-  Mazzon Riccardo  -  09/03/2015

ZONE DI RISPETTO: PRELAZIONE, PREVENZIONE, INGIUNZIONE ALL'ARRETRAMENTO - Riccardo MAZZON

le zone di rispetto, anche ai fini del diritto di prelazione, possono avere destinazione edilizia

la costruzione in violazione della zona di rispetto finché non sia abbattuta non esclude l'operatività del principio della prevenzione

l"ingiunzione all"arretramento delle costruzioni non necessita di precisazione della distanza da perseguire

L"esistenza della c.d. zona di rispetto non fa venir meno il carattere di destinazione urbanistica dell"area, eventualmente a vocazione edificatoria, al fine dell"eventuale esistenza del diritto di prelazione agraria:

"il diritto di prelazione in materia agraria non sussiste con riferimento a quei terreni per i quali in base ad uno strumento urbanistico, anche se non ancora approvato, è prevista una destinazione edilizia, pure se, trattandosi delle cosiddette zone di rispetto, sia previsto l'obbligo di piantagione di alberi di alto fusto, e, solo in mancanza, la possibilità di utilizzazione agricola. Ciò per evitare il fenomeno speculativo dell'acquisto a basso prezzo di terreni prevedibilmente destinati, per effetto del predetto strumento urbanistico, all'edilizia urbana" - cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto, nonché Cass. 17.7.91, n. 7949, DGA, 1992, 231 – conforme, nel senso che l'esclusione della prelazione in materia agraria, prevista dall'art. 8, comma 2, l. 26 maggio 1965 n. 590, nei casi in cui il terreno offerto in vendita sia destinato dal piano regolatore ad utilizzazione diversa da quella agricola, si applica non solo ai terreni destinati ad insediamenti edilizi od industriali, ma anche agli spazi a questi complementari, ivi comprese le zone di protezione (c.d. fasce di rispetto) poste ai margini delle strade, perché la funzione complementare di queste aree le assoggetta alla medesima disciplina urbanistica prevista per gli spazi destinati alle opere principali, sottraendole alla preesistente destinazione agricola, senza che ai fini dell'esercizio della prelazione possa rilevare né l'astratta possibilità di una loro temporanea utilizzazione agricola di mero fatto, né la loro vicinanza ad aree destinate a scopo agricolo: Cassazione civile, sez. III, 03/12/2009, n. 25405 Tessari e altro c. Tessari Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1664 Guida al diritto 2010, 4, 37 (s.m.) Vita not. 2010, 1, 226.

Interessante notare come sia stato deciso che la costruzione in violazione della zona di rispetto, finché non sia abbattuta, non esclude l'operatività del principio della prevenzione:

"la costruzione in violazione della zona di rispetto cimiteriale, stabilita dall'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, finché non sia abbattuta, non esclude l'operatività del principio della prevenzione, e quindi non legittima il vicino a costruire in violazione delle distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c." Cass. 22.8.98, n. 8337, GCM 1998, 1748.

Nell'ingiunzione all'arretramento delle costruzioni da zone di rispetto e d'inedificabilità assoluta, non risulta esser necessaria la precisazione della distanza da osservare nell'arretramento, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi (nel caso deciso con la sentenza qui riportata, ad esempio, la pubblica amministrazione aveva ordinato "sic et simpliciter" la riduzione in pristino di opere edilizie abusivamente realizzate, da lungo tempo lungo, l'argine di un canale di bonifica, con la scusa che quest'ultimo non svolge più una funzione rilevante nella zona):

"nell'ingiunzione all'arretramento delle costruzioni da zone di rispetto e d'inedificabilità assoluta, la mancata precisazione della distanza da osservare nell'arretramento ai fini del ripristino dello stato dei luoghi non implica di per sè sola l'assenza di coerenza logica dell'atto ingiuntivo nè l'illegittimità di quest'ultimo, in quanto senza ulteriori precisazioni, anche fornite dalla p.a. in un secondo tempo, la distanza da osservare è comunque quella minima prevista dalla disciplina vigente" Cons. St., sez. V, 12.10.99, n. 1433, FA, 1999, 2079.

 




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