-  Mazzotta Valeria  -  17/07/2015

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE - Professional - Valeria MAZZOTTA

Cosa accade se il coniuge abbandona improvvisamente la casa coniugale? 

CASO - Un coniuge, stanco dei continui litigi, decide improvvisamente di andarsene da casa, senza il consenso esplicito dell"altro. Fattispecie che si verifica frequentemente quando tra marito e moglie è in atto una grave situazione di crisi coniugale. Ma attenzione: abbandonare la casa coniugale senza che sia stato ancora depositato ricorso per la separazione implica rilevanti conseguenze sia sotto il profilo civile che penale.

DISCIPLINA - L"allontanamento che assume rilevanza è solo quelle durevole e volontario, e per non produrre effetti sotto il profilo civile e penale, deve essere giustificato. La nozione di giusta causa è volutamente generica in modo da lasciare al Giudice la valutazione delle circostanze di fatto. Oltre al deposito del ricorso per separazione, annullamento del matrimonio o divorzio, si ritiene che la giusta causa dell"allontanamento sussista quando si siano verificati fatti tali da rendere la prosecuzione intollerabile. Anche l"allontanamento determinato dal comportamento dell"altro (si pensi ad episodi di violenza, ad esempio) è giustificato.

SANZIONI  - In primo luogo, resta sospeso il diritto all"assistenza morale e materiale (ossia al mantenimento ed agli alimenti), ma permane il dovere di fedeltà.  Inoltre, è possibile che il Giudice disponga il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato, a garanzia dei bisogni della famiglia nonché del mantenimento verso i figli. L"abbandono ingiustificato, poi, potrebbe portare anche all"addebito della separazione, che comporta, a carico del coniuge "colpevole" ed economicamente debole, la perdita del diritto al mantenimento. Ulteriore conseguenza è rappresentata dal rischio di perdere il diritto all"assegnazione della casa in sede di separazione.

ASPETTI PENALI  - Sotto il profilo penale, l"art. 570 c.p. punisce "…chiunque abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge…".

 

---------------------------------------------    APPROFONDIMENTI  ------------------------------------------------

ART 146 C.C. - L"abbandono della casa coniugale in costanza di matrimonio è disciplinato dall"art. 146 c.c., rubricato "allontanamento dalla casa familiare", il quale detta:

 a. la sospensione del diritto all"assistenza morale e materiale previsto dall"art. 143 c.c. nei confronti del coniuge che senza giusta causa si allontana dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi

 b. costituisce giusta causa dell"allontanamento il deposito del ricorso per separazione, annullamento o divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili)

 c. il Giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge che si sia allontanato, in modo da garantire all"altro l"adempimento

degli obblighi previsti dagli artt. 143 terzo comma e 147 c.c.

NOZIONE DI  GIUSTA CAUSA - Premesso che l"allontanamento che assume rilevanza è solo quelle durevole  e volontario, la nozione di giusta causa è volutamente generica in modo da lasciare al Giudice la valutazione delle circostanze di fatto. Le ipotesi non sono quindi  tassative: oltre al deposito del ricorso per separazione, annullamento del matrimonio o divorzio, in giurisprudenza si ritiene che la giusta causa dell"allontanamento sussista quando si siano verificati fatti tali da rendere la prosecuzione intollerabile o che rechino pregiudizio alla prole (in tal senso sono stati ritenuti rilevanti, ad esempio,  il progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi, i frequenti litigi della moglie, poi allontanatasi, con la suocera, se determinanti il progressivo deterioramento del rapporto di coniugio. Anche l"allontanamento determinato dal comportamento dell"altro (violenza, maltrattamenti, litigi sfocianti in reciproche ingiurie ad esempio) è giustificato.

RIFIUTO DI FAR RITORNO NELLA RESIDENZA - Occorre che il coniuge inviti l"altro a far ritorno nella residenza e questi si rifiuti di farlo, anche tacitamente. L"invito attesta che non vi è adesione all"allontanamento attuato.

EFFETTI DELL"ALLONTAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA  - In primo luogo, resta sospeso il diritto all"assistenza morale e materiale (ossia al mantenimento ed agli alimenti), ma permane il dovere di fedeltà. Inoltre, è possibile che il Giudice disponga, a scopo conservativo, il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato, a garanzia dell"adempimento dell"obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia nonché del mantenimento verso i figli.

Oltre a ciò, si ritiene che, nell"ipotesi in cui l"abbandono non sia giustificato  da motivi plausibili, si configurino anche i presupposti per la pronuncia d"addebito della separazione. Ad esempio, la Cassazione civile con la sentenza 10719/2013  ha stabilito che il volontario abbandono sia causa in sé sufficiente alla pronuncia d"addebito poiché conduce all"intollerabilità della convivenza, salvo che il coniuge che abbia posto in essere l"abbandono non provi che ciò sia stato determinato dalla condotta dell"altro, oppure che la crisi coniugale fosse già esistente e che la medesima sia stata la causa del citato abbandono.

La pronuncia d"addebito della separazione è rilevante perché comporta, a carico del coniuge "colpevole", la perdita del diritto al mantenimento quand"anche questi versi astrattamente nella situazione per ottenerne il riconoscimento (ossia, si tratti del coniuge economicamente debole che quindi avrebbe diritto a ricevere dall"altro un assegno per mantenere un tenore di vita analogo a quello coniugale).

Ulteriore conseguenza dell"ingiustificato abbandono della residenza coniugale è rappresentata dal rischio di perdere il diritto all"assegnazione della casa in sede di separazione: infatti, l"attribuzione del diritto alla casa familiare presuppone che chi lo rivendica effettivamente vi abiti, insieme alla prole. Il coniuge che si sia allontanato potrebbe quindi perdere il diritto all"assegnazione, avendo rinunciato al possesso, salvo dimostrare che l"abbandono è stato giustificato ad esempio dal comportamento dell"altro, e possibilmente, laddove vi siano i presupposti, facendo seguire o precedere all"allontanamento una denuncia all"autorità giudiziaria.

Infine, sotto il profilo penale, l"art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con una multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro "…chiunque abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge…". Secondo la giurisprudenza, affinché possa configurarsi il reato relativo all"allontanamento  dall"abitazione coniugale, non è sufficiente che il giudice rilevi l"abbandono del domicilio domestico, ma è necessario anche che la condotta relativa all"allontanamento si connoti di disonore etico sociale, sicché sia reso punibile non l"allontanamento in sé per sé, ma quello privo di una giusta causa.




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