1. È del Tribunale di Modena la pronuncia che riafferma - contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione 707/2012 – la possibilità di nominare un amministratore di sostegno nonostante non si sia ancora manifestata l"esigenza causativa del ricorso all"istituto.
Il caso di specie vede la richiesta di nomina per un paziente affetto da "ematoma intraparenchimale a livello del ponte mesencefalico bilaterale".
Il richiedente era arrivato a non essere più in grado di deambulare a causa della tetrapresi che gli impediva qualsiasi movimento autonomo.
Sentito dal giudice, lo stesso manifestava la volontà di non ricevere alcun tipo di accanimento terapeutico, individuando nella moglie e nei figli i rappresentanti fiduciari.
Al contrario delle previsioni, durante il secondo incontro con il giudice il richiedente si presenta deambulando in modo parzialmente autonomo e, in generale, dando segni visibili di miglioramento.
In quella occasione, egli ha inteso ribadire la decisione di richiedere la nomina della moglie quale amministratrice di sostegno per esplicare le formalità per la d.a.t., che potrebbero rendersi necessarie nel caso – non escludibile – di peggioramento e ricadute.
Il caso in esame deve essere districato da alcuni nodi civilistici e giurisprudenziali.
Da una parte, l"art. 404 c.c. prevede chiaramente la "impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". Il netto miglioramento del paziente, escluderebbe pertanto l"attualità.
Dall"altra la Cassazione, che nel 2012 era stata chiara nello stabilire che "il provvedimento di nomina dell"a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell"esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell"esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti".
Entrambi gli elementi opterebbero quindi a sfavore della nomina di un amministratore di sostegno per il caso in esame.
Tuttavia, il giudice tutelare di Modena ravvede una situazione non completamente inquadrabile nell"assenza della necessità contingente. Infatti, "la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell'immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi". Il concetto quindi di "attualità dell"esigenza di protezione" dovrebbe essere estesa a quello di "concreta e attuale possibilità del verificarsi, nel prossimo futuro, dell"esigenza di protezione".
2. La decisone del giudice Roberto Masoni merita senz"altro approvazione. Come in altri campi del diritto che interessano la persona, ogni soluzione in materia di amministrazione di sostegno va presa, ad opera del"interprete, assumendo come centro focale il motivo del "massimo benessere" possibile per l"interessato.
L"elemento di un"incombenza nel pericolo di danno corrisponde, del resto, a un quid all"origine di molti istituti legislativi e di vari filoni giurisprudenziali in Italia: siamo cioè nel solco di una piena corrispondenza ai dati fisiologici del sistema, perfino con riferimento ai momenti di tipo patrimoniale.
Perché non fare tutto il possibile per evitare il danno, per prevenire il male, il sopruso, se i mezzi tecnici per ottenere quel risultato negativo appaiono agevoli e ragionevoli?
Il ragionamento da fare per l"AdS è semplice: tanto più oggi, che il boom quantitativo dell"istituto in parecchi territori italiani sta, come tutti sanno, complicando non poco la vita degli uffici e delle cancellerie giudiziarie - determinando in varie zone del paese situazioni di ingolfamento e di grave rallentamento.
Altro che i 60 giorni che il legislatore ha indicato, orientativamente, come soglia da non oltrepassare per l'emanazione del decreto istitutivo!
Chi abiti in una landa geografica del genere, e debba paventare a breve la caduta in una situazione di disagio fisico estremo, e debba temere nel contempo, una volta in reparto, il ricorso a un accanimento terapeutico, non desiderato, o semplicemente una ventilazione o idratazione forzata che non corrisponde alla sua filosofia di vita, ha seri motivi per credere che la repentinità di quella sua prossima caduta nel buio sarebbe tale da impedire che, al momento giusto, possa essere nominato dal GT un amministrazione di sostegno in tempo utile: cioè un vicario idoneo formalmente, entro un"ora, o anche prima, forte già della sua investitura avvenuta un mese prima dal GT, a esprimere ai medici il "no" immediato all"effettuazione di quel certo trattamento sanitario.
Avrà seri motivi per dover immaginare, in definitiva, di finire davvero - fra venti giorni, fra un mese - dentro quel polmone artificiale o dentro quella macchina prorogatrice che lui detesta.
E il fatto di sapere di non avere l"amministratore già in carica, di dover cioè prevedere che quella soluzione sanitaria sarebbe tutt"altro che improbabile, risulterà/risulterebbe spesso tale da provocare serie angosce nell"interessato, giorno per giorno, già oggi, ad ogni sintomo o segnale preoccupante: "Ecco, arriva la crisi, lo sento, questione di minuti, oltretutto è sabato, è notte, fra venti minuti sarà sottocasa l"ambulanza, chissà se avrò perso i sensi, chissà il GT dov"è in questo istante, chissà cosa succederà di me adesso, cosa mi faranno lì in ospedale?!?".
3. Questa - un sì all' "ora per allora", nei limiti indicati - la linea di equilibrio che dovrà ispirare i nostri magistrati: così dovranno essere intesi, e rimontati semanticamente, tutti i passaggi lessicali significativi di cui all"art. 404 cc.
L"obiezione, che ogni tanto si fa, che cioè si rischierebbe, con la soluzione stanzaniana/masoniana qui difesa, di avere davanti alla porta del GT centinaia persone sane come pesci che vogliono subito la nomina dell"amministratore di sostegno (e non si accontentano della designazione), non merita neanche risposta: solo un malato grave, che attualmente sia lucido ma che abbia oggettivi motivi per temere a breve un precipitare della situazione nell"oscurità, si trova – ecco il diritto ripetiamo!- nella condizione di poter pretendere "subito" dal GT l"emanazione del decreto di nomina.
(Anche sul piano sociologico d"altronde, li vedete davvero gli italiani, superstiziosi come sono, che in situazione di perfetta salute sgomiterebbero a migliaia, fuori del Tribunale, per aver subito in carica un vicario, idoneo a rappresentarli per eventi legali a cose ipotetiche e lontane dal loro presente come il dolore, la grave malattia, la perdita del forze, la fine della vita?).
La Cassazione in questo caso ha sbagliato, troppa perentorietà, ma la correzione da apportare non è troppo grande. E siamo certi che i nostri ermellini provvederanno non appena potranno. L"unico che davvero non sbagliava mai era il grande Guido !!!