuisce a motivare il decreto stesso.

Di conseguenza, la decisione dell"Amministrazione è sindacabile, in sede giudiziale, solo in riferimento ai profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione compiuta, nonché della correttezza dei criteri tecnici adottati. Così caratterizzandosi, si tratta di un provvedimento discrezionale censurabile, in sede di giurisdizione di legittimità, solo per quanto attiene la correttezza del procedimento che ha portato all"imposizione del vincolo, non potendo infatti il giudice adito sostituirsi all"Amministrazione preposta alla tutela.

Sebbene di minor rilievo ai fini della motivazione della sentenza, meritano comunque un accenno ancora due punti.

Innanzitutto, il Consiglio di Stato precisa come la tutela storico-artistica abbia come finalità la protezione di una testimonianza della quale si deve riconoscere il "valore materiale di civiltà". Pertanto, la tutela è legittimata anche nel caso in cui il bene oggetto di tale intervento sia stato nel tempo modificato, proprio perchè tali alterazioni sono esse stesse testimonianza della "vita" del bene medesimo. 

In secondo luogo, viene precisato come il vicolo culturale possa e debba concorrere con la qualificazione data all"immobile sulla base di parametri urbanistici ed edilizi.

Nel caso di specie, infatti, l"appellate, a sostegno della propria tesi, rilevava come l"immobile oggetto del contendere fosse stato qualificato nel Piano Regolatore Generale come "edificio con grado di protezione 4B", rientrando quindi tra gli edifici di "modesto interesse storico ed ambientale". Secondo il Consiglio di Stato una qualificazione di questo tipo non preclude che l"Amministrazione preposta all"imposizione del vincolo culturale possa procedere comunque alla valutazione dell"interesse storico-artistico, che, peraltro, persegue un obiettivo differente rispetto alle qualificazioni urbanistiche.





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