-  Redazione P&D  -  16/07/2007

Cass. Civ., sez. lav., 16 luglio 2007 n. 15777, pres. Sciarelli est. Vidiri - INFORTUNIO IN ITINERE: L'INAIL SI FERMA AL PORTONE CONDOMINIALE - Domenico PIZZONIA

(Continua)

 Con la sentenza in epigrafe la Corte, inserendosi in un filone giurisprudenziale già noto, sancisce che

"l'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato" (in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211).

Secondo la Corte  tale principio sarebbe sorretto dall’interpretazione logico-sistematica dell' art. 12 l. 38 del 2000 e dalla semplice lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso", "utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato"), dalle quali i Giudici evincono in maniera chiara che l'infortunio in itinere deve verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli indicati luoghi condominiali ( in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211).

La sentenza , non ha remora di aggiungere che tale orientamento è finalizzato, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 21 settembre 1997 n. 350 a determinare preventivamente gli oneri che l'istituto assicurativo è tenuto a sopportare ed alle rendite cui avranno diritto i lavoratori ed a non dilatare eccessivamente la spesa pubblica.

Del resto, proprio sulla base del suddetto principio, è stata esclusa l'indennizzabilità di un infortunio capitato ad un lavoratore che era scivolato con il motorino sulla rampa del garage al rientro a casa dopo il lavoro, sulla base della considerazione che

"l'estensione della protezione assicurativa a tutte le attività in qualche modo prodromiche addirittura alla partenza del lavoratore da casa verso il luogo di lavoro o consecutive e conseguenti al suo rientro porterebbe ad una estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ad un ambito ben più ampio di quello per il quale è stata istituita, fino a ricomprendervi, in pratica, infortuni occorsi al lavoratore in quanto tale e non in quanto occasionati dalla attività lavorativa" (Cass. 13 maggio 1998 n. 4841).

Secondo la Corte infatti,

" la copertura assicurativa non può essere estesa a comportamenti che, per il luogo in cui sono posti in essere, non possono ritenersi finalizzati al lavoro sì da determinare l'aggravamento del rischio generico, al quale sono esposti gli altri soggetti. Diversamente non potrebbe giustificarsi la limitazione della copertura assicurativa antinfortunistica anche agli episodi che dovessero verificarsi nella abitazione dell'assicurato nella fase di preparazione per recarsi al lavoro, ed in relazione ai quali è sempre stata esclusa l'indennizzabilità" (Cass. 21 aprile 2004 n. 7630).

Per lo stesso motivo è stata esclusa l'indennizzabilità da parte dell'INAIL per l'infortunio avvenuto nell'abitazione del lavoratore assicurato o in luoghi che sono nella sua disponibilità anche non esclusiva (quali le scale condominiali).

Infine i Giudici di legittimità , de jure condendo, suggeriscono, fra le righe, l’approvazione di una regolamentazione specifica degli infortuni “in itinere” avvenuti in luoghi privati, sì da renderli oggetto di speciali forme assicurative private, non facenti come tali carico sulla collettività, tenuto conto anche che il lavoratore ha poteri esclusivi sul proprio immobile ed il potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che riguarda i beni condominiali

In definitiva secondo la Corte “non è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi, che possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze della abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa e per soddisfare identiche o complementari esigenze familiari, non possono che essere assoggettati ai fini assicurativi ad un trattamento unitario. Nè può tralasciarsi di considerare che quel particolare nesso tra occasione di lavoro ed evento lesivo, che ha sempre in giurisprudenza contraddistinto l'infortunio in itinere, non è affatto ravvisabile con la medesima intensità nelle fattispecie cui si è fatto riferimento, nè è nella realtà fattuale sempre accettabile in modo rassicurante ed oggettivo stante la destinazione dell'abitazione e dei beni condominiali, ad essa adiacenti, a fungere da luoghi naturali di espletamento delle più diverse occupazioni quotidiane e personali del lavoratore” (in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211).




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