-  Mazzon Riccardo  -  21/09/2012

ZONE DI RISPETTO, ACQUE PUBBLICHE, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI NEL DEMANIO IDRICO - Riccardo MAZZON

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque: sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere - cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie: per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

n) lo stabilimento di molini natanti.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale:

"È legittimo il provvedimento di annullamento della concessione edilizia motivato dalla circostanza dell'esistenza di un sostanziale interesse pubblico a far osservare, senza possibilità di deroga, la zona di rispetto fluviale per riconosciute e concrete esigenze di mantenimento di un'ambiente che verrebbe compromesso da un'interpretazione errata della normativa e conseguentemente da una deroga alla normativa medesima". T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 24 febbraio 1982, n. 107 Sapigna e altro c. Com. San Arcangelo Romagna e altro T.A.R. 1982, I,1260 (s.m.).

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate,

"I beni di proprietà dell'Enel - impresa di sevizio pubblico - ove siano adibiti a zona di rispetto per un bacino artificiale, hanno natura di beni patrimoniali indisponibili, i quali possono formare oggetto di contratti di diritto privato. (Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto valida ed efficace la convenzione con la quale l'Enel aveva concesso in godimento, "iure privatorum", un terreno non utilizzato dall'ente pubblico, per finalità di pubblico servizio)"; Corte appello Cagliari, 27 gennaio 1996 Cabigliera c. Basoli e altro Dir. e giur. agr. 1998, 496 nota CIMATTI

le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento:

"È illegittimo l'ordine di sospensione dei lavori intimato ai sensi dell'art. 153 t.u. com. prov. (r.d. 4 febbraio 1915 n. 148) fondato sull'assentita costruzione in zona di rispetto di una sorgente, ove non sia stato adottato il prescritto vincolo idrogeologico". Consiglio Stato , sez. V, 18 febbraio 1992, n. 132 Soc. Costruzioni generali c. Com. Formia Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1994, 139 nota URANIA GALETTAForo Amm. 1992, 467.

Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le inscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dalla legge, sono delegate alle regioni

"Il provvedimento col quale il sindaco vieta il pascolo e lo stazzo di bestiame di una zona di rispetto intorno a pozzi di prelievo dell'acquedotto comunale non lede la competenze regionali, ex art. 9 lett. f) d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, stante il carattere ricognitivo dello stesso"; Tribunale sup.re acque, 14 dicembre 1994, n. 69 Pellegrini c. Com. Costermano Cons. Stato 1994, II,1958

che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

"L'individuazione delle zone di salvaguardia delle risorse idriche rientra, nella competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 9 d.P.R 24 maggio 1988 n. 236; pertanto è illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco di un comune, senza delega della regione, determini la zona di rispetto di un pozzo d'acqua destinato all'alimentazione". Tribunale sup.re acque, 23 novembre 1998, n. 99 S.S. e altro c. Com. Minucciano Cons. Stato 1998, II,1689 (s.m.)

Conseguentemente,

"…..il Sindaco può inibire attività ed utilizzazioni attorno alla zona di rispetto di un pozzo solo nell'ipotesi in cui sussista già un provvedimento regionale di delimitazione delle zone di rispetto di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, difettando di competenza allorché adotti misure a pretesa tutela di dette zone in aree non fatte oggetto di previa determinazione regionale….". Tribunale sup.re acque, 23 febbraio 1998, n. 15 Nicolasi c. Com. Regalna e altro Cons. Stato 1998, II, 254 (s.m.)

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

"L'individuazione delle zone di salvaguardia delle risorse idriche rientra, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 emanato in base alla l. 16 aprile 1987 n. 183 di delega, nella competenza delle regioni; pertanto, è illegittimo il provvedimento col quale il sindaco di un comune, senza delega della regione, determina la zona di rispetto di un pozzo d'acqua destinato all'alimentazione."; Tribunale sup.re acque, 19 giugno 1990, n. 48 Borgioli e altro c. Com. Borgo San Lorenzo Cons. Stato 1990, II,972 (s.m.)

