-  Mazzon Riccardo  -  14/05/2012

COLPA PER ASSUNZIONE QUALE SOMMATORIA DI IMPERIZIA E NEGLIGENZA - Riccardo MAZZON

Un caso particolare di responsabilità colposa è quella sottesa al concetto di colpa per assunzione:

"il dovere obiettivo di diligenza, che contrassegna il delitto colposo, può avere a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione nonché quello di ricorrere alle altrui speciali competenze, sicché versa nella cosiddetta "colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, secondo lo "standard" di diligenza, capacità e conoscenze richieste per il corretto svolgimento del ruolo stesso. E sempre nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione dei dati o conoscenze specialistiche" Cassazione penale, sez. IV, 06 dicembre 1990 Bonetti e altro Cass. pen. 1992, 2754 - cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011.

"l'individuazione della titolarità di una posizione di garanzia da parte di un medico nei confronti di un paziente non è subordinata alla presenza di rapporti giuridici con la struttura sanitaria ma all'effettivo esercizio dell'attività svolta, anche per atto di volontaria determinazione, che comporti conseguentemente l'assunzione degli obblighi connessi a quella posizione, direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta irrilevante l'assenza di un rapporto di lavoro tra un medico "esterno", e la clinica dove era stata operata una donna)". Cassazione penale , sez. IV, 07 dicembre 2000, n. 12781 A. Ragiusan 2001, 204-5 113 (s.m.) (s.m.)

La colpa per assunzione si caratterizza per la violazione di più norme cautelari nell"ambito della stessa condotta; infatti:

- si manifesta in un imperizia (il non svolgere adeguatamente il proprio compito);

- presuppone una negligenza (ci si assume un compito che non si è in grado di adempiere; non si è diligenti nel tenere in considerazione le proprie condizioni e capacità - limitate -:

"in tema di colpa professionale del medico chirurgo specializzando, la circostanza che la partecipazione all'attività operatoria, a mente dell'art. 4 d.lg. 8 agosto 1991 n. 257, si svolga sotto le direttive del docente, non esclude l'assunzione di responsabilità diretta da parte dello specializzando nella sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, pur condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce. Ne segue che, poiché anche sullo specializzando incombe l'obbligo della osservanza delle leges artis, ove egli non sia ancora in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, ha l'obbligo, piuttosto che mettere a rischio la vita e l'incolumità del paziente, di astenersi dal direttamente operare. (Nel caso di specie, lo specializzando chirurgo, operando con una raspa nella cavità nasale del paziente, aveva, per difettosa esperienza, attinto l'arteria carotide interna, una volta superata la parete del seno sfenoidale, provocando inarrestabile emorragia, causa della morte del paziente)". Cassazione penale , sez. IV, 06 ottobre 1999, n. 2453 Tretti Cass. pen. 2000, 1978

E nel terzo momento della colpa, quello che determina l"esegibilità dell"osservanza da parte dell"agente (attribuibilità all"agente dell"inosservanza), che si determina la qualificazione di "colpa per assunzione", secondo il seguente ragionamento:

  1. l"individuo non ha agito con la dovuta perizia;
  2. l"evento è del tipo che la "norma d"arte" trasgredita mirava ad evitare;
  3. l"evento risulta prevedibile all"uomo eiusdem qualitatis et professionis (si considera però la qualità e la professione che il soggetto si è attribuito nell"assumere il compito);
  • il livello tecnico-fisico-intellettuale dell"agente non gli consente la prevedibilità dell"evento;
  • se l"agente è stato negligente nel valutare le proprie attitudini, l"imprudenza qualificata (imperizia) gli è attribuita nonostante egli non fosse in grado di prevedere l"evento:

"in tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività operatoria, da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed incidenza), sicché anche su di lui incombe l'obbligo della osservanza delle "leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si appalesa appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo di astenersi dal direttamente operare". Cassazione penale, sez. IV, 06 ottobre 1999, n. 2453 Tretti Zacchia 2000, 358 (s.m.)

La prevedibilità è da riferirsi, cioè, allo stadio precedente di negligenza, non a quello successivo dell"imperizia – la colpa è, infatti, nell"assunzione, nella negligenza per essersi assunto il compito improbo, non nel conseguente errore -.

 




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