Segnalazione di giurisprudenza:
La copertura assicurativa non copre i danni derivati da comportamenti dolosi come quello oggetto di imputazione (fuga dopo incidente stradale con danno alle persone, previsto dall’art. 189, comma 6, del CdS n.d.r.) ed il ricorrente non risulta aver adottato autonome iniziative per provvedere a risarcire il danno conseguente al reato per cui si procede: anche questa tra le argomentazioni della Corte che ha escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.