-  Ricciuti Daniela  -  09/12/2016

Acquisizione della cittadinanza da parte della persona con disabilità: questione di legittimità costituzionale - Daniela Ricciuti

E' stata posta la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che impongono anche al disabile l'obbligo di prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza. Ciò in quanto ne consegue la privazione della capacità di agire nell"esercizio dell"acquisto della cittadinanza, in capo alle persone che, a causa della propria disabilità, non sono in grado di prestare giuramento, che è atto personalissimo e come tale non delegabile in via surrogatoria all"Amministratore di sostegno.


Si segnala l'inedito provvedimento (in allegato) con cui il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale della composita normativa che regola la materia dell'acquisto della cittadinanza italiana e che prevede quale presupposto l'obbligo della prestazione del giuramento, - nella parte in cui non prevede deroghe in presenza di condizioni personali di infermità mentale, in cui versi il futuro cittadino, tali da impedire il compimento dell'atto formale de quo.

Il caso: il padre di una giovane donna di origine indiana ma residente in Italia, in qualità di suo Amministratore di Sostegno, aveva proposto ricorso al Giudice Tutelare, affinché venisse autorizzata la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza a favore della figlia, pur in assenza del giuramento all'uopo prescritto dalla legge, non essendo la beneficiaria in grado di prestarlo a causa del grave stato di invalidità in cui versava.

La legge stabilisce espressamente che il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto e non può essere trascritto nei registri dello stato civile, se l'interessato non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Il che, d'altro canto, è in contraddizione con la concezione, pienamente condivisa in dottrina, dell'efficacia accessoria e non costitutiva del giuramento.

Di non poco momento la questione posta dal ricorso: quale la risposta dell'ordinamento a fronte di una persona che, a causa dell'infermità mentale che l'affligge, non sia in grado di prestare il prescritto giuramento?

Il Giudice adito, nella ricerca di una soluzione equa e conforme a principi e regole dell'ordinamento giuridico, si è posto da un punto di vista sistematico e ricostruttivo, verificando se sussista una lacuna normativa ovvero un contrasto del tessuto normativo rispetto ai parametri costituzionali e sovranazionali.

Il G.T. modenese non ha seguito l'impostazione generalmente accolta nella prassi pretoria, consistente nell'esenzione dall'obbligo formale prescritto, per cui la cittadinanza veniva concessa al beneficiario di A.d.S., così come all'interdetto, senza prestazione di giuramento, che è atto personalissimo e pertanto non surrogabile.

Ha, invece, sospeso il procedimento in corso e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunciasse sulla legittimità della legislazione in materia, ritenendola lesiva dei principi fondamentali di inviolabilità dei diritti dell'uomo (art. 2 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparità di trattamento ai danni dei cittadini affetti da disabilità e che, per effetto della mancata prestazione del giuramento, non possono acquistare lo status civitatis.

Il Giudicante ha evidenziato che la privazione tout court della capacità di agire nell"esercizio dell"acquisto della cittadinanza, si pone in contrasto anche con il rispetto dei diritti umani e dei principi di uguaglianza, dignità umana, democrazia dello Stato di diritto, come enunciati nell'ambito del quadro legislativo sovranazionale, cui il nostro ordinamento è tenuto a conformarsi.

In particolare: la Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata nel 2009, che testualmente dispone che il diritto alla cittadinanza non può essere negato a causa della disabilità; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; le Dichiarazioni O.N.U. dei diritti delle persone con ritardo mentale e con disabilità; la Carta dei Diritti Fondamentali dell"Unione Europea di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona.

Molteplici, dunque, i parametri costituzionali che si assumono violati ed i profili di illegittimità rilevati dal Giudice emiliano. Occorre, adesso, attendere il responso del Giudice delle leggi.




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