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

Quanto al demanio idrico, è il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 che impedisce l"utilizzazione a scopo edificatorio di aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche:

"..ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, è impossibile l'utilizzazione a scopo edificatorio di aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche…..". Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6337 (Conferma Tar Lazio, Latina, 19 gennaio 1999 n. 34) I.D.A. s.r.l. c. Com. Formia ed altro Foro amm. CDS 2007, 12 3401 (SOLO MASSIMA).

In ambito di demanio idrico, è stato precisato (ma con probabile valenza generale) che la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici già esistenti nelle zone di rispetto si estende anche alla possibilità di effettuare opere di ristrutturazione e restauro:

"La possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici già esistenti nelle zone di rispetto del demanio idrico, al fine di conservare e potenziare l'utilità che il privato può trarre dal bene, si estende alla possibilità di effettuare opere di ristrutturazione e restauro, anche conservativo, ovvero alla realizzazione di pertinenze salvo, in quest'ultimo caso il potere del comune di valutare, caso per caso, il nesso potenziale esistente tra il manufatto precedente e ciò per cui si chiede la realizzazione". T.A.R. Lombardia Brescia, 18 gennaio 1989, n. 35 Tola c. Com. Dosolo e altro T.A.R. 1989, I,923. Giur. merito 1990, 1123.

Conseguentemente, è stato deciso che

"…….sono da considerare opere di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, le opere e le modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici; pertanto, illegittimamente, ai fini del divieto di costruzione nelle zone di rispetto dagli argini o sponde dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f) t.u. 25 luglio 1904 n. 523, è considerata nuova costruzione la ristrutturazione di un edificio preesistente, che non comporti modificazioni alla sua volumetria ed alla sua superficie occupata". Tribunale sup.re acque, 20 ottobre 1988, n. 66 Istituto edilizia abitativa agevolata Bolzano c. Min. lavori pubblici e altro Cons. Stato 1988, 1915 (s.m.)

Una particolare eccezione alle zone di rispetto inerenti il demanio idrico la si ricava dalla legge regionale sarda del 22 dicembre 1989:

"L'art. 10 bis comma 2 l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989 n. 45, come introdotto dall'art. 2 l. reg. Sardegna 7 maggio 1993 n. 23, esclude dal vincolo di inedificabilità assoluta i comuni i cui centri abitati, così come storicamente individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali comuni possono pertanto individuare nei rispettivi p.u.c., e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia di 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G, e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d.ass. 2266/V (art. 10 comma 2 lett. a). In altri termini, la normativa legislativa regionale esclude dal vincolo di inedificabilità assoluta connessa con l'ambito di integrale conservazione, non solo i terreni, compresi nella fascia dei 300 metri dalla costa, ricadenti nelle zone omogenee A B e D C e G, già individuate nei vigenti strumenti urbanistici, in vigore all'atto dell'entrata in vigore della legge, ma anche quelle che saranno individuate nei rispettivi piani urbanistici comunali come zona A, B, C, D, G, e H, anche entro la predetta fascia dei trecento metri, da parte dei comuni i cui centri abitati siano contermini al mare ed ai fiumi. Si tratta di una disciplina che solo in parte sembra richiamare quella statale contenuta nell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato ed integrato dalla l. n. 431 del 1985 (ed ora nell'art. 146 comma 2 t.u. n. 490 del 1999), dal momento che la disciplina statale ancora l'esclusione dal vincolo paesaggistico predisposto per legge alla delimitazione dei terreni negli strumenti urbanistici come zone A e B ad una data determinata (e cioè al 6 settembre 1985, epoca di entrata in vigore della l. n. 431 del 1985)". Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2332 ( Conferma Tar Sardegna, 21 aprile 1999 n. 445) F. c. Com. Arzachena Foro amm. CDS 2004, 1215 (s.m.).

 




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