-  Mazzon Riccardo  -  17/01/2015

ZONE DI RISPETTO: NOZIONE, FUNZIONE, EFFICACIA - Riccardo MAZZON

l c.d. zone di rispetto: nozione e generalità

la funzione delle c.d. zone di rispetto

l'efficacia delle zone di rispetto: è immediata e non necessita di recepimento in strumentazione urbanistica

Con la locuzione "zone di rispetto", la giurisprudenza e la dottrina usano indicare tutte quella disposizioni che, con funzione di tutela superiore, limitano l"attività edificatoria imponendo determinate distanze da siti d"interesse pubblico.

Con elencazione non tassativa (e suscettibile di essere implementata dal legislatore in ogni momento) possiamo indicare, attualmente, zone di rispetto aventi per oggetto:

  • il demanio stradale;
  • il demanio ferroviario;
  • il demanio idrico;
  • il demanio marittimo e doganale;
  • il demanio militare;
  • gli aeroporti;
  • i cimiteri;
  • le cose di interesse storico e artistico;
  • le bellezze naturali;
  • le zone di bosco distrutte o danneggiate dal fuoco.

La funzione delle "zone di rispetto", dunque, esula dai criteri urbanistici (non tutela, cioè, lo sviluppo ordinato degli abitati) per dirigersi verso finalità di conservazione di beni demaniali o comunque soggetti ad uso pubblico:

"le prescrizioni dello strumento urbanistico sulle zone di rispetto hanno la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia. Deve ritenersi, conseguentemente, che la parte del lotto vincolata al rispetto stradale vada computata come utile ai fini del rapporto superficie coperta e area edificabile" Cons. St., sez. V, 14.1.91, n. 44, FA, 1991, 45 (cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto).

In altri termini, la zona di rispetto non è dettata per rispondere ad esigenze urbanistiche ma è un limite imposto non solo alla libera iniziativa edilizia, ma anche alla regolamentazione di quest"ultima da parte degli enti pubblici.

Anzi, spesso la previsione di zone di rispetto è di ostacolo alla razionale prospettazione dell"arredo urbano, con intralcio effettivo non solo all"ordinato collocamento delle costruzioni, ma anche allo sviluppo della rete stradale.

L"efficacia dei limiti connessi alle zone di rispetto è immediata e non necessità di alcun provvedimento recettivo,

"i vincoli di inedificabilità nelle zone di rispetto aeroportuale, che non comportano nessun sacrificio particolare alle proprietà private e scaturiscono da una disciplina generale e preventiva, si impongono con efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal recepimento nello strumento urbanistico, che di per sé non incide sull'esistenza e sui limiti del vincolo stesso" T.A.R. Valle d'Aosta Aosta 15.1.06, n. 12, FA, 2006, 2, 455 – conforme, nel senso che la limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell'estensione e dell'incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione ex lege come zona di rispetto della porzione di territorio posta in prossimità dell'aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.) a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all'utilizzo di beni appartenenti o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi: Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2011, n. 1292 (Conferma Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 4677 del 2005) M. c. Com. Cinisello Balsamo e altro" Foro amm. CDS 2011, 3, 935 (s.m.)

come confermato anche dai giudici di legittimità:

"i vincoli di inedificabilità nelle zone di rispetto aeroportuale, che costituiscono limiti all'utilizzazione della proprietà privata per espressa disposizione legislativa, si impongono con efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal recepimento nello strumento urbanistico, che di per sé non incide sull'esistenza e sui limiti del vincolo stesso" Cons. St., sez. IV, 14.5.07, n. 2400, FA, 2007, 5, 1453.

 




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