La sentenza 184/1986 della Corte costituzionale aveva diviso in due frazioni il danno biologico, lasciando nell’art. 2059 c.c. la gestione del danno morale in senso stretto, e spostando nell’art. 2043 c.c., e norme collegate, la disciplina delle “attività realizzatrici” (compromesse dall’illecito). Questo con riguardo all’ipotesi di attentati all’integrità fisiopsichica della vittima. Che fare però con riferimento alla violazione di prerogative diverse dalla salute? Sui terreni ad es. della famiglia, del lavoro, dei rapporti con la p.a. delle immissioni, dei diritti della personalità, della giustizia?
già professore ordinario di Diritto Privato nell’Università di Trieste ha redatto, nel 1986, il progetto di legge destinata a fungere come base per il provvedimento sull’Amministrazione di sostegno, approvato nel 2003 dal nostro Parlamento. Coordina la c.c. scuola triestina, che ha "inventato" il danno esistenziale, figura centrale della nuova responsabilità civile. Cura la rivista www.personaedanno.it ed è presidente di “Diritti in Movimento”.
https://www.keyeditore.it/libri/non-di-sola-salute-vive-luomo/