-  Redazione P&D  -  19/10/2014

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: IL CASO DELLE GANG LATINO AMERICANE – Trib. Milano, 13.12. 2013 – RUGGERO BUCIOL

Sussiste un"associazione per delinquere ogni qualvolta una gang giovanile persegua la commissione di una serie indeterminata di delitti per acquisire il controllo del territorio ed affermare il proprio dominio sulle bande rivali.

La vicenda tra origine da un sanguinoso conflitto tra bande giovanili latino-americane denominate pandillas presenti a Milano e finalizzato a conseguire il controllo del territorio.

La sentenza analizza le vicende associative ed accerta come i singoli reati-fine commessi dalle bande fossero funzionali alla conquista del territorio attraverso l"eliminazione fisica di appartenenti alle gang rivali. Altri fatti criminosi erano invece commessi dalle bande al fine di reperire risorse economiche attraverso la commissione di rapine o la cessione di sostanze stupefacenti. Inoltre, gli appartenenti ai detti gruppi usavano portare per le vie cittadine ed in pubblici esercizi armi nella loro disponibilità in modo da essere sempre pronti ad aggredire. Tutto quanto sopra avrebbe determinato un rilevante pericolo per l"ordine pubblico.

L"esistenza dell"associazione ex art. 416 c.p. viene dimostrata in sentenza, oltre che attraverso la commissione di reati-fine contro la persona ed il patrimonio, anche accertando che all"interno delle singole gang erano presenti regole che si pongono in contrasto con l"ordinamento giuridico italiano e, quindi, con il disposto costituzionale della libertà di associazione. Si tratta delle regole che disciplinano l"ingresso e l"iniziazione: l"adesione alla singola pandilla è subordinato all"approvazione del gruppo ed al superamento di una prova fisica-consistente nel pestaggio dell"aspirante oppure in un "mandato" che consiste nella commissione di un"attività illecita (un furto, una rapina oppure l"aggressione fisica diretta ad un membro di un gruppo opposto). Altre disposizioni delle associazioni regolano la gestione economica così, ad esempio, è sempre presente un "fondo comune" che viene finanziato attraverso la corresponsione di una "quota", cioè di una somma minima di denaro che ciascun affiliato deve versare e per reperire la quale gli associati sono "invitati" ad effettuare furti, anche in ambito familiare, estorsioni ed altri reati di tipo predatorio o in materia di stupefacenti. Ma, più in generale, l"intera organizzazione interna dell"associazione risulta disciplinata da norme positive. Peraltro, si accerta come la violazione di tutte queste regole comporti gravi punizioni anche corporali.

Così dimostrata l"associazione per delinquere, il Tribunale accerta inoltre come la particolare visibilità degli aggregati in precisi luoghi di riunione o in determinate aree urbane, unita alla manifesta disponibilità di armi da fuoco e da taglio ha reso gli imputati meritevoli dell"aggravante di cui al comma 4 dell"art. 416 c.p. Sotto tale profilo la sentenza chiarisce che non è il dato della disponibilità a venire in rilievo, come nel caso dell"art. 416 bis comma 5 c.p., quanto quello della visibilità e della abitualità nel possesso "dinamico" delle armi di cui si discute. Questo possesso sarebbe infatti capace di incrinare la sicurezza pubblica e di mettere in allarme la tranquillità dei cittadini.

La ratio del reato di cui all"art. 416 c.p. consiste nel pericolo per l"ordine pubblico determinato dalla permanenza del vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine delittuoso (Cass. pen., sez. I, 20 aprile 1979, n. 3838, in Cass. pen. mass., 1980, p. 1513). In tale contesto l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l'indeterminatezza del programma criminoso (che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato); l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2013, n. 16339, in CED 255359).

Per quanto concerne la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 c.p., perché sussista la "scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale. Tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo (Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2001, n.32439, in Cass. pen., 2002, 2344).




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